Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. III n. 2377 del 24 marzo 2025
Ambiente in genere.Ambiente e bonifica
L’ambiente è un bene giuridico oggetto di protezione contro le aggressioni umane, nonché costituzionalmente protetto dagli artt. 9 e 32 Cost. tanto nella dimensione collettiva quanto in quella individuale come diritto soggettivo alla salute e alla salubrità dell’ambiente. Logico corollario è la natura della bonifica di siti inquinati quale attività di interesse pubblico finalizzata alla tutela rafforzata della salute e dell'ambiente. La tutela dell’ambiente è infatti declinata dalle relative disposizioni – specie a seguito della riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione - come oggetto sia di doveri del decisore pubblico circa l’utilizzo del territorio in forme compatibili con la transizione ecologica e con la protezione degli interessi intergenerazionale; sia di doveri dei singoli consociati aventi ad oggetto l’astensione da comportamenti lesivi ed inquinanti
Consiglio di Stato Sez. II n. 2373 del 21 marzo 2025
Urbanistica.Inammissibilità della sanatoria condizionata
E' inammissibile un’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 condizionata all’esecuzione di ulteriori prescrizioni e/o interventi, fosse anche solo di eliminazione di una parte delle opere abusive. Una tale istanza dimostra infatti, ex se, che l’abuso originariamente commesso non era conforme alla normativa vigente al momento della realizzazione ed esclude la sussistenza della c.d. “doppia conformità”.
Corte costituzionale n.51 del 18 aprile 2025
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici - Previsione che, nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al c. 1 dell’art. 4 della l. reg.le n. 7 del 2017 e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore di tale legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, le medesime disposizioni si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati, purché non ricadenti in determinate zone - Denunciata disciplina che altera la funzione pianificatoria comunale in materia urbanistica e, conseguentemente, il corretto riparto delle relative funzioni tra regione e comune - Lesione dell’autonomia riconosciuta ai comuni.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità
Sui principi del do not significant harm e della neutralità climatica: alcune riflessioni a margine del Green Deal europeo
di Gianluigi DELLE CAVE
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2173 del 17 marzo 2025
Urbanistica.Condono edilizio e limiti di cubatura
Il limite di 750 m³ previsto dalla legge per le nuove costruzioni non può essere eluso attraverso la ripartizione delle stesse in tante autonome unità. L’articolo 39 l. n. 724 del 1994, laddove ha previsto che il limite di 750 m³ di volumetria condonabile debba essere computato per le nuove costruzioni “per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria”, deve essere interpretato nel senso che nei casi in cui all’interno di un unico compendio immobiliare sia possibile individuare abusi ontologicamente diversi è possibile per essi presentare distinte richieste di condono (ciascuna delle quali soggiace al ridetto limite volumetrico), mentre in tutti gli altri casi resta fermo che dovranno essere le plurime istanze, sommate assieme, a non eccedere la volumetria di 750 m³. In definitiva, non può essere messa in discussione la ratio della legge, volta a impedire la sanatoria di nuove costruzioni oltre un certo limite di volumetria; volumetria quindi che non può che essere calcolata sull’intero immobile, a meno che le ripartizioni di esso non presentino caratteristiche particolari tali da giustificare una valutazione autonoma in sede di condono. Tutta la legislazione urbanistica e la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio escludono la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2808 del 2 aprile 2025
Beni ambientali.Installazione pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici
Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale. Deve ritenersi, pertanto, non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo. L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.
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