Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 4149 del 31 gennaio 2025 (UP 18 dic 2024)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Lucrezio
Ambiente in genere.Occupazione abusiva spazio demaniale mediante strutture balneari
Integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. la collocazione sull'arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della cd. spiaggia libera, stante la continuità della condotta e la natura commerciale dell'attività
Consiglio di Stato Sez. VII n. 10307 del 23 dicembre 2024
Urbanistica.Differenze tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione
È stato osservato che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 380 del 2001, per qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all'organismo preesistente
Cass. Sez. III n. 2384 del 21 gennaio 2025 (CC 10 ott 2024)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Martucci
Urbanistica.Limiti all'attività edilizia libera
La particolare disciplina dell’attività edilizia libera non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli interventi urbanistici. L’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, consente la realizzazione delle opere ivi indicate, in regime di attività edilizia libera, solo «nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio» di cui al d.lgs. n. 42 del 2004. Dunque, il regime dell’attività edilizia libera, ovvero non soggetto ad alcun titolo abilitativo, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le previsioni indicate nell’incipit della stessa.
Consiglio di Stato Sez. V n. 128 del 8 gennaio 2025
Ambiente in genere.Condizioni sufficienti per il legittimo esercizio del potere extra ordinem da parte del Sindaco
Rientrano tra le condizioni ritenute sufficienti per il legittimo esercizio del potere extra ordinem riconosciuto al Sindaco dall’art. 54, comma 4, TUEL: la sussistenza di un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità, che imponga di provvedere per porre rimedio a situazioni contingibili (cioè eccezionali o straordinarie che mettano in pericolo appunto l’incolumità pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento) e urgenti, cioè da fronteggiare nell’immediatezza; il requisito dell’imprevedibilità, da intendersi come non impedito dalla protrazione nel tempo dello stato di incuria ovvero dalla conoscibilità od anche dall’imputabilità alla stessa amministrazione della situazione di pericolo che si intende rimuovere, potendosi configurare anche quando sia imprevedibile l’evoluzione pregiudizievole, che appaia imminente, di una situazione pericolosa già nota o addirittura provocata. La circostanza che la vicenda sia già nota all'amministrazione non ha ex se rilevanza sull'esistenza o meno del pericolo di danno, sia in relazione al suo aspetto ontologico, sia in rapporto alle vicende della situazione stessa, siano esse di aggravamento o comunque di modifica. Infatti, l'assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non può considerarsi un presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze extra ordinem ex art. 54 comma 4, T.U. enti locali
Cass. Sez. III n. 3043 del 27 gennaio 2025 (CC 18 dic 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. PM in proc. Maiello
Urbanistica.Termine per l'esecuzione dell'ordine giudiziale di demolizione a cura e spese del condannato
In tema di esecuzione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivamente realizzato imposto dal giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna, il condannato ha il diritto di procedervi a proprie spese e cura nel termine di novanta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza, termine scaduto il quale il condannato (o l’interessato) non è legittimato a chiedere la sospensione o la revoca dell’ingiunzione, emessa dal pubblico ministero in esecuzione della sentenza, per poter procedere a proprie spese e cura.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 69 del 7 gennaio 2025
Urbanistica.Contributo di costruzione
Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale
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