Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 21998 del 15 giugno 2026 (UP 27 mag 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. De Bernardi
Caccia e animali. Commercio di avorio e certificazione CITES
In tema di commercio internazionale di specie protette, la commercializzazione di oggetti in avorio di elefante lavorati e acquisiti da oltre cinquant'anni richiede necessariamente il preventivo vaglio dell'organo di gestione nazionale (CITES). L'esenzione generale dal divieto di commercio non opera in via automatica o sulla base di semplici perizie tecniche di parte, ma postula un giudizio formale dell'autorità competente volto a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, lett. w), del Regolamento (CE) n. 338/97. Tale regime è stato ulteriormente inasprito dal Regolamento (UE) 2021/2280, che ha soppresso la deroga generale per i manufatti in avorio di elefante, rendendo sempre obbligatorio il rilascio di un certificato individuale per ogni transazione commerciale, al fine di potenziare la lotta al bracconaggio e al commercio illegale.
Consiglio di Stato Sez. II n. 4283 del 27 maggio 2026
Urbanistica. Limiti applicativi delle tolleranze costruttive e divieto di sanatoria paesaggistica per incrementi volumetrici
Le tolleranze costruttive, previste dall'art. 34, comma 2-ter (ora art. 34-bis) del D.P.R. n. 380/2001, operano esclusivamente per minime divergenze in fase esecutiva di un progetto regolarmente assentito, non potendo mai giustificare la realizzazione di opere non contemplate dal titolo edilizio o costituenti un aliquid novi rispetto agli interventi autorizzati. Il parametro del 2% deve essere calcolato in relazione alle misure previste nel progetto approvato e non può riferirsi alla volumetria complessiva dell'edificio o dell'unità immobiliare qualora l'area dell'abuso non fosse oggetto dei lavori autorizzati. Ne consegue che un manufatto realizzato in sostituzione di uno preesistente, con sagoma e dimensioni diverse e in assenza di un titolo specifico, configura una opera abusiva non sanabile come tolleranza di cantiere. Infine, l'accertamento di compatibilità paesaggistica postumo è radicalmente precluso, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, qualora l'intervento abbia determinato la creazione di nuove superfici utili o incrementi volumetrici, a prescindere dalla loro entità.
Completezza istruttoria e tutela ambientale nelle modifiche non sostanziali agli impianti di gestione rifiuti: profili amministrativi e penali dalla sentenza Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3362/2026
di Cinzia PASQUALE e Leonardo PACE
Cass. Sez. III n. 21990 del 15 giugno 2026 (UP 25 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Magazzù
Ambiente in genere. Occupazione di demanio marittimo: distinzione tra reato e illecito amministrativo
In tema di occupazione abusiva di spazi demaniali marittimi, la distinzione tra il reato di cui all'art. 1161, comma 1, cod. nav. e l'illecito amministrativo previsto dal comma 2 del medesimo articolo risiede nell'immediata rimovibilità del mezzo. Perché l'occupazione integri solo la violazione amministrativa, i veicoli impiegati devono essere effettivamente capaci di circolare su strada, garantendo una rimozione agevole che non comporti modificazioni permanenti dello spazio. Qualora il mezzo perda le sue caratteristiche di mobilità (ad esempio mediante sollevamento delle ruote o allaccio stabile alla rete elettrica), la condotta configura la fattispecie penale.
Consiglio di Stato Sez. V n. 4188 del 25 maggio 2026
Urbanistica. Abusi edilizi, mutamento di destinazione d'uso e vincoli paesaggistici
La trasformazione di un locale seminterrato, originariamente assentito come garage, in un organismo edilizio destinato a civile abitazione con incremento di superfici e volumi, integra una difformità totale rispetto al titolo edilizio, sanzionabile con l’ordine di demolizione e ripristino ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’esercizio del potere repressivo in materia edilizia ha natura vincolata e doverosa, rendendo irrilevanti sia l’inerzia protratta dell’amministrazione, sia i motivi soggettivi o asseritamente ritorsivi che hanno dato avvio al procedimento. In ambito paesaggistico, il vincolo relativo ai corsi d’acqua ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004 ha carattere legale e oggettivo, persistendo indipendentemente dalla portata idrica del tratto interessato; ne consegue che la creazione di nuovi volumi o superfici in tali zone preclude l’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167 del medesimo decreto. Infine, l'occupazione di suolo pubblico accertata mediante rilievo topografico costituisce presupposto idoneo per l'ordine di ripristino, a prescindere dalle finalità protettive dei manufatti installati.
Cass. Sez. III n. 21987 del 15 giugno 2026 (UP 25 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Zumkeller e altri
Urbanistica. Prevalenza della normativa statale sui titoli abilitativi e legittimazione della parte civile
In materia urbanistica, la potestà legislativa delle regioni, incluse quelle a statuto speciale, deve conformarsi ai principi generali fissati dallo Stato nel D.P.R. 380/2001, tra cui il principio della necessaria compresenza di titoli abilitativi preventivi. Gli interventi che comportino stabili incrementi di volumetria o trasformazioni permanenti del suolo (come la chiusura di tettoie o l'installazione di vasche idromassaggio interrate) non possono essere qualificati come opere precarie o di edilizia libera, anche in presenza di deroghe regionali, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze permanenti e incrementino lo spazio abitativo. La valutazione dell'opera ai fini del regime abilitativo deve essere unitaria, restando preclusa la parcellizzazione dei singoli componenti. Sotto il profilo civilistico, il proprietario del fondo confinante è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per reati edilizi qualora l'abuso violi norme su distanze e volumetrie, cagionando una lesione specifica al suo diritto di proprietà, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato per il ristoro del danno
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