Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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La necessità di recuperare un rifiuto di un ciclo di consumo
di Mauro SANNA
Brevi riflessioni in tema di verande, logge, pergotende e chiusure VE-PA
di Massimo GRISANTI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9814 del 11 dicembre 2025
Rifiuti.provvedimento di aggiornamento del corrispettivo ex art. 15 dlv 36-2003
Il provvedimento di aggiornamento del corrispettivo ex art. 15 del d. lgs. n. 36 del 2003 ha natura individuale e non generale, come accade invece per i provvedimenti tariffari, in quanto è parte del titolo autorizzatorio rilasciato in favore del gestore della discarica (cfr. art. 8, comma 1, lett. m) ed allegato II paragrafo 6 del d. lgs. n. 36 del 2003): ne discende che l’avvio del relativo procedimento, su impulso di parte, non deve essere comunicato ai soggetti conferenti, in quanto il procedimento ha ad oggetto la modifica non sostanziale dell’AIA – di cui il piano economico finanziario è parte integrante - rispetto alla quale i soggetti conferenti non sono controinteressati.
Cass. Sez. III n. 41051 del 22 dicembre 2025 (UP 24 set 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Mele
Rifiuti.Consegna dei rifiuti a persona priva di autorizzazione al loro smaltimento
La consegna dei rifiuti a persona priva di autorizzazione al loro smaltimento e in assenza, come nel caso di specie, della necessaria documentazione integra il reato di cui all’art. 256, primo comma, d.lgs. n. 152 del 2006, non rilevando la circostanza che il rifiuto venga conferito ad un centro autorizzato a riceverlo. Ed invero, l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilità del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico) la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di "culpa in eligendo"
Consiglio di Stato Sez. II n. 9409 del 1 dicembre 2025
Urbanistica.Conseguenze della perentorietà del termine di 90 giorni per la demolizione di opere abusive
La perentorietà del termine di 90 giorni per la demolizione, desumibile dalla positivizzazione degli effetti dell’inottemperanza (l’acquisizione del bene), ne fa il limite invalicabile entro il quale il proprietario può adempiere spontaneamente, ovvero chiedere di sanare ex post l’intervento realizzato sine titulo. Una volta che tale termine sia decorso -ovvero sia decorso quello ulteriore accordato in proroga dal Comune, come in passato ammesso in via di prassi, ora consentito dalla norma medesima «fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine», il privato non può più né demolire l’abuso, né modificarlo, né, men che meno, sanarlo. Alla scadenza del termine di 90 giorni, infatti, l’Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ed il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità. La ricostruzione delle scansioni procedimentali che connotano l’acquisizione al patrimonio, mette in luce una fase perfezionativa dell’effetto traslativo, immediatamente connessa alla mera decorrenza del termine, e una successiva, a carattere ricognitivo, che può sopravvenire -recte, spesso sopravviene, per deplorevole inerzia dei Comuni - a distanza di anni, senza che tuttavia ciò comporti un differimento di conseguenze già prodottesi e soprattutto senza che per il suo tramite si addivenga alla rimessione in termini per la demolizione, onde scongiurare l’ablazione del bene, o addirittura per la legittimazione postuma della permanenza sul suolo delle opere abusive.
Cass. Sez. III n. 41208 del 23 dicembre 2025 (CC 10 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Badas Ric. Du Val
Urbanistica.La fiscalizzazione dell'abuso edilizio si applica solo alle parziali difformità
La disciplina prevista dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio) trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una «sanatoria» dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate
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