Cass. Sez. III n. 41051 del 22 dicembre 2025 (UP 24 set 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Mele
Rifiuti.Consegna dei rifiuti a persona priva di autorizzazione al loro smaltimento

La consegna dei rifiuti a persona priva di autorizzazione al loro smaltimento e in assenza, come nel caso di specie, della necessaria documentazione integra il reato di cui all’art. 256, primo comma, d.lgs. n. 152 del 2006, non rilevando la circostanza che il rifiuto venga conferito ad un centro autorizzato a riceverlo. Ed invero, l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilità del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico) la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di "culpa in eligendo"

RITENUTO IN FATTO
1. Alessandro Mele e Tiziana Mele ricorrono, con separati atti a firma del comune difensore e articolando identici motivi, per l’annullamento della sentenza del 12 giugno 2024 del Tribunale di Roma che li ha dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 perché, nella rispettiva qualità, Alessandro Mele, di amministratore della MC Lamiere Srl, Tiziana Mele di amministratrice della Mele Habitat S.r.l., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avevano concorso, quali produttori di rifiuti, nella altrui gestione non autorizzata di rifiuti, anche pericolosi, da loro ceduti e da altri raccolti, trasportati e abbandonati.
1.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell’art. 522, comma 1, lett. c), e comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità e indeterminatezza del capo di imputazione nonché violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza del 8 febbraio 2023 che ha rigettato l’eccezione.
1.2. Con il secondo motivo deducono la apoditticità e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione delle rispettive responsabilità con specifico riferimento alla condotta di cessione dei rifiuti prodotti dalle società delle quali sono legali rappresentanti. Tiziana Mele deduce, altresì, il vizio di motivazione sotto l’ulteriore profilo della incoerenza delle conclusioni del Tribunale che, da un lato, le imputa la condotta quale amministratrice della Mele Habitat S.r.l., dall’altro, afferma che la società era amministrata di fatto dal fratello Alessandro.
1.3. Con il terzo motivo deducono la violazione di legge e il vizio di mancanza assoluta di motivazione (o comunque di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica) in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. I ricorsi sono infondati.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
 3.1. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 - 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455 - 01; Sez. 2, n. 2741 dell’11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825 - 01; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772 - 01; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741 - 01).
3.2. Nel caso di specie i ricorrenti lamentano che il capo di imputazione attribuiva loro l’indistinta gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, «senza la precisa indicazione della tipologia dei rifiuti per i quali i singoli imputati venivano chiamati a rispondere». Il rilievo è assolutamente infondato per due ordini di ragioni: a) la imputazione ai ricorrenti della illecita gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi non rende generica e indeterminata la rubrica ma ne marca la latitudine accusatoria che, da un lato, impegna il pubblico ministero a dimostrare la natura dei rifiuti oggetto di gestione che si ipotizzano anche pericolosi, dall’altro onera la difesa di rintuzzare l’accusa anche sul punto (come del resto è stato fatto portando il giudice a conoscenza della natura dei rifiuti trattati); b) sono gli stessi ricorrenti a dar prova della infondatezza della loro deduzione allorquando sostengono che dagli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (in particolare da una annotazione di PG acquisita con il consenso delle parti) si evinceva chiaramente che i rifiuti da loro trattati erano di tipologia non pericolosa, così dimostrando di essere ben a conoscenza dei fatti dai quali avrebbero dovuto difendersi.
4. Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato.
 4.1. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che: a) il 10 febbraio 2019 era stata accertata l’esistenza di una discarica nella quale erano stati rinvenuti, tra gli altri, rifiuti con relativi imballaggi recanti le indicazioni delle società MC Lamiere Srl, che si occupava di profilati di alluminio ed era legalmente rappresentata da Alessandro Mele, e Mele Habitat S.r.l., che si occupava di infissi ed era legalmente rappresentata da Tiziana Mele; b) le due società condividevano lo stesso capannone industriale nel quale erano collocate ed avevano la sede; c) non erano stati prodotti i formulari dei rifiuti conferiti a coloro i quali li avrebbero poi smaltiti abbandonandoli in varie località; d) i rifiuti erano provenienti dalle attività di montaggio e smontaggio di finestre e lamiere ed erano da attribuire a entrambe le società; e) i conferimenti accertati erano due: uno del 23 luglio 2019, con scarico presso un centro rifiuti ma in assenza di autorizzazioni e formulario (il mezzo non era autorizzato); il secondo del 31 luglio 2019 con smaltimento presso la discarica sopra indicata.
4.2. Tiziana Mele denunzia l’apoditticità della motivazione in punto di affermazione della propria responsabilità e argomenta che i rifiuti provenivano dall’unico capannone nel quale operavano entrambe le società, aggiungendo che la propria era di fatto gestita dal fratello.
4.3. Occorre innanzitutto precisare che la consegna dei rifiuti a persona priva di autorizzazione al loro smaltimento e in assenza, come nel caso di specie, della necessaria documentazione integra il reato di cui all’art. 256, primo comma, d.lgs. n. 152 del 2006, non rilevando la circostanza che il rifiuto venga conferito ad un centro autorizzato a riceverlo. Ed invero, l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilità del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico) la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di "culpa in eligendo" (Sez. 3, n. 8215 del 24/11/2020, Naselli, Rv. 281324 - 01; Sez. 3, n. 6101 del 19/12/2007, dep. 2008, Cestaro, Rv. 238991 - 01; Sez. 3, n. 21588 del 01/04/2004, Ingrà, Rv. 228798 - 01; Sez. 3, n. 16016 del 19/02/2003, Battaglino, Rv. 224249 - 01).
4.4. Quanto al vizio di motivazione sulla responsabilità della ricorrente, si tratta di deduzione generica e manifestamente infondata che non tiene conto del fatto che l’individuazione delle due società era stata possibile proprio perché gli imballaggi dei cumuli di rifiuti rinvenuti nella discarica recavano i loro nomi e perché erano costituiti anche da infissi in legno prodotti dalla Mele Habitat. E’ deduzione anche intrinsecamente contraddittoria perché la dedotta gestione di fatto della Mele Habitat da parte del fratello della ricorrente comporta l’unica e indifferente provenienza dei rifiuti illecitamente gestiti dal fratello della ricorrente senza che quest’ultima, nella qualità di amministratrice della società, abbia fatto alcunché per impedirlo, trattandosi comunque di rifiuti prodotti anche dalla sua società.
4.5. A non diversi rilievi si espone il secondo motivo del ricorso di Alessandro Mele che, pur ipotizzando anch’esso la possibile provenienza dei rifiuti indifferentemente dall’una o dall’altra attività, svilisce il dato dell’unitarietà della gestione delle due società da parte sua.
5. E’ infondato l’ultimo motivo.
 5.1. Vero è che il Tribunale ha omesso di rispondere in maniera espressa alla domanda di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. formulata dai ricorrenti in sede di discussione del processo.
5.2. La giurisprudenza di legittimità insegna, però, che l’assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033 - 01; Sez. 3, n. 48317 dell’11/10/2016, Rv. 268499 - 01; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635 - 02; Sez. 4, n. 33422 del 05/11/2020, n.m.; Sez. 7, n. 33004 del 10/09/2020, n.m.).
5.3. Nel caso di specie, l’entità della pena pecuniaria, applicata in misura tutt’altro che prossima al minino edittale, rende persuasi della implicita valutazione di non esiguità dell’offesa effettuata dal Tribunale in un contesto nel quale le condotte degli imputati avevano concorso alla illecita gestione di un quantitativo di rifiuti niente affatto esiguo.
5.6. Diversamente da quanto opinato dal PG, il reato non è prescritto perché, essendo stato commesso dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che aveva modificato l’art. 159 cod. pen.), trova applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema d
alla legge n. 134 del 2021. Sicché il corso della sospensione è rimasto sospeso dal 12 luglio 2024 con termine finale al 12 gennaio 2026, ben successivo all’odierna data di definizione del grado di impugnazione.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.