Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Il fallimento delle politiche regolatorie di semplificazione nel settore delle telecomunicazioni.
di Giuseppe TEODORO
Consiglio di Stato Sez. III n. 2097 del 13 marzo 2026
Urbanistica.Natura e accertamento delle varianti essenziali per diversa localizzazione
La mancata realizzazione di una parte delle opere autorizzate non costituisce di per sé un abuso edilizio, ma determina esclusivamente la decadenza del titolo per la parte rimasta ineseguita. Ai fini della qualificazione di un intervento quale variante essenziale ex art. 32 d.P.R. n. 380/2001, la diversa localizzazione dell’edificio assume rilievo giuridico solo se "sostanziale", ovvero se tale traslazione incida concretamente sui parametri urbanistico-edilizi (distanze dai confini, volumetria, vincoli) vigenti al momento del rilascio del titolo. L’Amministrazione ha l’onere di svolgere un’accurata istruttoria e fornire una motivazione specifica sull’impatto della difformità, non potendo desumere la natura abusiva dell'opera dalla mera diversità di "consistenza" o "impianto" rispetto al progetto approvato. Tuttavia, l'esistenza di difformità non ancora regolarizzate, anche se non integranti varianti essenziali, impedisce il ricorso a una nuova SCIA, poiché ogni ulteriore intervento presuppone la coincidenza tra stato di fatto e stato legittimo dell'immobile
Cass. Sez. III n. 11800 del 30 marzo 2026 (CC 27 nov 2025)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. La Sonrisa s.p.a.
Urbanistica. Confisca urbanistica e società "schermo"
In tema di lottizzazione abusiva, la confisca urbanistica di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 è legittimamente mantenuta anche in caso di prescrizione del reato maturata in appello, purché il fatto sia stato accertato nel merito in un giudizio che abbia garantito il contraddittorio. Tale misura è opponibile anche alla persona giuridica che, pur non essendo stata formalmente imputata nel giudizio di cognizione, sia qualificabile come società "schermo" degli autori del reato (nel caso di specie, i soci e amministratori). La posizione di tali enti, operanti come mere coperture formali dei responsabili della lottizzazione, non è assimilabile a quella dei "terzi acquirenti" di buona fede tutelati dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenza Petruzzo c. Italia), in quanto la coincidenza sostanziale tra l'ente e i soggetti attivi del reato esclude il requisito della estraneità e della buona fede, rendendo la confisca compatibile con i principi costituzionali e convenzionali.
Cass. Sez. III n. 12805 del 08 aprile 2026 (CC 18 feb 2026)
Pres. Andreazza Rel. Badas Ric. Associazione LAV Lega Anti Vivisezione ETS
Caccia e animali. Impugnabilità del decreto di affidamento di animali e diritti delle associazioni affidatarie
Il decreto di affidamento definitivo di animali sequestrati, previsto dall'art. 260-bis cod. proc. pen., non costituisce un atto abnorme ed è soggetto a riesame unitamente al decreto di sequestro a cui è funzionalmente collegato, poiché la sua "definitività" rileva solo una volta decorsi i termini per l'impugnazione. Ai fini del procedimento di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., l'obbligo di avviso della fissazione dell'udienza camerale sussiste esclusivamente nei confronti del pubblico ministero, del difensore e del soggetto proponente la richiesta, con esclusione dei terzi interessati, comprese le associazioni protettrici degli animali già individuate come affidatarie che non abbiano proposto l'impugnazione; tale omissione non determina alcuna nullità, restando salva la facoltà dei terzi di far valere le proprie ragioni in altre sedi processuali senza subire preclusioni dal giudicato cautelare.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. I, Decisione 17 marzo 2026, Ric. n. 47565/22, Vendrame e altri c. Italia
Ambiente in genere. Natura conformativa dei vincoli ambientali e tutela della proprietà
L'istituzione di un'area naturale protetta e i conseguenti vincoli imposti alle attività agricole — quali il divieto di reimpianto di colture arboree specializzate — non integrano una privazione della proprietà, bensì l’esercizio di un potere conformatorio volto a preservare habitat naturali e ripristinare condizioni ecologiche minacciate. Tali limitazioni alle modalità di godimento del bene, giustificate dal valore naturalistico dell'area, circoscrivono i diritti del proprietario in conformità alle caratteristiche naturali del bene stesso e non richiedono indennizzabilità automatica. Non sussiste violazione del diritto al rispetto dei beni di cui all'Art. 1 del Protocollo n. 1 qualora lo Stato disciplini l'uso della proprietà in modo conforme all'interesse generale, specialmente se l'ordinamento prevede incentivi per la biodiversità o indennità su base equitativa per le attività economiche incise, garantendo così un adeguato bilanciamento tra le esigenze private e la tutela ambientale
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2166 del 16 marzo 2026
Rumore.Autonomia regolamentare comunale nella tutela della quiete pubblica.
La tutela della pubblica tranquillità e della vivibilità urbana costituisce un bene giuridico autonomo e distinto dalla salvaguardia dall'inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/1995. Pertanto, i Comuni, nell'esercizio delle funzioni generali di cui all'art. 13 d.lgs. n. 267/2000, possono legittimamente interdire l'emissione di suoni e musica in determinate fasce orarie a prescindere dal superamento dei limiti tecnici fissati dalla zonizzazione acustica. Tale potestà regolamentare può configurare una "presunzione di disturbo", rendendo superflua l'effettuazione di rilievi fonometrici qualora la norma sanzioni il mero fatto oggettivo dell'udibilità esterna dei suoni negli orari proibiti. In tale contesto, l'accertamento degli agenti operanti circa la sussistenza della condotta vietata è assistito da fede privilegiata e l'assenza di rilievi strumentali non inficia la legittimità della sanzione, inclusa quella accessoria della sospensione dell'attività.
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