Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3362 del 29 aprile 2026
Rifiuti. Modifiche non sostanziali agli impianti rifiuti: onere istruttorio e motivazionale
In tema di gestione dei rifiuti, la qualificazione di una modifica come "non sostanziale" ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di svolgere un'istruttoria tecnica completa, né dal dovere di fornire una motivazione puntuale sulla compatibilità dell'intervento con la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Tale onere è particolarmente rigoroso qualora l'intervento incida su materiali, come il combustibile solido secondario (CSS), suscettibili di produrre impatti specifici quali emissioni odorigene e rischi antincendio. Il provvedimento che si limiti a recepire acriticamente le dichiarazioni del proponente, omettendo verifiche autonome sulle quantità stoccabili e sugli incrementi emissivi, è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. Il sindacato del giudice amministrativo, pur non sostituendosi alle valutazioni tecnico-discrezionali della P.A., deve verificare la completezza e la logicità dell'iter istruttorio, specie in presenza di beni di rilievo costituzionale. Infine, il mutamento della destinazione funzionale di aree interne all'impianto postula il preventivo riscontro della conformità urbanistico-edilizia.
Cass. Sez. III n. 15113 del 27 aprile 2026 (UP 4 feb 2026)
Pres. Liberati Rel. Corbo Ric. Tosi e altra
Urbanistica. Lottizzazione abusiva mediante frazionamento di complesso alberghiero in unità residenziali e responsabilità del notaio rogante
Il reato di lottizzazione abusiva negoziale è configurabile anche laddove la trasformazione urbanistica di un complesso alberghiero in unità abitative sia realizzata mediante atti di compravendita formalmente validi e recanti l’indicazione dei vincoli urbanistici (nella specie "case e appartamenti per vacanze" - CAV), qualora tali atti costituiscano lo strumento per la formazione di lotti che, per caratteristiche oggettive ed elementi riferiti agli acquirenti, rivelino in modo non equivoco una destinazione d’uso residenziale in contrasto con gli strumenti urbanistici. Sussiste la responsabilità del notaio rogante, a titolo di concorso nel reato, ove risulti la sua cosciente e volontaria partecipazione, desumibile dalla dimensione complessiva strutturale degli atti e dal sistema negoziale predisposto per eludere le prescrizioni urbanistiche, pur a fronte di formali rassicurazioni o clausole di stile inserite nei rogiti circa il rispetto della vocazione turistico-ricettiva.
Cass. Sez. III n. 15665 del 30 aprile 2026 (UP 4 marzo 2026)
Pres. Liberati Rel. Bove Ric. Luzzo e altri
Urbanistica. Limiti al principio di indifferenza urbanistica per gli Enti del Terzo Settore
Il principio di cosiddetta "indifferenza urbanistica" introdotto dall'art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) stabilisce una specifica tutela per gli enti del Terzo settore, rendendo le loro sedi e i locali per le attività istituzionali non produttive compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee, a prescindere dalle previsioni degli strumenti urbanistici locali. Tuttavia, tale norma ha natura derogatoria e non urbanistica in senso stretto: essa consente esclusivamente il mutamento di destinazione d'uso di immobili già esistenti per l'esercizio delle attività sociali, ma non autorizza in alcun modo l'esecuzione di "nuove costruzioni" o interventi di trasformazione permanente del territorio in assenza del prescritto permesso di costruire o degli altri titoli abilitativi edilizi, paesaggistici e idraulici previsti dalla normativa ordinaria. La qualifica soggettiva dell'ente non giustifica, pertanto, la realizzazione di complessi edilizi abusivi in zone vincolate o non conformi alla pianificazione territoriale.
Il venti per cento che non salva nessuno. Rifiuti interrati, terreni di riporto e la soglia del D.P.R. 120/2017: un discrimine che non è dove molti credono
di Matteo ROSSI
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3400 del 30 aprile 2026
Elettrosmog. Silenzio-assenso per infrastrutture di comunicazione e oneri istruttori sui siti preferenziali
In materia di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, la formazione del silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 non comporta la deresponsabilizzazione della Pubblica Amministrazione, la quale resta obbligata a svolgere una puntuale istruttoria volta a verificare la sussistenza dei presupposti di legge e la conformità dell'istanza ai criteri di localizzazione regolamentari. Qualora il Regolamento comunale individui aree "preferenziali" o "prioritarie", spetta all’Amministrazione, e non all’operatore, l’onere di accertare in sede procedimentale l’esistenza di siti alternativi idonei a soddisfare le esigenze di copertura di rete; l’omissione di tale verifica determina l'illegittimità del titolo tacito per difetto di istruttoria
Cass. Sez. III n. 15685 del 30 aprile 2026 (UP 1 aprile 2026)
Pres. Liberati Rel. Calabretta Ric. Valenti
Rifiuti. "Culpa in eligendo" nella gestione dei rifiuti
In tema di gestione dei rifiuti, il conferimento di un veicolo fuori uso (nella specie, un autobus) a soggetti non autorizzati integra il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, sussistendo in capo al produttore una responsabilità a titolo di culpa in eligendo per il mancato accertamento delle autorizzazioni del destinatario. La natura di rifiuto è desumibile dalla provenienza del bene dall'attività d'impresa e dal suo dato ponderale, che escludono il carattere di "assoluta occasionalità" della condotta
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