Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 38453 del 27 novembre 2025 (CC 13 nov 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Iannone
Urbanistica.Condono e silenzio assenso
A fronte di istanze di condono inammissibili non può rivendicarsi per esse alcun silenzio assenso in materia, posto il principio per cui il silenzio-assenso, ai fini della condonabilità dell'opera abusivamente realizzata ex art. 32, comma 37, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, si forma a condizione che vi sia rispondenza della domanda di condono edilizio ai requisiti previsti dalla legge per il prodursi dell'effetto sanante
Quale tutela per gli animali nei circhi?
Commento alla sentenza Consiglio di Stato sez. IV, 30/09/2025, n.7610
di Carlo CIMELLARO
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9330 del 26 novembre 2025
Rifiuti.Individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento
La ricerca del soggetto responsabile dell’inquinamento non può seguire l’impostazione “penalistica” (e, dunque, giungere ad un risultato assistito dal massimo grado di certezza, “al di là di ogni ragionevole dubbio”), dovendo piuttosto applicarsi, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell’area e contaminazione di essa, il canone civilistico del “più probabile che non”. Tale regola interpretativa, logicamente scaturente dall’esigenza di garantire l’effettività del principio “chi inquina paga” e dalla particolare complessità della materia ambientale, conduce a rielaborare la nozione di causa in termini di aumento del rischio e di contribuzione del produttore al pericolo del verificarsi dell’inquinamento. In tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 codice ambiente, all'Amministrazione competente non è richiesto di fornire prove di incontrovertibile evidenza scientifica circa il nesso fra una ipotizzata causa di inquinamento e i suoi effetti, essendo a tal fine sufficiente che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione.
Cass. Sez. III n. 38445 del 27 novembre 2025 (CC 29 ott 2025)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Irace
Urbanistica.Prosecuzione di lavori edili su manufatto abusivo oggetto di istanza di condono
In tema di abuso edilizio, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti, e ciò anche quando le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono. Ne consegue che se si proseguono i lavori edilizi su un immobile abusivo dopo la scadenza del termine per il condono, senza che il permesso in sanatoria sia stato rilasciato, si producono due effetti giuridici: la commissione di un ulteriore reato, trattandosi di lavori edilizi su immobile abusivo, e la non concedibilità del condono richiesto, perché la data a cui fa riferimento la legge serve a fotografare la situazione di fatto esistente su cui valutare la possibilità di rilasciare il titolo in sanatoria, e l'ordine di demolizione si estende all'intero manufatto
Il principio di unicità nella gestione del servizio rifiuti in Sicilia
di Massimo GRECO
T.A.R. Campania (NA) Sez. V n. 7451 del 17 novembre 2025
Ambiente in genere.Comitati di comodo e difetto di legittimazione attiva
Deve essere negata la legittimazione attiva a comitati "di comodo" che si siano costituiti al solo scopo di opporsi alla realizzazione di un’iniziativa o di un progetto e che non risultano essere portatori stabilmente di un interesse collettivo diverso da quello dei promotori - ricorrenti persone fisiche.
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