Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 2443 del 24 marzo 2025
Urbanistica.Silenzio–assenso sulle domande di condono edilizio
Il silenzio – assenso sulle domande di condono edilizio (ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994) non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell’oblazione, se non sopravviene la risposta degli uffici comunali, occorrendo altresì l’acquisizione della prova, da parte dei predetti uffici, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore, da verificarsi all’interno del relativo procedimento
Consiglio di Stato Sez. II n. 2593 del 28 marzo 2025
Sviluppo sostenibile.Titoli di efficienza energetica
La convenienza economica dell’intervento è un elemento che non può non essere apprezzato al fine di verificare il requisito della addizionalità dei risparmi, pena il rischio di “premiare”, con titoli di efficienza energetica (TEE), interventi che comunque il mercato avrebbe consigliato o, in un’ottica imprenditoriale, addirittura imposto, avallando posizioni di rendita non sostenibili e a danno della collettività e della funzione stessa della incentivazione che, in definitiva, è quella di garantire la tutela dell’ambiente, sensibilizzando al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti energetiche alternative. Va, infatti, rilevato che, nel settore delle energie rinnovabili e dei TEE, che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica, la correttezza dell’incentivazione e della certificazione è strumentale all’adempimento degli obblighi nazionali di implementazione dell’efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (da attuarsi entro il 2020) previsti, tra l’altro, dal Protocollo di Kyoto. Il criterio dell’addizionalità è stato adottato proprio al fine di consentire una sempre maggiore diffusione dell’efficienza energetica, anche ove apparentemente non conveniente, evitando tuttavia che il meccanismo dei TEE creasse ostacoli al mercato e alla concorrenza, avallando il sorgere di rendite di posizione. In quest’ottica, è chiaro che incentivare progetti che comunque converrebbe (anche in termini economici) realizzare non contribuisce in alcun modo a favorire il risparmio energetico negli utilizzatori di energia “meno sensibili”. Se una tecnologia, che consente un elevato risparmio di energia primaria, ha raggiunto un costo di investimento tale da essere ripagato dai risparmi generati dallo stesso, questi risparmi non possono essere considerati “addizionali” in quanto, anche in assenza dell’incentivo, il proponente avrebbe comunque acquistato la tecnologia ritenuta media di mercato.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2413 del 24 marzo 2025
Urbanistica.Pianificazione
Le osservazioni formulate dai proprietari interessati dal piano regolatore costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale; d'altra parte le scelte effettuate dall'Amministrazione pubblica, nell'adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo i limiti sopra esposti, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico- discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni
Consiglio di Stato Sez. III n. 2377 del 24 marzo 2025
Ambiente in genere.Ambiente e bonifica
L’ambiente è un bene giuridico oggetto di protezione contro le aggressioni umane, nonché costituzionalmente protetto dagli artt. 9 e 32 Cost. tanto nella dimensione collettiva quanto in quella individuale come diritto soggettivo alla salute e alla salubrità dell’ambiente. Logico corollario è la natura della bonifica di siti inquinati quale attività di interesse pubblico finalizzata alla tutela rafforzata della salute e dell'ambiente. La tutela dell’ambiente è infatti declinata dalle relative disposizioni – specie a seguito della riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione - come oggetto sia di doveri del decisore pubblico circa l’utilizzo del territorio in forme compatibili con la transizione ecologica e con la protezione degli interessi intergenerazionale; sia di doveri dei singoli consociati aventi ad oggetto l’astensione da comportamenti lesivi ed inquinanti
Consiglio di Stato Sez. II n. 2373 del 21 marzo 2025
Urbanistica.Inammissibilità della sanatoria condizionata
E' inammissibile un’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 condizionata all’esecuzione di ulteriori prescrizioni e/o interventi, fosse anche solo di eliminazione di una parte delle opere abusive. Una tale istanza dimostra infatti, ex se, che l’abuso originariamente commesso non era conforme alla normativa vigente al momento della realizzazione ed esclude la sussistenza della c.d. “doppia conformità”.
Corte costituzionale n.51 del 18 aprile 2025
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici - Previsione che, nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al c. 1 dell’art. 4 della l. reg.le n. 7 del 2017 e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore di tale legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, le medesime disposizioni si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati, purché non ricadenti in determinate zone - Denunciata disciplina che altera la funzione pianificatoria comunale in materia urbanistica e, conseguentemente, il corretto riparto delle relative funzioni tra regione e comune - Lesione dell’autonomia riconosciuta ai comuni.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità
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