Rifiuti.Obblighi di bonifica e contaminazioni storiche
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7203 del 4 settembre 2025
Rifiuti.Obblighi di bonifica e contaminazioni storiche
L’obbligo di bonifica in capo al responsabile dell’inquinamento vale anche per le contaminazioni storiche, risalenti ad epoche anteriori all’entrata in vigore del codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) o del decreto Ronchi (d.lgs. 22/1997), che per primo introdusse gli obblighi de quibus, poiché le norme in materia di bonifica non sanzionano, ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l’epoca di verificazione della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente. Ai sensi dell’art. 303, lett. f) e g), cod. ambiente, la risalenza dell’evento generatore dell’inquinamento funge da fattore di esclusione dell’applicazione della normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (Parte VI), ma non anche con riferimento agli obblighi di bonifica dei siti inquinati (Parte IV), anche considerando che l’art. 242, commi 1 e 11, cod. ambiente, menziona espressamente i casi di contaminazioni c.d. “storiche” con riferimento alle procedure di bonifica.
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Ambiente in genere.Contenzioso climatico italiano e sistema delle fonti
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Contenzioso climatico italiano e sistema delle fonti, dopo l’ordinanza della Cass. civ. SS.UU. n. 13085/2024, pubblicata il 21 luglio 2025
di Anna Silvia BRUNO
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Urbanistica.Pareti finestrate
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7207 del 5 settembre 2025
Urbanistica.Pareti finestrate
Considerato l’art. 9, comma 1, num. 2, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, la dizione "pareti finestrate" non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette lucifere. Conseguentemente la circostanza che trattasi di luci, e non anche di vedute, esclude l’applicazione della normativa sulle distanze dettata dall’art. 9 d.m. n. 1444/68 posto che tale previsione normativa fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci. Ai fini della qualificazione dell’apertura come “veduta”, piuttosto che “luce”, è costantemente indicato quale criterio dirimente la circostanza che la medesima apertura consenta non soltanto la "inspectio" ma anche la "prospectio", la quale - ai sensi dell'art. 900 c.c., che non determina un comportamento tipico per l'atto di affacciarsi - consiste nella possibilità di vedere e guardare non solo di fronte, ma obliquamente e lateralmente sul fondo del vicino, in modo da consentirne una visione mobile e globale.
Rifiuti.Le modifiche in materia di reati connessi alle illegalità nel settore dei rifiuti servono veramente a tutelare l’ambiente?
Le modifiche in materia di reati connessi alle illegalità nel settore dei rifiuti servono veramente a tutelare l’ambiente?
di Vincenzo PAONE
Ambiente in genere.Valutazione di impatto ambientale
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 7158 del 1 settembre 2025
Ambiente in genere.Valutazione di impatto ambientale
La previsione della durata di efficacia della V.I.A. di cui all’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, riferita al termine minimo quinquennale, che può essere graduato nel provvedimento in relazione alla tipologia di opera da realizzare e con la possibilità del soggetto interessato di presentare un’istanza documentata di proroga, non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria, ma è coerente con le previsioni della direttiva 2010/75/CE (applicabile alle discariche) e delle successive (Direttiva 2014/52/UE), da cui si evince l’attenzione riservata dal legislatore eurounitario sia all’adeguamento dei progetti e delle autorizzazioni alle ‘migliori tecniche disponibili’, necessariamente mutevoli nel tempo, sia in relazione all’evoluzione dei progetti. I provvedimenti autorizzativi di valutazione ambientale hanno una durata limitata nel tempo e, analogamente, per le medesime ragioni che riducono il tempo di validità della V.I.A., le decisioni sui progetti già approvati, e quindi le determinazioni che escludono la V.I.A., sono riesaminabili in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e la mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto.
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Rifiuti.Differenze tra abbandono e discarica abusiva
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Cass. Sez. III n. 30648 del 12 settembre 2025 (UP 12 giu 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Rossetto
Rifiuti.Differenze tra abbandono e discarica abusiva
La contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva. Tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva.
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- Urbanistica.Il titolo edilizio è subordinato all’autorizzazione paesaggistica o a procedura amministrativa unica
- Urbanistica.Ordine di demolizione
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- Rifiuti.Il decreto legge n. 116/25 sulla Terra dei fuochi
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- Rifiuti.Possibile errato versamento del tributo discarica
- Urbanistica.Compromissione della visuale panoramica ed interesse a ricorrere
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- Rifiuti.Sito di interesse nazionale e bonifica
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