Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 9977 del 16 dicembre 2025
Urbanistica.Limiti alla dimostrazione dello stato legittimo di un immobile
L’art. 9-bis comma 1-bis del D.P.R. n. 380/2001, che consente di dimostrare lo stato legittimo degli immobili attraverso documenti alternativi al titolo edilizio, si applica unicamente agli “immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio” oppure quando sussista un “principio di prova del titolo abilitativo”.
Dove non arrivano le biomasse. Un commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9238/2025
di Oreste PATRONE
Cass. Sez. III n. 274 del 7 gennaio 2026 (UP 15 ott 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. D'Orso
Urbanistica.Tettoia e pergotenda
In tema di reati edilizi, una tettoia di rilevanti dimensioni (nel caso di specie 93 mq), sorretta da una struttura stabile in tubolari di ferro e priva di autonomia strutturale, non rientra tra gli interventi di edilizia libera previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001 (introdotto dal d.l. n. 69/2024), ma integra un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire. Ai fini dell'esenzione dal titolo abilitativo, l'opera deve soddisfare cumulativamente precisi requisiti: destinazione esclusiva alla protezione solare o atmosferica, struttura composta da elementi mobili o teli retrattili, assenza di nuovi volumi o spazi stabilmente chiusi e minimo impatto visivo. La mancanza di uno solo di tali requisiti ne esclude la natura di "pergotenda". Inoltre, la notevole consistenza dell'abuso e la violazione di plurime disposizioni (urbanistiche, paesaggistiche e antisismiche) precludono il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Il parere ISPRA sul calendario venatorio può essere vincolante
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato Sez. V n. 10027 del 18 dicembre 2025
Ambiente in genere.Limitazioni del traffico veicolare e tutela dell'ambiente
In materia di circolazione stradale, il provvedimento che ripristina il doppio senso di marcia su tratti di strada regionale o provinciale siti in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti è illegittimo per incompetenza dell'autorità comunale, spettando la gestione della viabilità all'ente proprietario della strada. Inoltre, la disciplina del traffico ha natura gestionale e appartiene alla competenza dei dirigenti (ex art. 107 TUEL), salvo casi di urgenza contingibile non configurabili in assenza di situazioni eccezionali. Sotto il profilo sostanziale, l'amministrazione non può sacrificare il diritto alla salute e a un ambiente salubre (art. 32 Cost.) — interesse costituzionalmente sensibile e primario — in favore della mera fluidità del traffico veicolare senza una rigorosa istruttoria tecnica che dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità del bilanciamento tra i due opposti interessi pubblici.
Cass. Sez. III n. 41677 del 30 dicembre 2025 (UP 26 nov 2025)
Pres. Ramacci Rel. Battistini Ric. Cuomo
Acque.Mancanza dell'Autorizzazione Unica Ambientale e reato di cui all'art. 137 dlv 152-2006
In materia di tutela penale dell'ambiente, lo scarico di acque reflue industriali in assenza della prescritta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, integra il reato previsto dall'art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,,. Nonostante il d.P.R. n. 59/2013 non contenga un apparato sanzionatorio autonomo, l'AUA non costituisce un titolo abilitativo inedito, bensì uno strumento di semplificazione procedurale che incorpora i titoli settoriali previsti dalla normativa sostanziale vigente,. Ne consegue che l'obbligatorietà del provvedimento unico, sancita dal richiamo ai requisiti e alle finalità del Testo Unico Ambientale, giustifica l'applicazione delle sanzioni penali ivi previste per la mancanza del titolo autorizzatorio allo scarico, restando l'AUA il titolo necessario per la legittima conduzione dell'attività
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