Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 2032 del 12 marzo 2025
Urbanistica. Articolo 34 TU edilizia
La disposizione di cui all’art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non compete all’amministrazione procedente di dover valutare, prima dell’emissione dell’ordine di demolizione dell’abuso, se essa possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme
Cass. Sez. III n. 12667 del 2 aprile 2025 (UP 20 mar 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Insalata
Rifiuti.Trasporto illecito
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.
Consiglio d Stato Sez. IV n. 2099 del 14 marzo 2025
Urbanistica.Posizionamento di una gru a cavalletto in area di pertinenza di un opificio industriale
Il carattere precario di un manufatto deve essere valutato sulla base dell’uso cui lo stesso è destinato, sicché, qualora le opere siano dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria delle medesime, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata. Inoltre, la precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. Nel caso di specie va esclusa sia la natura precaria dell’opera, poiché finalizzata in via permanente alla movimentazione dei materiali sull’area dove si svolge l’attività industriale dell’appellante, sia la stretta accessorietà della medesima rispetto all’edificio principale, assolvendo essa ad un’autonoma funzione (carico e scarico dei materiali) e rivestendo un autonomo valore di mercato. Per le medesime ragioni, la gru non costituisce nemmeno un impianto tecnologico al servizio dell’opificio industriale, non potendo essere equiparata ai servizi indispensabili per l’utilizzo dello stesso, al pari dei quadri elettrici o degli impianti di refrigerazione o di condizionamento: non può, di conseguenza, essere ricompresa tra le opere di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001.
Cass. Sez. III n. 12520 del 1 aprile 2025 (CC 13 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Iacono
Urbanistica.Stato legittimo dell'immobile
Il c.d. «certificato di stato legittimo» dell’immobile, rilasciato ai sensi dell’articolo 9-bis d.P.R. 380/2001, anche come da ultimo modificato con d.l. n. 69/2024, altro non è che un documento formale che attesta la conformità urbanistica ed edilizia di un immobile, rilasciato da un tecnico abilitato al fine di facilitare la circolazione dell’immobile cui si riferisce, ma certo non può avere alcun valore vincolante per l’autorità giudiziaria, né attestare erga omnes la regolarità del titolo edilizio in sanatoria: un immobile è legittimo, quindi trasformabile con ulteriori interventi, non tanto perché risponde al progetto di cui i competenti uffici pubblici ne hanno variamente autorizzata l’esecuzione, ma in quanto sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia, conformità non sussistente nel caso in esame.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1956 del 10 marzo 2025
Ambiente in genere.Spandimento dei fanghi in agricoltura
La materia dello spandimento dei fanghi in agricoltura attiene all'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che è di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e la stessa disciplina primaria, all'art. 6, ha in materia previsto un diretto potere esercitato dalla Regione. Pertanto, muovendo da tali presupposti normativi, si perviene, sotto un primo profilo, ad affermare che i Comuni non sono titolari di potestà regolamentare in materia di spandimento dei fanghi biologici in agricoltura, restando riservata agli stessi solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene
Cass. Sez. III n. 12521 del 1 aprile 2025 (CC 13 feb 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Nebbia
Urbanistica.Principio di immanenza del carattere abusivo di un’opera illecita.
Il principio di “immanenza” dell’abusività dell’opera edilizia, esprime il persistere del carattere abusivo di un'opera illecita a prescindere dalla intervenuta repressione penale. Esso impone di distinguere il piano della persistenza del reato edilizio da quello della persistenza del carattere abusivo del manufatto in cui si sostanzia il reato stesso. Mentre il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita ovvero fino alla interruzione stabile della stessa, diverso discorso deve farsi, in ordine al carattere abusivo di un’opera edilizia ovvero alla sua caratteristica di non essere conforme alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente al momento della sua realizzazione. Tale connotazione di abusività infatti, permane sull’immobile e lo caratterizza in maniera persistente ed ininterrotta, anche allorquando sia cessata la consumazione del relativo reato, per ultimazione dell’opera o per interruzione stabile, spontanea o imposta.
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