Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1961 del 10 marzo 2025
Rifiuti.Contaminazione storica ed obblighi di bonifica
L’obbligo di bonifica per una contaminazione storica in capo al soggetto individuato quale responsabile non viola il principio di legalità inerente all’irretroattività dell’applicazione di una norma sanzionatoria. Ciò in quanto, come riconosciuto dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2019, l’obbligo di bonifica ha natura riparatoria e non sanzionatoria e la responsabilità per danno ambientale, in quanto fatto illecito, era già presente nella giurisprudenza ancor prima che il D. Lgs. 22/1997 introducesse all’art. 17 l’istituto della bonifica. In realtà è proprio il principio comunitario “chi inquina paga” a rendere necessaria l’imposizione delle misure ripristinatorie a carico del responsabile dell’inquinamento sicché, una volta che la responsabilità è stata accertata con sentenza passata in giudicato, gli obblighi di bonifica non possono che essere posti a carico del responsabile, pena la violazione del predetto principio comunitario.
Cass. Sez. III n. 12514 del 1 aprile 2025 (UP 13 feb 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Ducci
Ecodelitti.Disciplina premiale
L’art. 452 decies c.p. è rubricato come “ravvedimento operoso”, e riporta una sorta di catalogo di condotte integranti la circostanza attenuante ad effetto speciale contemplata. La condotta in particolare di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, fa riferimento a tutti quegli interventi, non preventivamente tipizzabili, ma evincibili alla luce dei casi concreti, che si connotino per dar luogo ad una effettiva quanto stabile interruzione delle conseguenze del reato. La ratio di tale previsione impone l’integrazione di un concreto aiuto all’ambiente, estraneo ad una mera attivazione priva di ogni effetto. In tal senso l’uso del verbo adoperarsi, deve essere valorizzato in una stretta correlazione con l’elisione delle conseguenze ulteriori del reato, posto anche che l’espressione “adoperarsi per” ben può essere intesa anche nel senso, conforme alla attuale interpretazione di “salvaguardare”, come tale implicante un risultato.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1969 del 10 marzo 2025
Danno ambientale.Responsabilità solidale
Quando non è possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora l’attività di bonifica non può che tradursi in un’unica azione e gravare in modo solidale su tutti i responsabili. Non si tratta, infatti, in questa ipotesi di “aggirare” o voler evitare l’accertamento del nesso di causalità, bensì di valorizzare l’elevata possibilità che, proprio in base a tutti i concreti dati raccolti nel corso dell’istruttoria, entrambe le società abbiano effettivamente concorso a determinare l’inquinamento.
Corte costituzionale n. 38 del 4 aprile 2025
Ambiente in genere.Stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale
È costituzionalmente illegittima la norma del decreto-legge numero 2 del 2023 (il cosiddetto “decreto Priolo”), che ha stabilito la competenza del Tribunale di Roma per gli appelli contro i provvedimenti del giudice che abbiano negato l’autorizzazione a proseguire l’attività di stabilimenti o impianti sequestrati di interessi strategico nazionale.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2056 del 12 marzo 2025
Rifiuti.Ordinanza di rimozione e competenza del sindaco
L'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuisce esplicitamente al Sindaco la competenza a emanare l'ordinanza per la rimozione dei rifiuti. Tale previsione è prevalente su quella di cui all'art. 107 del d.lgs. 267 del 2000, la quale attribuisce alla dirigenza tutti i provvedimenti di carattere gestionale che esulano dalle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, in quanto successiva a quest'ultima e dotata di carattere speciale
Cass. Sez. III n. 12125 del 27 marzo 2025 (CC 12 feb 2025)
Pres. Ramacci Est. Di Stasi Ric. Tripodi
Urbanistica.Sanatoria e insussistenza della doppia conformità
In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Allo stesso modo, il requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso in caso di edificazioni eseguite - come nel caso in esame - in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica
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