Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 13282 del 7 aprile 2025 (UP 20 mar 2025)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Ndaw
Rifiuti.Veicoli fuori uso quali rifiuti pericolosi
I veicoli fuori uso sono classificati come rifiuti pericolosi (codice CER/EER 160104) sia ai sensi del d. lgs. n. 22 del 1997 che del vigente d. lgs. 152 del 2006, allorché non siano stati bonificati mediante l’eliminazione dei materiali inquinanti. Peraltro, vanno qualificati come veicoli fuori uso e pertanto rifiuti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del d. lgs. 24 giugno 2003, n. 209, i veicoli a fine vita, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano ancora muniti di targa, di cui il detentore si sia disfatto ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. Inoltre, affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti esso rientra nella categoria classificata con il codice CER/EER 16.01.06. In generale, un autoveicolo contiene elementi e sostanze liquide necessari al suo funzionamento (ad es. combustibile, batteria, olio motore, liquidi refrigeranti), la cui rimozione viene effettuata tramite operazioni complesse che comportano anche l’impiego di particolari attrezzature per lo smontaggio e che richiedono competenze tecniche specifiche. Una volta rimossi, i liquidi e le componenti non più utilizzabili dovranno essere gestiti come rifiuti.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2350 del 21 marzo 2025
Rifiuti.Attività di recupero
L’attività di recupero dei rifiuti deve esercitarsi su un’area urbanisticamente conforme. In particolare, la compatibilità urbanistica dell’impianto, benché non espressamente contemplata dall’art. 216 del d.lgs. 152/2006 e dal d.m. 5 febbraio 1998, in effetti, non può non costituire un presupposto per il legittimo esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, atteso che deve essere qualificato sicuramente pericoloso per la preservazione dell’ambiente circostante un impianto che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell’area. Del resto, tale conclusione è l’unica che consente di rendere coerente la procedura semplificata di cui agli artt. 214 e ss., del d.lgs. n. 152/2006, con quella ordinaria di cui al precedente art. 208, nel quale si fa espresso riferimento all’esigenza di documentare la conformità del progetto (di impianto) alla “normativa urbanistica” ed alla valutazione, in sede di conferenza di servizi, della compatibilità dello stesso “con le esigenze ambientali e territoriali
Cass. Sez. III n. 13826 del 9 aprile 2025 (UP 6 mar 2025)
Pres. Ramacci Est. Macrì Ric. Calandini
Alimenti. Detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione insudiciati e in stato di alterazione
Il reato dell’art. 5 lett. b) e d), legge n. 283 del 1962 tutela il cosiddetto ordine alimentare e prescinde dalla specifica produzione di un danno alla salute per cui basta il pericolo di un danno o il deterioramento dell'alimento, perché è necessario che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura. Integra il reato anche l’assenza di tracciabilità dei prodotti ovvero il mancato rispetto delle prescrizioni normative o delle regole di comune esperienza.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2355 del 21 marzo 2025
Rifiuti.Autorizzazione unica regionale
L'autorizzazione unica regionale disciplinata dall'art. 208, d.lgs. n. 152/2006 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all'amministrazione comunale rifluiscono nella prevista Conferenza di servizi, in cui viene coinvolta la stessa Amministrazione comunale e che rappresenta il luogo procedimentale deputato alla complessiva valutazione del progetto presentato. Nel provvedimento autorizzatorio in esame sono state, cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l'art. 208, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali, ivi compresa l'eventuale variante urbanistica.
Cass. Sez. III n. 13560 del 8 aprile 2025 (UP 28 gen 2025)
Pres. Di Nicola Est. Andronio Ric. Bruno
Rifiuti.Materiali provenienti da demolizione
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, commi 1-3, del d.lgs., 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al “deposito temporaneo” o al “sottoprodotto”. Più in generale, in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alle condizioni di liceità dell’attività incombe su chi ne invoca la sussistenza, venendo in rilevo l’applicazione di norme che derogano al normale regime autorizzatorio previsto in materia
Cass. Sez. III n. 12661 del 2 aprile 2025 (UP 13 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Farebella
Urbanistica.Attività edilizia libera
La particolare disciplina dell’attività edilizia libera non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. L’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, consente la realizzazione delle opere ivi indicate, in regime di attività edilizia libera, solo «nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio» di cui al d.lgs. n. 42 del 2004. Dunque, il regime dell’attività edilizia libera, ovvero non soggetto ad alcun titolo abilitativo, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le previsioni indicate nell’incipit della stessa.
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