Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. V n. 10027 del 18 dicembre 2025
Ambiente in genere.Limitazioni del traffico veicolare e tutela dell'ambiente
In materia di circolazione stradale, il provvedimento che ripristina il doppio senso di marcia su tratti di strada regionale o provinciale siti in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti è illegittimo per incompetenza dell'autorità comunale, spettando la gestione della viabilità all'ente proprietario della strada. Inoltre, la disciplina del traffico ha natura gestionale e appartiene alla competenza dei dirigenti (ex art. 107 TUEL), salvo casi di urgenza contingibile non configurabili in assenza di situazioni eccezionali. Sotto il profilo sostanziale, l'amministrazione non può sacrificare il diritto alla salute e a un ambiente salubre (art. 32 Cost.) — interesse costituzionalmente sensibile e primario — in favore della mera fluidità del traffico veicolare senza una rigorosa istruttoria tecnica che dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità del bilanciamento tra i due opposti interessi pubblici.
Cass. Sez. III n. 41677 del 30 dicembre 2025 (UP 26 nov 2025)
Pres. Ramacci Rel. Battistini Ric. Cuomo
Acque.Mancanza dell'Autorizzazione Unica Ambientale e reato di cui all'art. 137 dlv 152-2006
In materia di tutela penale dell'ambiente, lo scarico di acque reflue industriali in assenza della prescritta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, integra il reato previsto dall'art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,,. Nonostante il d.P.R. n. 59/2013 non contenga un apparato sanzionatorio autonomo, l'AUA non costituisce un titolo abilitativo inedito, bensì uno strumento di semplificazione procedurale che incorpora i titoli settoriali previsti dalla normativa sostanziale vigente,. Ne consegue che l'obbligatorietà del provvedimento unico, sancita dal richiamo ai requisiti e alle finalità del Testo Unico Ambientale, giustifica l'applicazione delle sanzioni penali ivi previste per la mancanza del titolo autorizzatorio allo scarico, restando l'AUA il titolo necessario per la legittima conduzione dell'attività
Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 15 gennaio 2026
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Nozioni di “richiedente” e di “richiesta” – Richiedenti anonimi o che utilizzano pseudonimi – Diritto di accesso all’informazione ambientale – Modalità pratiche – Obbligo, per i richiedenti, di comunicare il loro nome reale e un indirizzo fisico attuale – Invalidità della richiesta »
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9934 del 16 dicembre 2025
Rifiuti.Obblighi di intervento ambientale e impiego produttivo delle aree contaminate
L’accertamento della contaminazione di una determinata area e il conseguente obbligo di procedere all’attività di ripristino ambientale non costituiscono, in diritto, necessariamente, eventi incompatibili con l’attività d’impresa. La presentazione del progetto operativo di risanamento, da effettuare entro sei mesi dall’accertamento del superamento di un valore delle CSR, può infatti contemplare tanto interventi di bonifica quanto interventi di messi in sicurezza operativa, perché il d.lgs. n. 152/2006 pone sullo stesso piano le misure di risanamento e quelle alternative di contenimento. In particolare, la già richiamata messa in sicurezza operativa consente l’impiego produttivo del sito, tant’è che i “Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi” di cui all’Allegato III al Titolo V della Parte IV, prevedono che «laddove un intervento di bonifica intensivo comporterebbe delle limitazioni se non l'interruzione delle attività di produzione, il soggetto responsabile dell'inquinamento o il proprietario del sito può ricorrere, in alternativa, ad interventi altrettanto efficaci di messa in sicurezza dell'intero sito, finalizzati alla protezione delle matrici ambientali sensibili mediante il contenimento degli inquinanti all'interno dello stesso, e provvedere gradualmente all'eliminazione delle sorgenti inquinanti secondarie in step successivi programmati, rimandando la bonifica alla dismissione delle attività», essendo, però, onere della parte che ne ha interesse articolare gli interventi «in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell’attività»
Consiglio di Stato Seconda sezione
MASSIMARIO DELLE PRONUNCE DELLA SEZIONE
A cura del consigliere di Stato Antonella Manzione
Aggiornato al 11 dicembre 2025
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9992 del 17 dicembre 2025
Rifiuti. Disciplina delle terre e rocce da scavo
Le terre e rocce da scavo possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le condizioni previste dall’art. 185 d.lgs. 152/2006 relativo alle esclusioni dall’ambito di applicazione della suddetta disciplina. In particolare, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti: “b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del codice dell’ambiente. In base a tali disposizioni, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti ovvero, se sottoposte ad opportune operazioni di recupero, cessare di essere rifiuti. In quest’ultimo caso dovranno essere soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’art 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, nonché gli specifici criteri tecnici adottati in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo art. 184 ter.
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