Cass. Sez. III n. 07629 del 26 febbraio 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Pullara
Rifiuti.Deposito incontrollato e particolare tenuità del fatto.
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 è configurabile nei confronti di qualsiasi impresa, anche per attività occasionale, e non richiede un'organizzazione stabile dell'area. Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il giudice può legittimamente escludere la tenuità dell'offesa valorizzando la natura del bene giuridico protetto (ambiente e territorio), ritenuto di valore incommensurabile, a prescindere dall'avvenuta bonifica dell'area, la quale non elide di per sé la rilevanza penale della condotta pregressa
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 novembre 2024, il Tribunale di Agrigento dichiarava Pullara Salvatore colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 1.800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, proponeva appello. 2.1 Con ordinanza del 13 ottobre 2025, la Corte di appello di Palermo, rilevato che la sentenza impugnata aveva inflitto la pena dell'ammenda e, quindi, era inappellabile, qualificava l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte. 2.2 I motivi originariamente proposti con l'atto di appello, e che costituiscono l'oggetto del presente ricorso, possono essere così sintetizzati: in primo luogo, la difesa sostiene che l'imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, in quanto i rifiuti non sarebbero stati "abbandonati o depositati in modo incontrollato" ma semplicemente accumulati all'interno di un'area recintata di proprietà della società Pullara geom. Salvatore & C. S.n.c., di cui l'imputato era il legale rapp.te, in attesa del periodico smaltimento. Si contesta, inoltre, che sia stata dimostrata la riconducibilità dei rifiuti all'attività imprenditoriale della società rappresentata dall'imputato; si invoca, inoltre, l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Si deduce che l'avvenuta bonifica dell'area, con l'eliminazione delle conseguenze dannose, avrebbe dovuto condurre a tale esito assolutorio; si lamenta, infine, che la condotta non integrerebbe la realizzazione e gestione di una discarica abusiva, mancando un'attività di approntamento dell'area o una benché minima organizzazione a tal fine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'art. 593 comma 3 cod. proc. pen. prevede che sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda. Alla stregua della norma citata, quindi, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento non poteva essere interposto appello. È quindi necessario verificare se l'impugnazione presenti i requisiti formali e sostanziali del ricorso in cassazione in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo regolato dall'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., non deroga alle ordinarie regole di ammissibilità del mezzo consentito che ha come presupposto la sussistenza dei requisiti che tipicizzano normativamente il tipo di impugnazione (Sez. 1, n. 11186 del 06/07/1994, Molinaro, Rv. 199610 - 01; Sez. 3, n. 48472 del 25.11.2015, Mancini; Sez. 3, n. 27876 del 16.6.2016, Pro; Sez. 3, n. 26511 del 3.6.2016, Bianchi; Sez. 7, n. 45648 del 15/11/2022, Minnini).
Il motivo prospettante la mancata integrazione del reato risulta generico e manifestamente infondato. Il Tribunale di Agrigento ha fondato l'affermazione di responsabilità su una motivazione congrua e priva di vizi logici manifesti, valorizzando le risultanze del verbale di sequestro e le deposizioni testimoniali, dalle quali è emersa la presenza di due cumuli di rifiuti speciali non pericolosi, depositati in modo incontrollato su un'area di pertinenza della società amministrata dell'imputato. Il giudice di merito ha correttamente applicato il principio di specialità tra l'illecito amministrativo di cui all'art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006 e il reato di cui all'art. 256, comma 2, del medesimo decreto, ravvisando quest'ultimo in ragione della qualifica soggettiva dell'imputato quale amministratore di un'impresa commerciale. 2.1 A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente si limita a contrapporre una propria versione dei fatti (mero accumulo per successivo smaltimento), senza individuare specifiche lacune o manifeste illogicità nel percorso motivazionale della sentenza impugnata. L'impugnazione dà risalto al fatto che il terreno era di proprietà della S.n.c., dato preso in considerazione dalla sentenza e valorizzato al fine di dimostrare la rilevanza penale dell'abbandono accertato, e mette in dubbio che i rifiuti siano collegati all'attività imprenditoriale della S.n.c., profilo che oltre a risultare indimostrato, non essendo state specificate le prove su cui l'argomento fonda, non precluderebbe comunque l'integrazione della contravvenzione. È stato, infatti, precisato che "il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006, è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al primo capoverso della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 c.c. (Cass pen., Sez. III, sent. n. 30133/2017)" (Sez. 3, n. 29578 del 07/05/2021, Codognotto, Rv. 281717 - 01). 2.2 Le censure difensive, quindi, non si confrontano con la sentenza impugnata o risultano manifestamente infondate, così da determinare l'inammissibilità del motivo relativo all'integrazione dell'ipotesi di reato contestata e alla sua riferibilità all'imputato. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 2, n. 5983 del 23/1/2026, Alessi; Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello, n.m.; Sez. 6, n. 20377 del 11/3/2009, Rv. 243838 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).
Anche il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presenta le carenze del precedente. Il Tribunale ha esplicitamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., argomentando che, nel caso di specie, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità in quanto si tratta di un reato "lesivo di norme finalizzate alla tutela di beni irriproducibili e di valore incommensurabile, quali l'ambiente ed il territorio". Il ricorrente, nel dolersi del mancato riconoscimento della causa di non punibilità, insiste sulla circostanza dell'avvenuta bonifica, senza tuttavia confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ancorato il giudizio di non tenuità alla natura del bene giuridico protetto e alla tipologia di offesa. La motivazione del Tribunale, pur sintetica, costituisce un rigetto esplicito della richiesta difensiva con cui l'impugnazione avrebbe dovuto confrontarsi delineandone i vizi sindacabili in sede di legittimità che la invalidavano. Anche in questo caso, quindi, la doglianza del ricorrente si rivela generica così non superando il vaglio di ammissibilità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11/2/2026


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