Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 9238 del 25 novembre 2025
Sviluppo sostenibile.Residuo di legno di mobilifici quale biomassa
Esaminando attentamente il disposto del legislatore, è evidente che il concetto di “biomassa” ammissibile negli impianti di biogas è molto ampio, limitandosi lo stesso unicamente a definire che debba trattarsi di materiale biodegradabile prodotto da una serie di soggetti nei quali rientrano le industrie connesse alla silvicoltura. Già il semplice dato letterale non può quindi escludere che un mobilificio che utilizza legno rientri in tale definizione. L’industria del mobilificio – laddove svolge una trasformazione del legno – risulta connessa alla silvicoltura, in quanto utilizza la materia prima proveniente da quest’ultima (il legno ed i tagli del bosco) per la realizzazione di prodotti attraverso processi di lavorazione e trasformazione, che ben possono limitarsi a lavorazioni meccaniche. La norma, oltre la qualificazione soggettiva (industria connessa alla silvicoltura), ne ha incluso una oggettiva, ovvero materiale biodegradabile; la rispettiva nozione è contenuta nella disciplina tecnica di cui all’allegato X del d.lgs. 152/2006. Nulla si rinviene in essa in ordine al fatto – di carattere escludente e quindi che avrebbe dovuto essere oggetto di espressa indicazione – che i residui di legno di mobilifici non possano rientrare in tale categoria.
Cass. Sez. III n. 38977 del 3 dicembre 2025 (CC 29 ott 2025)
Pres. Ramacci Est. Bucca Ric. Iuliano
Urbanistica.Vincolo cimiteriale e lottizzazione abusiva
L'attività edificatoria realizzata in violazione del vincolo cimiteriale configura il reato di lottizzazione abusiva, in quanto determina una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in contrasto con la legge
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9257 del 25 novembre 2025
Rifiuti.Disciplina del Metodo Tariffario Rifiuti
La disciplina del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui all’art. 1 comma 527 della l. 205/2017, all’art. 26 d.lgs. n. 201/2022 e alle delibere ARERA è volta a determinare i valori massimi della TARI che l’amministrazione può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso. Questi ultimi corrispondono invece al prezzo di aggiudicazione della gara, come definito all’esito della gara stessa indetta per affidare il servizio. Tale prezzo, corrispondendo all’offerta fatta in quella sede dalla parte interessata, è per definizione remunerativo per l’operatore economico che va considerato capace di valutare il proprio interesse e la remuneratività del prezzo offerto. Per il caso, poi, in cui in cui il corrispettivo divenisse inadeguato per circostanze eccezionali, l’ordinamento prevede, nei casi e alle condizioni stabilite dalla legge, l’istituto della revisione prezzi.
Cass. Sez. III n. 39162 del 4 dicembre 2025 (UP 13 nov 2025)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Famulari
Rifiuti.Caratteristiche del reato di combustione illecita
La disposizione di cui all'art. 256-bis d.lgs. 152/2006 non richiede, per la configurabilità del reato di combustione illecita di rifiuti, la previa contestazione del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, non essendo configurata sulla base della presupposizione della contestazione di un altro precedente reato, ma richiede solo, per il perfezionamento della fattispecie, che la condotta abbia avuto a oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ossia, come osservato, senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele da osservarsi per la salvaguardia della salute e dell'ambiente, con la conseguente irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, della mancata contestazione di tale reato.
Consiglio di Stato Sez. IV n.9265 del 25 novembre 2025
Sviluppo sostenibile.Impianti per produzione di biometano
L’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 387 del 2003, prevede che “Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici […] il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto” (primo periodo). Il medesimo comma 4-bis, poi, aggiunge che “Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse” (secondo periodo). Pertanto, per gli impianti di produzione di biometano, come quello di specie, il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo prima del rilascio dell’autorizzazione (art. 12, comma 4-bis, primo periodo, d.lgs. n. 387 del 2003), con esclusione della possibilità di fare ricorso alla procedura espropriativa (12, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. n. 387 del 2003).
Cass. Sez. III n. 38453 del 27 novembre 2025 (CC 13 nov 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Iannone
Urbanistica.Condono e silenzio assenso
A fronte di istanze di condono inammissibili non può rivendicarsi per esse alcun silenzio assenso in materia, posto il principio per cui il silenzio-assenso, ai fini della condonabilità dell'opera abusivamente realizzata ex art. 32, comma 37, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, si forma a condizione che vi sia rispondenza della domanda di condono edilizio ai requisiti previsti dalla legge per il prodursi dell'effetto sanante
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