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| Ambiente in genere - Dottrina |
REATI AMBIENTALI e CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E D’IMPRESA
di Alessandro MILITA
L’atto di perimetrazione di un sito di bonifica di rilevanza nazionale non può non contemplare i singoli proprietari ricadenti nel suo perimetro, sia in considerazione delle conseguenze giuridiche di rilevante significato che tale ricomprensione comporta per gli stessi proprietari (avuto riguardo, a tacer d’altro, alle facoltà di iniziativa che la legge riconosce loro in vista delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito).
La dichiarazione del privato resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in presenza di una norma che preveda il ricorso a tale procedura, vale a far ritenere integrato anche il requisito richiesto dall'art. 483 C.P. (dichiarazione "in atto pubblico") ogni volta in cui la dichiarazione stessa sia destinata ad essere poi "trasfusa" in un atto pubblico.
Non è fondata la questione della sopravvenuta competenza statale in materia ambientale, a causa della sopravvenienza del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto le regioni a statuto speciale, salva la uniformità del trattamenti sull’intero territorio nazionale, possono adottare procedimenti anche più rigorosi nella materia ambientale, mentre non può non rilevarsi che la procedura, iniziata con la procedura regionale, non poteva che essere proseguita con la stessa.
La disciplina vigente in tema di sbocco dei sistemi di evacuazione dei fumi, oltre a far salve diverse disposizioni, anche contenute nei regolamenti edilizi locali, consente una deroga all’obbligo di carattere generale nel caso di sostituzione di precedenti impianti autonomi con nuovi impianti (in sostanza, se l’impianto da sostituire ha già uno scarico esterno, che non raggiunge il tetto dell’edificio, è possibile conservare tale configurazione senza realizzare lo scarico a tetto, purchè si adotti un generatore di calore che soddisfi determinate caratteristiche).
La forma dei pannelli solari è per solito, ma non necessariamente, rettangolare, i pannelli stessi possono variare nella superficie, la tipologia “monocristallina” si presenta come una superficie uniforme, mentre quella “policristallina” si presenta come un agglomerato di piastrelle più piccole; il colore di essi varia infine dal nero al blu più o meno intenso, e assume quindi una tinta non certo inusuale per la copertura di un edificio, se solo si pensa che neri sono i comuni tetti a terrazza catramata. Il pannello di un certo tipo può poi essere installato come sovrastruttura ampiamente visibile, ovvero, come nel progetto per il quale è causa, come parte integrante di una copertura a falda. E’ quindi logico ritenere che qualsiasi giudizio di compatibilità paesaggistica relativo ad un apparato similare debba essere formulato caso per caso, avuto riguardo alla concreta tipologia dello stesso in rapporto allo stato dei luoghi, non già in modo apodittico asseritamente valido per ogni pannello fotovoltaico
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- Sviluppo sostenibile. Stoccaggio geologico delle emissioni di CO2
- Beni culturali. Vincolo di tutela indiretta
- Urbanistica. Responsabilità del proprietario per opere abusive realizzate da terzi
- Urbanistica. Ordine di demolizione
- Sviluppo sostenibile. Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Rifiuti. Decreto "Salva Italia"
- Urbanistica. Onere di informazione
- Urbanistica. Ordine di demolizione e cessione a terzi
- Ambiente in genere. Principio di precauzione
- Beni Ambientali. Pianificazione del territorio
















Cass. Sez. III n. 633 del 12 gennaio 2012 (Ud. 29 nov. 2011)
Cons. Stato Sez. VI n.6843 del 27 dicembre 2011
Corte costituzionale n. 14 del 26 gennaio 2012
Corte Costituzionale sent. 16 del 26 gennaio 2012
Cass. Sez. III n. 635 del 12 gennaio 2012 (Ud. 29 nov. 2011)
Cons. Stato Sez. V n.6978 del 29 dicembre 2011
DIRITTO ALLA SALUTE E DANNI DA ELETTROMAGNETISMO 



