Cass. Sez. III n. 40438 del 12 dicembre 2006 (ud. 28 sett. 2006)
Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Andreoni
Urbanistica. Violazione dei sigilli
e sospensione condizionale della pena
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena
inflitta per il solo reato di violazione dei sigilli apposti ad un
manufatto realizzato in assenza di concessione edilizia (oggi permesso
di costruire)o in totale difformità, non può
legittimamente subordinare detto beneficio ari demolizione dell'opera
eseguita, che neppure può essere disposta in sede di
condanna
del responsabile unicamente per il delitto.
pubblica udienza del 28.9.2006
SENTENZA N. 1488
REG. GENERALE n. 43848/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott.
Guido
De
Maio
Presidente
Dott.
Vicenzo
Tardino
Componente
Dott.
Aldo
Fiale
Componente
Dott.
Amedeo
Franco
Componente
Dott.
Giulio
Sarno
Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANDREONI Piero, nato a Trevignano Romano il 22.11.1944
avverso la sentenza 11.7.2005 della Corte di Appello di Roma
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo
Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Mario Favalli, il quale
ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza
impugnata limitatamente alla sospensione condizionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma - con sentenza dell'11.7.2005 - in parziale
riforma della sentenza 4.11.2002 del Tribunale monocratico di quella
città:
a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di
Andreoni Piero in ordine al reato di cui:
- agli artt. 81 cpv. e 349 cpv. cod. pen. (per avere, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
violato i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria ad un
cantiere edilizio abusivo del quale era stato nominato custode - acc.
in Roma, via Carezzano, il 12 ed 29 maggio 1999) e rideterminava la
pena in mesi cinque di reclusione ed euro 200,00 di multa;
b) dichiarava estinte per prescrizione le contravvenzioni ascritte
all'imputato per le violazioni dell'art. 20, lett. b), della legge n.
47/1985 e degli artt. 1, 2 13, 14 della legge n. 1086/1971;
c) revocava l'ordine di demolizione ma confermava (sia pure con la
generica statuizione "conferma nel resto") la subordinazione del
concesso beneficio della sospensione condizionale della pena "alla
demolizione delle opere abusive, da effettuarsi entro sessanta giorni
dal passaggio in giudicato".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'Andreoni, il quale ha
eccepito violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la
Corte territoriale, pur dopo la revoca dell'ordine di demolizione,
provveduto a disporre altresì la revoca della subordinazione
alla demolizione medesima del concesso beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Il difensore del ricorrente, in data 25.9.2006, ha depositato copia di
domanda di condono edilizio (e di bollettini di versamenti per
oblazione ed oneri concessori) presentata da Daniela Andreoni per una
"abitazione composta di due unità fuori terra e due
unità non residenziali in seminterrato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. L'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 47/1985 disponeva che, per
le opere abusive eseguite in assenza di concessione o in totale
difformità o con variazioni essenziali, "il giudice, con la
sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17, lettera b), della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo art. 20
della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se
ancora non sia stata altrimenti eseguita".
Trattasi di disposizione riprodotta nel comma 9 dell'art. 31 del T.U.
n. 380/2001, ove viene testualmente previsto che "per le opere abusive
di cui al presente articolo [interventi eseguiti in assenza di permesso
di costruire ovvero in totale difformità o in variazioni
esenziali, n. d. r.], il giudice, con la sentenza di condanna per il
reato di cui all'articolo 44 ordina la demolizione delle opere stesse
se ancora non sia stata altrimenti eseguita"
Tale ordine, emanato dal giudice in caso di condanna e di mancata
preventiva esecuzione della demolizione, costituisce atto dovuto, nell'
esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza
seppure coordinabile con quello amministrativo, per cui non si pone in
rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente
già impartito dalla P.A.
Trattasi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una
pena accessoria, né di una misura di sicurezza
patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo
istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la
cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione
giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di
condanna" ( vedi, in tal senso, Cass. Sez. Unite, 24.7.1996, ric.
Monterisi).
L'ordine di demolizione in oggetto ha pertanto come presupposto -
diversamente da quanto già previsto dell'art. 19 della
stessa legge n. 47/1985 ed attualmente dell'art. 44, 2° comma,
del T.U. n. 380/2001 per la confisca dei terreni abusivamente
lottizzati - la pronuncia di una sentenza di condanna o ad essa
equiparata e non il mero accertamento dalla commissione dell'abuso
edilizio, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione
(vedi. Cass.,Sez. III, 16.2.1998, n. 4100, ric. Maniscalco).
Ne consegue che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione
abusiva travolge l'ordine di demolizione delle opere illecite, fermo
restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità
amministrativa.
Tale effetto rescindente - secondo la giurisprudenza di questa Corte
Suprema - si produce "ex lege", indipendentemente di un'espressa
statuizione di revoca, tenuto conto che la legge conferisce al giudice
penale soltanto il potere - dovere di impartire un ordine accessivo
alla condanna, a tutela di un interesse correlato a quello di
giustizia: il comando è già contenuto in astratto
nella legge ed il giudice lo ribadisce nel caso concreto con l'effetto
di semplificare l'accertamento (in tal senso è pure il
parere n. 8/1458/41 reso il 28 marzo 1988 dal ministero dalla
Giustizia); qualora viene meno lo stesso presupposto della previsione
legislativa viene meno anche il comando.
Nella fattispecie in esame, pertanto, correttamente la
caducazione dell'ordine di demolizione è stata disposta
dalla Corte di merito in conseguenza alla pronuncia di estinzione del
reato di cui all'art. 20 lett. b), legge n. 47/1985.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con sentenza 3.2.1997, n.
714, ric. Luongo, alle cui diffuse argomentazioni, condivise da questo
Collegio, si rinvia - hanno affermato la legittimità della
subordinazione della sospensione condizionale della pena alla
demolizione dell'opera abusiva.
Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia
urbanistica, la visione di un giudice supplente della pubblica
Amministrazione, in quanto è il territorio a costruire
l'oggetto della tutela posta dalle relative norme penali: non
può affermarsi, pertanto, che la legge riserva
all'autorità amministrativa ogni tipo d'intervento nella
materia e avendo l'ordine di demolizione la funzione di eliminare le
conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione
l'art. 165, 1° comma cod. pen.
La giurisprudenza successiva ha costantemente ribadito, quindi, che
l'art. 165 1° comma, cod. pen. prevede che la sospensione della
pena può essere subordinata alle eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato e non può esservi
dubbio che il manufatto abusivamente realizzato costituisca conseguenza
del reato edilizio dannosa per l'assetto del territorio (vedi tra le
pronunzie recenti, Cass, Sez. III, 28 febbraio 2003, Leto di Priolo; 17
gennaio 2003, Guido).
3. Ai fini dell'applicazione del 1° comma dell'art. 165 cod.
pen, il potere di subordinare la sospensione condizionale
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato
(volto a rafforzare quel ravvedimento del condannato che lo renda
meritevole di fruire del beneficio sospensivo della pena, prima, ed
estintivo del reato, poi) si riconnette alla necessità
giuridica e logica di accertare - nella fattispecie in esame - se la
realizzazione di un'opera in assenza di permesso di costruire o in
totale difformità da esso possa farsi rientrare nella
categoria delle "conseguenze dannose o pericolose", oltre che del reato
urbanistico, pure di quello di violazione dei sigilli apposti dal
autorità giudiziaria al cantiere abusivo, finalizzata alla
prosecuzione degli illeciti lavori edilizi.
In tale prospettiva ermeneutica, a giudizio del Collegio, la
costruzione "abusiva" non può considerarsi come conseguenza
dannosa o pericolosa da eliminare in relazione al reato di cui all'art.
349 cod. pen.
Una conclusione contraria amplierebbe l'ambito di applicazione
dell'art. 165 cod. pen, dando ingresso surrettiziamente ad una misura
sanzionatoria atipica costituita da una condotta non tipizzata, imposta
in funzioni di generali obiettivi di prevenzione sociale ma non
rispondente ai caratteri di tassatività e di determinatezza
fissati dalla Costituzione in materia penale.
L'ordine di demolizione costituisce obbligo tipizzato normativamante
dell'art. 7 ultimo comma, della legge n. 47 del 1985 ed ora dall'art.
31, comma 9 del T.U. n. 380/2001, e solo in relazione a tali previsioni
normative risponde al canone della determinatezza. Il giudice pertanto,
non ha la facoltà di imporlo al condannato per un delitto
correlato alla tutela di un interesse giuridico diverso.
Va affermato, di conseguenza, che il giudice, nel concedere la
sospensione condizionale della pena inflitta per il solo reato di
violazione dei sigilli apposti ad un manufatto realizzato in assenza di
concessione edilizia (oggi permesso di costruire) o in totale
difformità non può legittimamente subordinare
detto beneficio alla demolizione dell'opera eseguita, che neppure
può essere disposta in sede di condanna del responsabile
unicamente per il delitto.
4. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza
rinvio limitatamente alla confermata subordinazione del beneficio della
sospensione della pena alla demolizione delle opere abusive e detta
condizione, in quanto assolutamente non opponibile nella fattispecie in
esame e perciò al di fuori di ogni potere discrezionale del
giudice del merito, deve essere eliminata.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607,615, e 620 c.p.p.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
subordinazione alla demolizione del beneficio della sospensione della
pena; condizione che elimina.
ROMA 28. 9. 2006.
L'
estensore
Il presidente
Aaldo
Fiale
Guido di Maio
Urbanistica. Violazione sigilli e sospensione condizionale
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