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| Urbanistica - Consiglio di Stato |
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2673, del 16 maggio 2013
Urbanistica.Oneri di edificazione in area agricola
Per interventi di nuova edificazione, a destinazione turistico-residenziale, ancorché realizzati in via eccezionale e derogatoria in zona agricola o a prevalente vocazione rurale, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, proprio in funzione della più marcata ed evidente incidenza dei suddetti interventi sul territorio e in vista della necessaria maggiore infrastrutturazione, non possono comportare scostamenti dai coefficienti relativi ad altri usi di natura residenziale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
di Mario TAGLIAFERRO
L’effettiva esistenza delle cose da tutelare può essere dimostrata anche per presunzione ed è ininfluente che i materiali oggetto di tutela siano stati portati alla luce o siano ancora interrati, essendo sufficiente che il complesso risulti adeguatamente definito e che il vincolo archeologico appaia adeguato alla finalità di pubblico interesse al quale è preordinato. L’amministrazione dei beni culturali ed ambientali può estendere il vincolo ad intere aree in cui siano disseminati ruderi archeologici particolarmente importanti, è necessario, però, in tal caso, che i ruderi stessi costituiscano un complesso unitario ed inscindibile, tale da rendere indispensabile il sacrificio totale degli interessi dei proprietari e senza possibilità di adottare soluzioni meno radicali, evitandosi, in ogni caso, che l’imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alla finalità di pubblico interesse cui è preordinata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Dall'esame della normativa ex d.lgs. n. 114 del 1998 è emersa la chiara volontà del legislatore di assegnare al Piano per gli Insediamenti commerciali una funzione esaustiva di ogni esigenza sia di carattere commerciale, sia di carattere urbanistico. Di tale espressa ed inequivoca volontà legislativa è prova il tenore dell'art. 6 d.lgs. n. 114 del 1998, il quale, nel demandare alle Regioni la definizione dei criteri generali in materia, affida alle medesime il compito di fissare "i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale" cui dovranno essere adeguati gli strumenti urbanistici regionali, deputati ad individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali, i vincoli e le prescrizioni vigenti in tali aree. D'altronde, tale interpretazione è risultata del tutto ragionevole anche sul piano logico-sistematico, non essendo di certo coerenti con il principio di buon andamento amministrativo l'eventuale duplicazione e distinzione di funzioni di programmazione e pianificazione con riferimento al medesimo territorio, con la conseguente, paradossale intersecazione di atti generali e/o di pianificazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Il mutamento di destinazione d’uso è rilevante se avviene fra <<categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico>>, dovendosi in tal caso verificare la variazione del carico urbanistico; parimenti è stato affermato dalla giurisprudenza che, indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere, rileva il passaggio dell’immobile ad una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico, con conseguente aumento del carico; in altri termini si configura una “trasformazione edilizia” quando la stessa sia produttiva di vantaggi economici connessi all’utilizzazione del bene immobile, anche senza l’esecuzione di opere edilizie. Appare poi, altresì, evidente che il passaggio da una prevalente destinazione produttiva ad una prevalentemente residenziale o terziaria implica il passaggio ad un’autonoma categoria funzionale, con incremento del carico urbanistico dovuto alla presenza di persone stabilmente residenti nell’immobile. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Accesso agli atti relativi ai lavori di riqualificazione inerenti un fabbricato di interesse storico ricadente nelle immediate vicinanze rispetto all’immobile di sua proprietà. Al proprietario del fondo vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere inter-alia, l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
In caso di presentazione di dichiarazione di inizio di attività, l'inutile decorso del termine previsto per legge ai fini dell’esercizio del potere inibitorio all’effettuazione delle opere non comporta che l’attività del privato, ancorché del tutto difforme dal paradigma normativo, possa considerarsi legittimamente effettuata e, quindi possa andare esente dalle sanzioni previste dall'ordinamento per il caso di sua mancata rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle previsioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Ed infatti, in tali ipotesi il titolo abilitativo comunque formatosi per effetto dell'inerzia dell'amministrazione può comunque formare oggetto, alle condizioni previste in via generale dall'ordinamento, di interventi di annullamento d’ufficio o di revoca. In siffatte ipotesi, infatti, l’amministrazione non perde i propri ordinari poteri di vigilanza e sanzionatori, il cui esercizio risponde a finalità di interesse generale e la cui connotazione presenta caratteri in parte diversi rispetto al potere esercitato al momento (per così dire ‘genetico’) della formazione del titolo per silentium. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
di Pasquale Giampietro
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- Rifiuti.Ordinanza di bonifica e partecipazione del soggetto interessato
- Urbanistica.Edificio abusivo sanzione pecuniaria e demolizione
- Urbanistica. Comunicazioni di inizio e fine lavori
- Aria.AIA e limiti per l’ossido di zolfo
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- Beni Ambientali.Richiesta di condono edilizio di un box auto e nulla osta dell’Ente Parco
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- Rifiuti. Inottemperanza all'ordinanza di rimozione e reato permanente














La parte civile nei reati ambientali: il ruolo processuale delle associazioni
Consiglio di Stato, Sez, VI, n. 1906, del 9 aprile 2013
Corte Costituzionale sent. 85 del 9 maggio 2013
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Tutela del Paesaggio: in Campania “Liberi Tutti” ?

