Urbanistica. Esecutività dell'ordine di demolizione e continuazione tra reati
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Cass. Sez. III n. 11802 del 30 marzo 2026 (CC 25 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Marone
Urbanistica. Esecutività dell'ordine di demolizione e continuazione tra reati
L'esecutività dell'ordine di demolizione impartito con una sentenza di condanna irrevocabile permane anche qualora il reato cui si riferisce venga posto, sia in fase esecutiva che nel giudizio di merito, in continuazione con un altro fatto criminoso oggetto di successiva condanna. L'istituto della continuazione, finalizzato al temperamento del cumulo materiale delle pene per il principio del favor rei, comporta la mera unificazione delle sanzioni detentive o pecuniarie e non determina la caducazione delle statuizioni accessorie o degli ordini di ripristino dell'assetto urbanistico già definitivi. Inoltre, l'eventuale impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo senza danneggiare porzioni lecite dell'immobile non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione, specialmente quando tale situazione sia imputabile alla condotta del condannato che ha realizzato l'opera in aderenza o sopraelevazione. Infine, la sospensione dell'ordine di demolizione in pendenza di istanza di condono è subordinata a una prognosi favorevole sull'esito della stessa e sulla rapidità della conclusione del procedimento amministrativo.
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Urbanistica. Efficacia probatoria del giudicato amministrativo e insanabilità sismica postuma
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Cass. Sez. III n. 12734 del 7 aprile 2026 (CC 25 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Pubblico Ministero
Urbanistica. Efficacia probatoria del giudicato amministrativo e insanabilità sismica postuma
Le sentenze irrevocabili civili e amministrative sono acquisibili nel processo penale ai fini della prova del fatto ex art. 238-bis c.p.p., pur restando prive di efficacia vincolante sulla qualificazione giuridica riservata al giudice penale. In materia edilizia, l'ingiustificata inottemperanza all'ingiunzione di demolizione determina l'acquisizione automatica e gratuita del bene al patrimonio comunale, facendo venir meno la legittimazione del condannato a richiedere titoli in sanatoria. Il requisito della "doppia conformità" di cui all'art. 36 d.P.R. 380/2001 impone il rispetto non solo della disciplina urbanistica, ma dell'intera normativa edilizia e sismica; ne consegue che l'assenza di preventiva autorizzazione sismica rende l'opera insanabile, non essendo ammesso nell'ordinamento l'istituto della sanatoria sismica postuma. In presenza di violazioni urbanistiche, l'ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 prevale sulla disciplina settoriale sismica di cui all'art. 98, impedendo al giudice di impartire prescrizioni di conformazione in alternativa all'abbattimento.
Elettrosmog. Il fallimento delle politiche regolatorie di semplificazione nel settore delle telecomunicazioni
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Il fallimento delle politiche regolatorie di semplificazione nel settore delle telecomunicazioni.
di Giuseppe TEODORO
Urbanistica.Natura e accertamento delle varianti essenziali per diversa localizzazione
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Consiglio di Stato Sez. III n. 2097 del 13 marzo 2026
Urbanistica.Natura e accertamento delle varianti essenziali per diversa localizzazione
La mancata realizzazione di una parte delle opere autorizzate non costituisce di per sé un abuso edilizio, ma determina esclusivamente la decadenza del titolo per la parte rimasta ineseguita. Ai fini della qualificazione di un intervento quale variante essenziale ex art. 32 d.P.R. n. 380/2001, la diversa localizzazione dell’edificio assume rilievo giuridico solo se "sostanziale", ovvero se tale traslazione incida concretamente sui parametri urbanistico-edilizi (distanze dai confini, volumetria, vincoli) vigenti al momento del rilascio del titolo. L’Amministrazione ha l’onere di svolgere un’accurata istruttoria e fornire una motivazione specifica sull’impatto della difformità, non potendo desumere la natura abusiva dell'opera dalla mera diversità di "consistenza" o "impianto" rispetto al progetto approvato. Tuttavia, l'esistenza di difformità non ancora regolarizzate, anche se non integranti varianti essenziali, impedisce il ricorso a una nuova SCIA, poiché ogni ulteriore intervento presuppone la coincidenza tra stato di fatto e stato legittimo dell'immobile
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Urbanistica. Confisca urbanistica e società "schermo"
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Cass. Sez. III n. 11800 del 30 marzo 2026 (CC 27 nov 2025)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. La Sonrisa s.p.a.
Urbanistica. Confisca urbanistica e società "schermo"
In tema di lottizzazione abusiva, la confisca urbanistica di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 è legittimamente mantenuta anche in caso di prescrizione del reato maturata in appello, purché il fatto sia stato accertato nel merito in un giudizio che abbia garantito il contraddittorio. Tale misura è opponibile anche alla persona giuridica che, pur non essendo stata formalmente imputata nel giudizio di cognizione, sia qualificabile come società "schermo" degli autori del reato (nel caso di specie, i soci e amministratori). La posizione di tali enti, operanti come mere coperture formali dei responsabili della lottizzazione, non è assimilabile a quella dei "terzi acquirenti" di buona fede tutelati dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenza Petruzzo c. Italia), in quanto la coincidenza sostanziale tra l'ente e i soggetti attivi del reato esclude il requisito della estraneità e della buona fede, rendendo la confisca compatibile con i principi costituzionali e convenzionali.
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Caccia e animali. Impugnabilità del decreto di affidamento di animali e diritti delle associazioni affidatarie
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Cass. Sez. III n. 12805 del 08 aprile 2026 (CC 18 feb 2026)
Pres. Andreazza Rel. Badas Ric. Associazione LAV Lega Anti Vivisezione ETS
Caccia e animali. Impugnabilità del decreto di affidamento di animali e diritti delle associazioni affidatarie
Il decreto di affidamento definitivo di animali sequestrati, previsto dall'art. 260-bis cod. proc. pen., non costituisce un atto abnorme ed è soggetto a riesame unitamente al decreto di sequestro a cui è funzionalmente collegato, poiché la sua "definitività" rileva solo una volta decorsi i termini per l'impugnazione. Ai fini del procedimento di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., l'obbligo di avviso della fissazione dell'udienza camerale sussiste esclusivamente nei confronti del pubblico ministero, del difensore e del soggetto proponente la richiesta, con esclusione dei terzi interessati, comprese le associazioni protettrici degli animali già individuate come affidatarie che non abbiano proposto l'impugnazione; tale omissione non determina alcuna nullità, restando salva la facoltà dei terzi di far valere le proprie ragioni in altre sedi processuali senza subire preclusioni dal giudicato cautelare.
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