Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3541 del 24 aprile 2025
Beni culturali.Ambito di applicazione dei vincoli di tutela indiretta
L’art. 45 del d.lgs. 42/04 e s.m.i. conferisce al Ministero la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messo in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva, la luce o ne siano alterate le condizioni ambientali o di decoro. Tale disposizione ha la precisa finalità di garantire la tutela indiretta agli immobili di interesse storico-artistico assicurandone l’integrità ed evitando che ne sia danneggiata la prospettiva e la luce o ne siano alterate le condizioni ambientali e di decoro. Nell’esercizio di tale funzione, non rileva la circostanza che i beni su cui ricadono le prescrizioni non confinino direttamente con un complesso monumentale di un'abbazia, attesa la sussistenza di una strada provinciale che divide i beni in argomento, poiché il vincolo indiretto può essere imposto anche su un’area che non sia direttamente contigua con l’immobile oggetto di tutela diretta.
Cass. Sez. III n. 18131 del 14 maggio 2025 (UP 20 feb 2025)
Pres. Sarno Est. Liberati Ric. Di Lucia ed altro
Ecodelitti.Struttura unitaria del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. ha struttura unitaria, che non richiede che ciascun concorrente partecipi a ogni condotta di gestione illecita, essendo sufficiente, per poter ravvisare il concorso nell’unico reato abituale, la consapevolezza del legame esistente tra la condotta del singolo e quella degli altri concorrenti, collegate tra loro da un nesso di abitualità e dalla strumentalità alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, oltre che dal fine di profitto.
E’ da rivedere il decreto ministeriale sui criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee per l’ubicazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili
di Stefano DELIPERI
Corte EDU Sez. I 6 maggio 2025, n. 52854/18 – L.F. ed altri c. Italia
Ambiente in genere. Inquinamento causato da fonderia e condanna dell'Italia
Articolo 8 - Obblighi positivi - Vita privata - Mancata adozione da parte delle autorità nazionali di tutte le misure necessarie per garantire una tutela effettiva dei diritti dei ricorrenti rispetto all’inquinamento ambientale causato dalla continua attività di una fonderia situata vicino alle loro abitazioni nel comune di Salerno (regione Campania) - Ricorrenti, residenti entro sei chilometri dall’impianto, più vulnerabili alle malattie a causa dell’esposizione all’inquinamento - Nonostante gli effetti concreti delle misure adottate dopo il 2016 per minimizzare gli effetti nocivi dell’attività della fonderia, nell’autorizzare la prosecuzione dell’attività, le autorità non hanno tenuto conto dei precedenti effetti dannosi significativi sulla popolazione locale derivanti da un’esposizione prolungata all’inquinamento - Non è stato raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco
Articolo 46 - Esecuzione della sentenza - Misure generali - Lo Stato convenuto è libero di scegliere i mezzi con cui adempiere all’obbligo giuridico previsto da questa disposizione - I reclami dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 8 potrebbero essere risolti affrontando adeguatamente i rischi ambientali, in modo che l’impatto ambientale della fonderia diventi pienamente compatibile con la sua ubicazione in un’area residenziale - Possibile trasferimento dell’impianto - Le autorità nazionali sono libere di utilizzare qualsiasi potere coercitivo previsto dal diritto interno o di negoziare una soluzione concordata con la società che gestisce la fonderia
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3532 del 24 aprile 2025
Acque.Inquinamento da nitrati
L’ampiezza dei poteri attribuiti dalla normativa alle Regioni in materia di prevenzione dell’inquinamento delle acque da nitrati giustifica il potere esercitato nel caso di specie dalla Regione, che non è intervenuta a modificare la disciplina normativa dei fertilizzanti (in generale) o degli ammendanti compostati (in particolare), ma a regolamentare l’uso che dei predetti fertilizzanti può essere fatto sul territorio regionale. E' illegittima la previsione di un valore unico di efficienza “nominale” pari ad 1 per tutti i fertilizzanti, indipendentemente dalle caratteristiche delle diverse categorie di fertilizzanti (segnatamente, con riguardo agli ammendanti compostati).
Cass. Sez. III n. 18467 del 16 maggio 2025 (CC 19 mar 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. PM in proc. Colella
Urbanistica.Principio di proporzionalità ed esecuzione della demolizione ordinata dal giudice
Il principio di proporzionalità presuppone la cogenza dell'ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un "ordine urbanistico" tuttora violato, non potendo essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischio di legittimare 'ex post', nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativo prodotto/profitto. Esso si frappone all'esecuzione dell'ordine di demolizione per ragioni estranee alla adozione dell'ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativa dell'ordine, bensì in quella esecutiva. Per questo i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell'allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare (per vero comunque temporaneamente dovendosi escludere una revoca definitiva) il ripristino di un ordine violato. In altri termini il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell'ordine di demolizione irrevocabilmente e necessariamente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio o di altri diritti o interessi personali.
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