Ecodelitti. Inquinamento ambientale: nozione di compromissione e deterioramento.
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Cass. Sez. III n. 17576 del 15 maggio 2026 (UP 13 feb 2026)
Pres. Gentili Rel. Giorgianni Ric. Graziano e Miraglia
Ecodelitti. Inquinamento ambientale: nozione di compromissione e deterioramento.
Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) è un reato di danno a condotta alternativa, integrato dal deterioramento o dalla compromissione, "significativi" e "misurabili", delle matrici ambientali o dell'ecosistema. La "compromissione" consiste in un'alterazione funzionale del bene che incide sulla sua relazione con l'uomo e sui bisogni che deve soddisfare; il "deterioramento" consiste in uno squilibrio strutturale connesso al decadimento dello stato o della qualità del bene. Ai fini della sussistenza del reato, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno (elemento distintivo del disastro ambientale), né è necessario il superamento di limiti tabellari prefissati o l'espletamento di analisi tecniche basate su scale graduate. Il reato ha natura di reato comune e può essere commesso da chiunque, compreso il gestore di fatto di un'azienda agricola che, attraverso lo sversamento illecito di reflui zootecnici, cagioni una concreta contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque.
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Elettrosmog. Piano Italia 5G e vincoli alla pianificazione comunale e prevalenza delle aree bianche PNRR
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 3527 del 5 maggio 2026
Elettrosmog. Piano Italia 5G e vincoli alla pianificazione comunale e prevalenza delle aree bianche PNRR
In materia di infrastrutture strategiche finanziate dal PNRR, la disciplina speciale di cui all'art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024 (conv. in l. n. 95/2024) stabilisce che la qualificazione delle "aree bianche" a fallimento di mercato è riservata esclusivamente allo Stato mediante la mappatura dei pixel, configurandosi come atto vincolante e non contestabile dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003. Le preminenti finalità di interesse pubblico connesse alla celere realizzazione delle reti mobili 5G determinano la prevalenza della pianificazione nazionale sulla regolamentazione comunale e sui piani di sviluppo degli operatori, escludendo margini di discrezionalità dell'ente locale nella localizzazione degli impianti o nella proposta di siti alternativi. Ne consegue che il diniego comunale non può fondarsi su valutazioni tecniche autonome circa l'effettiva copertura del segnale o la velocità di trasmissione, né su profili sanitari meramente ipotetici o sul principio di precauzione invocato in modo generico, qualora sussista il parere favorevole dell'ARPA circa il rispetto dei limiti di esposizione elettromagnetica fissati dalla legge.
Urbanistica. Legittimazione passiva all'ordine di demolizione e bonifica e disponibilità di fatto
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Cass. Sez. III n. 17119 del 13 maggio 2026 (UP 21 gen 2026)
Pres. Di Nicola Rel. Vergine Ric. Magazzeno
Urbanistica. Legittimazione passiva all'ordine di demolizione e bonifica e disponibilità di fatto
In tema di reati edilizi e ambientali, l'ordine di demolizione delle opere abusive e l'obbligo di ripristino e bonifica dei siti inquinati possono essere legittimamente imposti non solo al proprietario formale dell'area, ma a chiunque ne abbia la disponibilità materiale o un potere di fatto (cosiddetto "dominus"). La natura reale della sanzione e il contenuto ripristinatorio dell'ordine impongono infatti di individuare i destinatari in tutti i soggetti che, vantando un diritto reale o di godimento, ovvero un possesso di fatto al momento della pronuncia, siano in grado di adempiere materialmente all'obbligo di fare in cui la sanzione si sostanzia. Tale principio giustifica inoltre la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'effettiva demolizione o bonifica anche nei confronti del committente non proprietario, restando invece esclusi i soli soggetti legati da un mero rapporto obbligatorio, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali
Ambiente in genere. Occupazione abusiva di demanio marittimo tramite attrezzature balneari
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Cass. Sez. III n. 17222 del 13 maggio 2026 (CC 18 febbraio 2026)
Pres. Andreazza Rel. Badas Ric. Lo Scalzo
Ambiente in genere. Occupazione abusiva di demanio marittimo tramite attrezzature balneari
Integra il reato di occupazione arbitraria di demanio marittimo, previsto dall'art. 1161 cod. nav., la condotta di chi acquisisce il possesso o la detenzione di un'area demaniale con modalità corrispondenti all'esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, tali da impedirne la fruibilità da parte della collettività o da comprimerne significativamente l'uso pubblico. Tale fattispecie si configura anche nel caso di posizionamento quotidiano e sistematico di un numero rilevante di ombrelloni e lettini su un'ampia porzione di arenile, a prescindere dall'effettiva e contestuale presenza dei clienti, in quanto l'occupazione stabile dello spazio demaniale in assenza di bagnanti limita il diritto di libero accesso e godimento della spiaggia da parte dei potenziali utenti, realizzando una compressione dell'uso pubblico del bene
Rifiuti. Competenza e motivazione nella localizzazione degli ecocentri
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3614 del 08 maggio 2026
Rifiuti. Competenza e motivazione nella localizzazione degli ecocentri
La scelta di attivazione e localizzazione di un centro di raccolta rifiuti (ecocentro) costituisce un atto di organizzazione di un pubblico servizio, la cui competenza spetta inderogabilmente al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267 del 2000. È illegittima la delibera consiliare priva di specifica valutazione dei criteri di ubicazione stabiliti dal d.m. 8 aprile 2008, con particolare riguardo al collegamento con la rete viaria e all'impatto sul contesto insediativo. Tale difetto di motivazione non è suscettibile di sanatoria mediante integrazione postuma affidata ad atti successivi (come relazioni tecniche) adottati da un organo diverso, quale la Giunta Comunale, in fasi procedimentali distinte. Il principio di competenza organica e il generale divieto di motivazione postuma impediscono che un atto della Giunta possa colmare le lacune istruttorie di un provvedimento di competenza consiliare, restando preclusa ogni valutazione che non sia stata preventivamente e formalmente espressa dall'organo titolare del potere.
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Rumore. Responsabilità del gestore di bar per i rumori degli avventori e configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica.
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Cass. Sez. III n. 16966 del 12 maggio 2026 (CC 26 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Forward S.r.l.
Rumore. Responsabilità del gestore di bar per i rumori degli avventori e configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica.
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’attività di un pubblico esercizio (quale un bar) integra la contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen. qualora il gestore non impedisca i continui schiamazzi degli avventori in sosta davanti al locale, anche nelle ore notturne. Sul titolare grava infatti l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale non sfoci in condotte contrastanti con la tranquillità pubblica, potendo egli ricorrere all'Autorità o allo "ius excludendi". Tale condotta non rientra nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen., non essendo la gestione di un bar annoverabile tra le professioni o i mestieri rumorosi per i quali il reato è integrato dalla mera violazione di specifiche prescrizioni amministrative o valori limite. Ai fini del sequestro preventivo, il periculum in mora è legittimamente desunto dalla protrazione dei rumori molesti nel tempo, risultando irrilevante l'assenza di rilievi fonometrici qualora l'attività ecceda le normali modalità di esercizio turbando la quiete pubblica.
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