Ecodelitti.Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e abusività della condotta
- Dettagli
- Categoria principale: Ecodelitti
- Categoria: Cassazione Penale
- Visite: 42
Cass. Sez. III n. 29230 del 7 agosto 2025 (UP 10 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Colombara
Ecodelitti.Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e abusività della condotta
In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ai fini della valutazione dell’abusività della condotta, in disparte l’ipotesi di attività svolta senza autorizzazione, ossia «clandestina», cui va equiparata l’ipotesi di «illiceità» o «illegittimità» del provvedimento autorizzativo, va considerata «abusiva» anche la condotta contra legem, ossia che si svolga in violazione della normativa di rango primario o secondario, ovvero di attività contra jus, ossia svolta in violazione della normativa tecnica di settore (come nel caso delle c.d. «BAT» o best available techniques e delle loro relative Conclusioni), ovvero ancora quella che si svolga in contrasto con le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, in esito ad una valutazione unitaria della condotta che consideri l’aspetto temporale (continuatività dell’inosservanza), quantitativo (parte di attività svolta abusivamente rispetto a quella oggetto di autorizzazione) e qualitativo (natura sostanziale delle violazioni riscontrate).
Urbanistica.La riforma urbanistica regionale: l'impatto cogente del r.r. n. 3/2025. certezza dei termini e incentivi per il consumo di suolo zero
- Dettagli
- Categoria principale: Urbanistica
- Categoria: Dottrina
- Visite: 42
La riforma urbanistica regionale: l'impatto cogente del r.r. n. 3/2025. certezza dei termini e incentivi per il consumo di suolo zero
di Antonio VERDEROSA
Urbanistica.Diritto di sopraelevazione e cessione di cubatura
- Dettagli
- Categoria principale: Urbanistica
- Categoria: Consiglio di Stato
- Visite: 35
Consiglio di Stato Sez. III n. 7450 del 22 settembre 2025
Urbanistica.Diritto di sopraelevazione e cessione di cubatura
La cessione di cubatura riguarda fondi contigui, anche se derivanti da frazionamento, e non unità abitative di un unico fabbricato condominiale. Con la cessione di cubatura il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo. Si tratta di un atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale che non richiede la forma scritta ad substantiam ex art 1350 c.c. ed è trascrivibile ai sensi dell’art. 2643 n. 2 bis c.c. Esso non è in alcun modo assimilabile all’assenso prestato dal singolo condomino, nei limiti della propria quota millesimale, all’utilizzo in sopraelevazione della cubatura residua del fabbricato che insiste su un unico fondo. L’individuazione di tanti subalterni nell’ambito della stessa particella catastale ove è localizzato l’edificio condominiale, infatti, corrisponde al numero delle unità abitative che compongono il condominio e non deriva dal frazionamento di un lotto unitario in tanti lotti autonomi. Per altro verso, la cubatura non utilizzata dal condominio non integra un diritto reale e non è ricompresa nell’elenco dei beni comuni di cui all’art. 1117 c.c., sicché non richiede, ai fini del suo utilizzo, il consenso di tutti i condomini né è funzionale alla realizzazione di un bene a servizio della collettività condominiale. Il diritto di sopraelevazione ex lege riconosciuto al proprietario dell’ultimo piano comprende necessariamente anche l’uso della cubatura residua del fabbricato da sopraelevare.
Leggi tutto: Urbanistica.Diritto di sopraelevazione e cessione di cubatura
Rumore.Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
- Dettagli
- Categoria principale: Rumore
- Categoria: Cassazione Penale
- Visite: 144
Cass. Sez. III n. 32585 del 3 ottobre 2025 (UP 18 set 2025)
Pres. Liberati Est. Galanti Ric. Cartone
Rumore.Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. Ciò discende dalla pacifica natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame, tanto che la violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e può consistere anche in un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo, recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui
Leggi tutto: Rumore.Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
Urbanistica.Contributi consortili per le opere infrastrutturali in aree di sviluppo industriale
- Dettagli
- Categoria principale: Urbanistica
- Categoria: Consiglio di Stato
- Visite: 120
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7335 del 16 settembre 2025
Urbanistica.Contributi consortili per le opere infrastrutturali in aree di sviluppo industriale
I contributi consortili per le opere infrastrutturali in aree di sviluppo industriale (ASI) sono oneri posti a carico delle imprese che si insediano in tali aree. Nel caso in cui l’azienda procede all’acquisto diretto delle aree occorrenti per il proprio insediamento, non viene richiesto alcun contributo per le infrastrutture (che eseguirà il Consorzio); viceversa, ove l’area (il lotto) viene assegnato dal Consorzio, l’impresa sottoscrive la convenzione (per l’agglomerato privo di infrastrutture) e si impegnano a corrispondere al Consorzio la quota parte per gli oneri derivanti da opere in futuro realizzate dall’Ente, e di cui potrà usufruire, in relazione all’area posseduta, nonché di accollarsi i canoni annuali di manutenzione delle opere stesse. Questi contributi, detti anche oneri di infrastrutturazione, sono finalizzati a finanziare le spese per le opere necessarie a consentire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive. Non sussiste un vincolo sinallagmatico tra il pagamento di tali oneri e le singole opere infrastrutturali di interesse specifico dell’area assegnata all’impresa. Il contributo consortile rappresenta, infatti, un costo che l’impresa deve sostenere per utilizzare le infrastrutture dell'ASI. In altri termini, questo onere rappresenta un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuto per la partecipazione alla zona di sviluppo industriale; contributo che permette al Consorzio ASI di finanziare le opere necessarie per garantire il funzionamento delle aree industriali, quindi sganciato da un diretto vincolo sinallagmatico nella concessione ottenuta, ovvero nella convenzione stipulata tra l’impresa e il Consorzio. Così stando le cose, il pagamento di questi contributi trova allora fondamento nell’interesse stesso delle imprese (interesse all’insediamento nella zona di sviluppo industriale): l’assenso alla utilizzazione del suolo si configura, dunque, come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di infrastrutture.
Beni ambientali.Impianto di un vigneto e VINCA
- Dettagli
- Categoria principale: Beni Ambientali
- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
- Visite: 130
TAR Veneto Sez. II n. 1736 del 7 ottobre 2025
Beni ambientali.Impianto di un vigneto e VINCA
In materia di impianto di un vigneto, non è sostenibile l’insussistenza dei presupposti di assoggettamento a VINCA, per la natura “non intensiva” dell’impianto e l’assenza di movimenti di terra. Infatti, la disciplina di tutela degli habitat non è condizionata dalla qualificazione edilizia o dall’intensità agronomica dell’intervento, ma dalla sua idoneità a determinare incidenze significative (segnalazione e massima Avv. E. Gaz)
- Rifiuti.Sversamento sul terreno di effluenti zootecnici
- Urbanistica.Caratteristiche del centro commerciale
- Urbanistica.Strutture alberghiere e vincolo di destinazione d'uso
- Rifiuti.Decreto Terra dei Fuochi coorinato con la legge di conversione
- Alimenti.Frode in commercio
- Urbanistica.Limiti alla procedura di fiscalizzazione di cui all'art. 38 TUE
- Urbanistica.Piano regolatore e strumento attuativo
- Rifiuti.Bonifiche ed abuso della personalità giuridica
- Beni culturali.Cose di interesse numismatico
- Rifiuti.Competenza regionale autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero
Pagina 1 di 678