Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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I dirigenti scolastici rischiano sanzioni penali per il deposito delle mascherine fornite dal Ministero dell’Istruzione in periodo COVID-19 giacenti inutilizzate nelle loro confezioni
di Gaetano ALBORINO
Consiglio di Stato Sez. VI n. 11204 del 27 dicembre 2023
Beni culturali.Sui limiti alla circolazione dei beni culturali
Ai sensi degli artt. 10 e 68 del d.lgs. n. 42 del 2004, è legittimo impedire il definitivo trasferimento all’estero di opere che rivestano, comunque, un rilievo eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione; la ratio della normativa è quella di escludere la circolazione del bene culturale anche nel caso in cui l’esportazione, tenuto conto dell’eccezionale rilevanza del bene, metta a rischio l’integrità e la completezza del patrimonio culturale nel suo insieme, e tale normativa incide sulla nozione di eccezione culturale ex art. 36 del TFUE, quale limite alla libera circolazione di opere
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 853 del 22 novembre 2023
Rifiuti.Abbandono e misure di prevenzione
Le misure di prevenzione possono essere imposte anche al proprietario incolpevole dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 245 comma 2 d. lgs. n. 152 del 2006, secondo cui “Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242”: laddove il richiamo alla “procedura di cui all'articolo 242” è un richiamo al comma 1 di detto articolo, il quale prevede che “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione (…)”. La competenza del Comune ad ordinare la realizzazione di misure di prevenzione, in assenza di norme di legge attributive di tale competenza ad enti specifici, può essere fatta ragionevolmente discendere dalla circostanza che il comune, oltre ad essere l’ente più prossimo alla potenziale fonte di contaminazione, è uno degli enti deputati a ricevere la comunicazione preventiva di avvio dei lavori di realizzazione delle misure di prevenzione ex 304 comma 2 d. lgs. 152/2006, nonché l’ente che, in caso di mancata esecuzione degli interventi stessi da parte del responsabile della contaminazione o del proprietario incolpevole, è tenuto a provvedervi in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 250 comma 1 C.A.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 11203 del 27 dicembre 2023
Elettrosmog.Installazione stazione radio base per la telefonia mobile e silenzio assenso
L’istanza idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso è solo ed esclusivamente quella corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge previsti e, quindi, quella corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione. In assenza di tale essenziale documentazione, infatti, la volontà provvedimentale dell’Amministrazione procedente non può compiutamente formarsi e, di conseguenza, non può essere effettivamente manifestata né in forma espressa, né in forma tacita. In definitiva, il silenzio assenso è un istituto giuridico alternativo al provvedimento conclusivo, ma non certo allo svolgimento del procedimento e, in particolare, alla sua fase istruttoria. Nondimeno, se l’interessato ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il procedimento possa essere dall’amministrazione compiutamente e correttamente svolto, il silenzio significativo si forma ugualmente, non potendo l’inerzia dell’amministrazione ridondare in danno della parte istante pienamente diligente, con conseguente omissione di atti d’ufficio dell’amministrazione che, pur essendo stata messa nelle condizioni di poter procedere, non ha svolto la propria attività (segnalazione Ing. M. Federici)
CGAR Sez. giur. n. 805 del 15 novembre 2023
Urbanistica.Regime giuridico delle tettoie
Rientrano nella categoria di pertinenze urbanistiche le opere di modesta entità e accessorie rispetto all’opera principale, quali a esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, e non anche le opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotano per avere una propria autonomia rispetto all’opera principale e per non essere coessenziali alla stessa, cioè tali da non rendere possibile una diversa utilizzazione economica. Quanto alle tettorie, esse richiedono il rilascio del permesso di costruire quando, per caratteristiche costruttive, siano idonee ad alterare la sagoma dell’edificio, mentre si sottraggono a detto regime ove la loro conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono
Consiglio di Stato Sez. IV n. 10675 del 11 dicembre 2023
Rifiuti.Subappaltatore e intermediario negli appalti per lo smaltimento di rifiuti
L’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce intermediario qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti. L’art. 105 del decreto legislativo 1° aprile 2016, n. 50 definisce il subappalto alla stregua di un contratto, con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto ed avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro. L’art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha mantenuto ferma la definizione del contratto di subappalto, specificando soltanto ciò che, comunque, si desumeva dal sistema costituito dal fatto che il subappaltatore si caratterizza per avere una propria organizzazione con assunzione del rischio imprenditoriale relativamente alla parte dell’appalto che esegue. In coerenza con quanto previsto per alcuni figure contrattuali nell’ambito del diritto civile, elemento imprescindibile del subappalto è costituito dall’autorizzazione da parte della stazione appaltante. (Nella fattispecie in esame, inerente un appalto di smaltimento/recupero finale dei rifiuti presso impianti terzi autorizzati, la sezione considera diversi elementi probatori ai fini dell’integrazione di un subappalto)
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