Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 5095 del 12 giugno 2025
Ambiente in genere.Legittimazione processuale delle organizzazioni collettive in materia ambientale
In materia ambientale, la legittimazione processuale delle organizzazioni collettive si fonda su un riconoscimento legislativo espresso ovvero su una previsione legislativa implicita che postula la ricorrenza di requisiti cumulativi, sintomatico della concreta rappresentatività, ossia: a) l’ente persegua il soddisfacimento dell'interesse ambientale che sia stabilito dallo statuto; b) l’ente presenti un'organizzazione stabilmente finalizzata a tutelare l’interesse; c) l’interesse diffuso abbia connotati di sostanziale "omogeneità" tra i soggetti che compongono la "comunità". In particolare, le associazioni ambientaliste elencate nell'art. 13 della L. n. 349 del 1986 godono del diritto di presentare ricorsi amministrativi contro atti giudicati illegittimi, senza la necessità di ulteriori verifiche da parte del Giudice, come stabilito dall'art. 18 della stessa legge. Questa normativa riconosce la loro capacità di intervenire in causa legate a danni ambientali. Per le associazioni che non figurino in questo elenco, la possibilità di ricorrere viene invece valutata individualmente, seguendo criteri specifici sviluppati dalla giurisprudenza. La decisione di ammettere queste associazioni all'azione legale si basa su tre condizioni principali: devono perseguire costantemente obiettivi di tutela ambientale secondo i loro statuti, devono dimostrare di essere rappresentative e stabili, e la loro area di interesse deve corrispondere alla zona in cui si trova il bene collettivo danneggiato
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5160 del 13 giugno 2025
Urbanistica.Lottizzazione abusiva impossibilità di condono o sanatoria
Non è possibile procedere alla sanatoria della lottizzazione abusiva mediante il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, ciò in quanto le singole porzioni di suolo ricomprese nell'area abusivamente lottizzata non possono essere valutate in modo isolato e atomistico, ma devono essere valutate in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso. Un intervento oggettivamente incompatibile con la destinazione di zona, integrando una lottizzazione abusiva, configura un illecito urbanistico e non un abuso edilizio, con conseguente inapplicabilità delle discipline riferite a queste ultime fattispecie, e segnatamente della sanatoria prevista per gli abusi edilizi, anche qualora sia stata rilasciata una concessione edilizia in sanatoria per le singole opere facenti parte della lottizzazione
Cass. Sez. III n. 23457 del 24 giugno 2025 (CC 16 apr 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. PM in proc. B.
Urbanistica.Natura dell'ordine di demolizione
L'ordine di demolizione è disegnato dal Legislatore come assunto in un quadro di garanzie che trovano immediata esplicazione nel contraddittorio del processo e nel contempo, esaurendosi in quella sede la tutela dei contrapposti interessi - privati e pubblici -, la demolizione consegue per scelta Legislativa necessariamente, ossia inevitabilmente, all'accertamento penale della abusività dell'opera, di cui costituisce oggettiva quanto ineliminabile immediata conseguenza: il giudice penale, contestualmente alla condanna, deve adottare l'ordine di demolizione, senza poter esplicare alcuna valutazione e contemperamento tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica e altri interessi. Avendo il Legislatore già operato ogni giudizio di prevalenza dell'interesse pubblico attraverso la previsione dell'ordine di demolizione dell'intervento abusivo, quale strumento di ripristino dell'interesse collettivo tutelato e violato, conseguente all' avvenuto accertamento di responsabilità penale ex art. 44 DPR 380/01.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano
Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2025
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4769 del 3 giugno 2025
Urbanistica.Silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo
Il silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, l. n. 47/1985 , unicamente in presenza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo e non anche in caso di parere negativo. Il silenzio-assenso non si perfeziona, infatti, per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria, essendo necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi, ai quali è subordinato il rilascio del condono. In ogni caso, il condono non può intendersi rilasciato nel caso in cui sia decorso il termine di ventiquattro mesi, previsto dall' art. 35, comma 12, l. 47 del 1985, ciò in quanto, nel caso di abusi in area vincolata, il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre solamente dall'emanazione del parere favorevole, secondo quanto previsto dall' art. 32 della citata legge 47/1985
Parere in sanatoria della soprintendenza, il T.A.R. nega il silenzio assenso (art. 17-bis l. n. 241/90) ma il Consiglio di Stato è di diverso avviso.
Nota a margine della sentenza del T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, dell'11 giugno 2025, n. 4406
di Lorenzo Bruno MOLINARO
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