Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Stato legittimo degli immobili, tolleranze costruttive e nuove sanatorie dopo il decreto “Salva Casa”, la legge n. 182/2025 e la legge di bilancio 2026
di Antonio VERDEROSA
Cass. Sez. III n. 170 del 5 gennaio 2026 (UP 2 dic 2025)
Pres. Aceto Rel. Giorgianni Ric. Perillo
Rifiuti.Spedizioni transfrontaliere e delitto di falso
In tema di spedizioni transfrontaliere, le parti di ricambio derivanti da veicoli fuori uso sono classificate come rifiuti speciali a meno che non siano state sottoposte a operazioni di trattamento e messa in sicurezza presso impianti autorizzati, con onere della prova a carico di chi ne invoca la natura di bene. La falsa dichiarazione resa al doganalista circa la natura di tali beni, indicati come semplici "parti di auto" anziché rifiuti, integra il reato di induzione in falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (artt. 48 e 479 cod. pen.), in quanto il privato induce in errore il funzionario doganale nella redazione della bolletta. Ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), il giudice deve valutare congiuntamente l'esiguità del danno e la non abitualità, potendo legittimamente escluderla in presenza di un ingente quantitativo di rifiuti e della potenziale pericolosità della merce destinata al reimpiego senza le necessarie verifiche di sicurezza
Consiglio di Stato Sez. VII n. 9977 del 16 dicembre 2025
Urbanistica.Limiti alla dimostrazione dello stato legittimo di un immobile
L’art. 9-bis comma 1-bis del D.P.R. n. 380/2001, che consente di dimostrare lo stato legittimo degli immobili attraverso documenti alternativi al titolo edilizio, si applica unicamente agli “immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio” oppure quando sussista un “principio di prova del titolo abilitativo”.
Dove non arrivano le biomasse. Un commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9238/2025
di Oreste PATRONE
Cass. Sez. III n. 274 del 7 gennaio 2026 (UP 15 ott 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. D'Orso
Urbanistica.Tettoia e pergotenda
In tema di reati edilizi, una tettoia di rilevanti dimensioni (nel caso di specie 93 mq), sorretta da una struttura stabile in tubolari di ferro e priva di autonomia strutturale, non rientra tra gli interventi di edilizia libera previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001 (introdotto dal d.l. n. 69/2024), ma integra un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire. Ai fini dell'esenzione dal titolo abilitativo, l'opera deve soddisfare cumulativamente precisi requisiti: destinazione esclusiva alla protezione solare o atmosferica, struttura composta da elementi mobili o teli retrattili, assenza di nuovi volumi o spazi stabilmente chiusi e minimo impatto visivo. La mancanza di uno solo di tali requisiti ne esclude la natura di "pergotenda". Inoltre, la notevole consistenza dell'abuso e la violazione di plurime disposizioni (urbanistiche, paesaggistiche e antisismiche) precludono il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Il parere ISPRA sul calendario venatorio può essere vincolante
di Stefano DELIPERI
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