 Cass. Sez. III n. 45833 del 23 novembre 2012 (CC 18 ott 2012)
Cass. Sez. III n. 45833 del 23 novembre 2012 (CC 18 ott 2012) 
Pres.Fiale Est. Amoresano Ric.Comune Di Palermo
Urbanistica.Lottizzazione abusiva confisca e sentenza diversa da quella di condanna 
In tema di lottizzazione abusiva, la confisca può essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna, a condizione che nella condotta del terzo acquirente, sul cui patrimonio la misura viene ad incidere, siano riscontrabili quantomeno profili di colpa. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la buona fede dell'acquirente desunta dall'avvenuta allegazione al rogito del certificato di destinazione urbanistica, oltre che per il fatto che lo stesso aveva riposto legittimo affidamento sulla prassi comunale di rilasciare le concessioni pur in assenza del piano di lottizzazione)
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. FIALE     Aldo             - Presidente  - del 18/10/2012
 Dott. GRILLO    Renato           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio      - rel. Consigliere - N. 1926
 Dott. ORILIA    Lorenzo          - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA   Santi            - Consigliere - N. 26369/2011
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 COMUNE DI PALERMO;
 contro
 1) Ferrigno Carolina nata il 10.12.1948;
 2) Ferrigno Carmela nata il 19.07.1953;
 3) Ferrigno Patrizia nata il 22.11.1966;
 avverso l'ordinanza del 20.1.2011 della Corte di Appello di Palermo;
 sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
 lette le conclusioni del P.G., Dr. Monetti Vito, che ha chiesto  l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.  RITENUTO IN FATTO
 1. Con ordinanza in data 20.1.2011 la Corte di Appello di Palermo, in  funzione di Giudice dell'Esecuzione, rigettava l'opposizione proposta  dal Procuratore Generale e dal Comune di Palermo avverso l'ordinanza  n. 101/2008 dell'8.4.2010, con la quale era stata disposta la revoca  della confisca, di cui alla sentenza n. 292/2000, emessa il 29.1.2000  dal Pretore di Palermo, divenuta irrevocabile, limitatamente  all'immobile della originaria ricorrente Cusimano Giuseppa, poi  deceduta, alla quale erano subentrati i figli Ferrigno Carolina,  Ferrigno Carmela e Ferrigno Patrizia. Ricordava la Corte  territoriale che la vicenda giudiziaria, riguardante anche numerose  posizioni analoghe, era relativa a provvedimenti di confisca disposti  in relazione ad una vasta attività di lottizzazione in Palermo  località "Pizzo Sella". Il Comune di Palermo, che nel frattempo  aveva acquisito formalmente al proprio patrimonio l'immobile, aveva  resistito alla richiesta di revoca della confisca proposta dalla  Cusimano.
 Tanto premesso, nel rigettare le proposte opposizioni, riteneva la  Corte di merito che andasse integralmente confermata l'ordinanza con  cui era stata revocata la confisca. Richiamate le sentenze della  Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, immediatamente operative  nell'ordinamento interno, in tema di natura afflittiva penale della  confisca immobiliare e conseguentemente della necessità, per  l'applicabilità, almeno di profili di colpa, rilevava la Corte  territoriale che la Cusimano era in possesso di tutti gli atti  abilitativi e che, se vi erano state omissioni, esse non erano  certamente attribuibili ad essa. Non era, quindi, ravvisabile a  carico della predetta, quale terzo-acquirente, alcun profilo di  colpa.
 Il Comune piuttosto, avuta contezza della vasta operazione di  lottizzazione, avrebbe dovuto disporre la sospensione delle  concessioni rilasciate, trascrivendo la deliberazione nei registri  immobiliari ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 47 del 1985, art.  18, comma 6, vigente all'epoca, proprio per tutelare l'affidamento  dei terzi acquirenti.
 2. Ricorre per Cassazione il Comune di Palermo.
 Dopo una premessa riepilogativa della vicenda, si evidenzia che con  l'atto di opposizione era stato dedotto il mancato esame della  questione preliminare della nullità del contratto di compravendita  stipulato tra la ricorrente e la sua dante causa. Nullità che  determinava il difetto di legittimazione della ricorrente medesima.  Era stato dedotto, ancora, il mancato esame delle argomentazioni  svolte dal Comune di Palermo in ordine alla insussistenza della  qualità di acquirente in buona fede e l'erronea interpretazione ed  applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di  legittimità alla luce degli arresti della CEDU.
 La Cusimano, mediante il suo acquisto, aveva concorso, sia sotto il  profilo oggettivo che soggettivo, alla realizzazione della condotta  prevista e sanzionata dalla L. n. 47 del 1985, artt. 18, 19 e 20.  L'attività edificatoria, al momento della stipula dell'atto di  compravendita (29.12.1988), era ancora in itinere, come accertato nel  procedimento penale. Gli elementi evidenziati dalla Corte non  appaiono certamente idonei ad escludere qualsiasi profilo di colpa.  Tanto premesso, con il primo motivo, si denuncia la mancanza,  contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in  ordine al mancato esame delle censure mosse dal Comune di Palermo con  l'atto di opposizione, in particolare al fine di contestare la  qualità di acquirente di buona fede al momento dell'atto di  acquisto. La Corte territoriale si è imitata a reiterare l'ordinanza  opposta, senza minimamente tener conto dei rilievi del Comune di  Palermo.
 Con il secondo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà o  manifesta illogicità della motivazione in relazione alla  individuazione degli indici fattuali dimostrativi della buona fede.  3. Con memorie del 16.2.2012 e 27.2.2012 il difensore di Ferrigno  Carolina, Ferrigno Carmela e Ferrigno Patrizia chiede il  rigetto del ricorso.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
 2. Va, innanzitutto, premesso che secondo la giurisprudenza di questa  Corte, "il soggetto che rivendichi la illegittimità, nei suoi  confronti, della disposta confisca, qualora non abbia partecipato al  procedimento nel quale è stata applicata la misura e sia quindi  rimasto estraneo al giudizio di merito, pur non avendo ovviamente  diritto di impugnare la sentenza nella quale la sanzione ablatoria è  stata applicata, può chiedere la restituzione del bene confiscato  esperendo incidente di esecuzione, nell'ambito del quale può  svolgere le proprie deduzioni e fare istanze per l'acquisizione di  elementi utili ai fini della decisione" (cfr. Cass.pen. Sez. 1 n.  14928 del 9.4.2008; e b. 42107 del 12.11.2008). Restano precluse le  valutazioni di merito riferite alla configurazione della  lottizzazione abusiva, qualora sia stata oggettivamente riscontrata  in sede di merito; ma il giudice dell'esecuzione potrà sicuramente  valutare, sia pure ai soli fini riguardanti la confisca, la  implicazione (che deve essere caratterizzata quanto meno da profili  di colpa) nella lottizzazione medesima del soggetto che dichiarandosi  "terzo estraneo", chiede la restituzione della parte di sua  pertinenza del compendio immobiliare confiscato" (cfr. anche  Cass.pen. sez. 3 n.38738 del 27.4.2012).
 3. Non c'è dubbio che la confisca, in caso di lottizzazione, possa  essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna: è  necessario però che sia stata accertata la esistenza della  lottizzazione nei suoi elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo).  "La Corte di Strasburgo ha ritenuto arbitraria la confisca  (considerata sanzione penale secondo le previsioni della CEDU)  applicata a soggetti che, a fronte di una base legale non accessibile  e non prevedibile, non erano stati messi in grado di conoscere il  senso e la portata della legge penale, a causa di un errore  insormontabile che non può essere in alcun modo imputato a colui o  colei che ne è vittima. I giudici penali di Stasburgo non hanno  detto però che presupposto necessario, per disporre la confisca in  esame, sia una pronuncia di condanna del soggetto al quale la res  appartiene. Va affermato, pertanto, il principio di diritto (già  enunciato da questa Sezione nelle sentenze: 29.4.2009. Quarta ed  altri, 2.10.2008 n.37472, Belloi ed altri) secondo il quale "Per  disporre la confisca prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44,  comma 2 (e precedentemente dalla L. n. 47 del 1985, art. 19), il  soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente  condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta  allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di  lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed  oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio,  l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla  condanna del suo autore ed alla inflizione della pena"  (cfr.Cass.pen.sez.3 n.21188 del 30.4.2009-Casasanta ed altri).  In detta decisione si affermava ancora che "Ulteriore condizione, che  si riconnette alle recenti decisioni della Corte di Strasburgo,  investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario  riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti  dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella  condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad  incidere".
 3.1. Quanto, in particolare, alla posizione del "terzo acquirente",  è indubitabile, come già evidenziato con la sentenza n. 1024 del  13.7.2009 - Apponi ed altri, che il reato di lottizzazione abusiva -  secondo la concorde interpretazione giurisprudenziale - nella  molteplicità delle forme che esso può assumere in concreto, può  essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in  base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato,  possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche  eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché  ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione  dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi, ovvero intervenendo  in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che  vi sia alcuntnecessità di un accordo preventivo; sicché il terzo  acquirente non può di per sè essere considerato "estraneo" al  reato. Infatti, "La condotta dell'acquirente non configura un evento  imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce  un determinante contributo causale alla concreta attuazione del  disegno criminoso di quegli (vedi Cass., sez. unite, 27.3.1992 n.  4708, ric. Fogliani) e, per la cooperazione dell'acquirente nel  reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata  con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice  adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere  anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza)  di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono  diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui  all'art. 2 Cost. (vedi, sul punto, le argomentazioni svolte dalla  Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988, ove viene  evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la  massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi  dell'altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno  di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a  rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone  positivamente la tutela giuridica). L'acquirente, dunque, non può  sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo  estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli  tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale,  dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -  pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli  anzidetto doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad una  operazione di illecita lottizzazione. Quando invece l'acquirente sia  consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto  esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con  intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le  rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e  determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed  indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del  risultato lottizzazione. Le posizioni, dunque, sono separabili se  risulti provata la malafede dei venditori che, traendo in inganno gli  acquirenti, li convincono della legittimità dell'operazione (vedi  Cass.sez.3, 22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano). Neppure  l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con  valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola  qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità  dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo,  surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative  in materia di lottizzazione negoziale (vedi Cass, sez. 3, 8.11.2000,  Petracchi)". Laddove, invece, come affermato anche dalla sentenza n.  42741/2008 (ric. Silvioli ed altri. dep. il 17.11.2008), venga  accertato che gli acquirenti degli immobili oggetto della  lottizzazione abusiva siano in buona fede, nei loro confronti non  può trovare applicazione la confisca.
 Questa Corte ha, quindi, dato un'interpretazione adeguatrice del  D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2 alle decisioni della Corte  Europea dei diritti dell'uomo, escludendo l'applicabilità della  confisca nei confronti di chi risulti effettivamente in buona fede.  Tanto che, nel ritenere irrilevante la questione di
 costituzionalità, per asserito contrasto con gli artt. 27 e 42 Cost.  e art. 117 Cost., comma 1 (in relazione all'art. 7 CEDU), del D.P.R.  n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, nella parte in cui consente la  confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere  abusivamente costruite a prescindere dal giudizio di responsabilità  e nei confronti di persone estranee ai fatti, si è sottolineato che  "la confisca è condizionata, sotto il profilo soggettivo, quantomeno  all'accertamento di profili di colpa nella condotta dei soggetti sul  cui patrimonio la misura viene ad incidere" (cfr.Cass.sez. 3 n.39078  del 13.7.2009).
 4. La Corte territoriale si è adeguata pienamente ai principi di  diritto sopra enunciati e, con motivazione coerente ed immune da vizi  logici, come tale non sindacabile in sede di legittimità, ha  ritenuto che nei confronti della Cusimano, terzo acquirente di un  immobile facente parte della lottizzazione, non fosse ravvisabile  alcun profilo di colpa.
 Ha evidenziato, infatti, che la predetta era in possesso di tutti gli  atti abilitativi. Al rogito era allegato certificato di destinazione  urbanistica ed il Comune di Palermo aveva seguito la prassi di  rilasciare in quell'area (benché destinata a verde agricolo) singole  concessioni con la densità prevista (mc/mq 0,20) dall'art. 28 N.T.A.  del PRG, senza alcun piano di lottizzazione. Sicché anche questa  prassi aveva finito per confermare il pieno convincimento della  liceità degli atti di acquisto, una volta rispettati parametri  volumetrici, in base ai quali le singole concessioni erano state  rilasciate.
 Inoltre, come sottolineato dalla Corte territoriale e come  evidenziato anche nella già richiamata sentenza di questa Corte n.  38738 del 27.4.2012 (resa in relazione alla medesima vicenda della  lottizzazione di località "Pizzo Sella"), "Il Comune di Palermo  (ente esponenziale dei pubblici interessi) per lunghissimi anni ha  omesso di esercitare la dovuta vigilanza sull'assetto del territorio  e non ha applicato le sanzioni amministrative di propria competenza,  che la legge correla alle lottizzazioni abusive. Il Pretore di  Palermo, con la sentenza del 29 gennaio 2000, dopo aver duramente  stigmatizzato l'operato di sindaci, assessori, dirigenti e  funzionari, aveva rinviato gli atti alla Procura affinché si  approfondissero le indagini non a carico degli acquirenti ma a carico  di altri soggetti pubblici sia per l'ipotesi di correità e  favoreggiamento nel reato di lottizzazione abusiva sia per quella di  omissione di atti di ufficio. È rimasta inerte anche la Regione  Siciliana, pur munita di potestà di annullamento dei provvedimenti  comunali e di poteri sanzionatoli sostitutivi. Non può negarsi,  dunque, un oggettivo riverbero degli anzidetti comportamenti omissivi  sulla valutazione di un affidamento in buona fede da parte degli  acquirenti degli immobili". Ed è significativo che la stessa Procura  Generale di Palermo, che inizialmente aveva conclusioni nel  procedimento di esecuzione, pur senza rinunciare formalmente  all'impugnazione, chiedeva la conferma dell'ordinanza impugnata (cfr,  pag.4 ord.20.1.2011) e, poi, riteneva di non proporre ricorso per  Cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello di Palermo  che confermava la revoca della confisca nei confronti del terzo  acquirente ritenuto in buona fede.
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Comune di Palermo al  			pagamento delle spese processuali.
 Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2012.
 Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012
 
                    




