Cass. Sez. III n. 15085 del 27 aprile 2026 (UP 20 feb 2026)
Pres. Liberati Rel. Scarcella Ric. Malatesta e altri
Ecodelitti. Nozione di abusività e rilevanza della tracciabilità nel traffico illecito di rifiuti
In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.), la clausola di illiceità speciale espressa dall’avverbio "abusivamente" non si limita alle ipotesi di assenza della prescritta autorizzazione, ma ricomprende ogni attività di gestione svolta in violazione di leggi, regolamenti o prescrizioni amministrative, incluse le norme poste a presidio della corretta identificazione (codici CER) e tracciabilità (FIR e registri) dei rifiuti. Tali violazioni non costituiscono mere irregolarità formali, ma strumenti tipici di una gestione abusiva idonei a compromettere il sistema di controllo e a porre in pericolo il bene giuridico dell’ambiente, integrando l’offensività tipica della fattispecie anche qualora i rifiuti siano infine conferiti in impianti autorizzati. Il dolo specifico consiste nella consapevolezza della natura organizzata e reiterata della gestione abusiva finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto, valutabile anche come risparmio di spesa.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 febbraio 2025, la Corte d’appello di Genova ha riformato parzialmente la sentenza del tribunale di Genova del 6 ottobre 2021: (i) dichiarando Bizzi Massimo colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 260 d.lgs. 152/2006 (oggi art. 452quaterdecies cod. pen.), con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen., e lo ha condannato alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione (pena base 1 anno e 6 mesi + 3 mesi per l’aggravante), oltre pene accessorie, concedendo i benefici della sospensione condizionale e della non menzione; (ii) dichiarando Cinti Mauro responsabile del capo I (già art. 260 d.lgs. 152/2006, oggi art. 452quaterdecies cod. pen.), limitatamente ai punti 1 e 2, e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione, con concessione dei benefici di legge, confermando nel resto la sentenza di primo grado; (iii) dichiarando Curati Roberto colpevole per il solo capo I (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, oggi art. 452quaterdecies cod. pen.; all’epoca art. 260 d.lgs. 152/2006), irrogando anni 2 e mesi 6 di reclusione e ritenendo l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen., con diniego delle attenuanti generiche; (iv) dichiarando Dufour Maurizio colpevole del reato di attività organizzate di gestione abusiva di rifiuti, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, pena sostituita in lavori di pubblica utilità all’udienza di integrazione del dispositivo; (v) dichiarando Malatesta Roberta colpevole in reazione al capo I) (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già art. 260 d.lgs. 152/2006, oggi art. 452quaterdecies, cod. pen.) con riferimento alle condotte richiamate dal capo F), irrogando la pena di 1 anno di reclusione; (vi) dichiarando Parodi Flavio responsabile del reato di cui all'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 di cui al capo I) di imputazione, con condanna del medesimo alla pena condizionalmente sospesa di anni 1 di reclusione con applicazione delle pene accessorie,,,,.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione i difensori di Malatesta Roberta, Bizzi Massimo, Cinti Mauro, Curati Roberto, Dufour Maurizio e Parodi Flavio, deducendo plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen..
Ricorso Bizzi (Avv. Andrea Copello), con cui si deduce un unico motivo.
3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., ed il correlato vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione. In sintesi, il ricorso del Bizzi articola un motivo unico sotto il profilo della violazione di legge processuale e del vizio di motivazione, fondato su tre assi: (i) violazione degli artt. 521–522 cod. proc. pen. (difetto di correlazione – in sostanza, la condanna per il capo I sarebbe costruita anche su episodi non contestati a Bizzi (alcuni subcapi F diversi da F3, 4, 6, 10, 11, 32, unici a lui riferibili) e sul punto 2 del capo I (sovrapponibile al capo H) che, secondo la difesa, non lo includeva; in più, la Corte avrebbe “assorbito” il punto 3 solo con formule generiche; (ii) motivazione apparente/contraddittoria, in quanto la Corte, pur affermando sul capo F) il principio di precisa attribuzione per imputato, lo avrebbe poi disatteso sul capo I), limitandosi a rinvii globali alle pp. 98–160 della sentenza di primo grado e a una formula riassuntiva (“responsabilità sull’intero capo”); (iii) errata applicazione dell’art. 260 T.U.A. (abusività/offensività), in quanto, rispetto alla lettura del Tribunale (irregolarità formali ex art. 258 T.U.A.; rifiuti comunque smaltiti in impianti idonei; offensività mancante), la Corte avrebbe “gonfiato” il disvalore delle stesse condotte senza un accertamento in concreto riferibile a Bizzi,,.
Ricorso Cinti (avv. Chiara Antola) con cui si deducono cinque motivi.
4.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 266 e 270, cod. proc. pen., in punto di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e correlato vizio di contraddittorietà della motivazione. In sintesi, si assume che la Corte d’appello, da un lato, proclami l’inutilizzabilità delle captazioni (p. 35) per i reati di truffa (capi FH), e, dall’altro, le utilizzi per affermare la responsabilità al capo I (pp. 57 e 69), in violazione degli artt. 266 e 270 cod. proc. pen. e dei principi affermati dalle Sezioni Unite Cavallo; si nega altresì la “connessione qualificata” ex art. 12 cod. proc. pen. tra il delitto di cui all’art. 353 cod. pen. (reato “captativo”) e l’art. 452quaterdecies cod. pen. (reato “utilizzatore”),,.
4.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, cod. proc. pen. in punto contestazione del reato di gestione abusiva in concorso di ingenti quantitativi di rifiuti (capo I dell'imputazione) e correlato vizio di mancanza di motivazione. In sintesi, si denuncia il difetto di motivazione rafforzata nel passaggio dall’assoluzione (primo grado) alla condanna (appello), specie sul profilo dell’offensività e dell’abusività delle condotte, insistendosi sull’assenza di rinnovazione istruttoria e sull’asserita apoditticità del dissenso dai giudici di prime cure,,.
4.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione della legge processuale in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione della sentenza, in punto di illecita classificazione rifiuti, tracciamento rifiuti e contabilizzazione degli stessi, così come contestati al capo I. In sintesi, si afferma che la Corte d’appello avrebbe operato una sorta di copia/incolla dell’appello del P.M., senza un autonomo esame dei tre segmenti di condotta (codici falsi; classificazione/attribuzione CER; contabilizzazione), né una verifica quantitativa/qualitativa degli episodi,.
4.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge con riferimento all’art.452 quaterdecies cod. pen. (ex art. 260 D.lgs. 152/06) in punto nozione di "abusività" della condotta. In sintesi, si sostiene che la Corte abbia confuso irregolarità formali (codici/registri) con l’abusività richiesta dall'art. 452quaterdecies, cod. pen., richiamandosi la tesi per cui, essendo i rifiuti comunque giunti in discarica, difetterebbe l’offensività in concreto.
4.5. Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di contraddittorietà della motivazione e di mancanza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato. In sintesi, si assume che il ricorrente Cinti fosse un mero impiegato e che le intercettazioni proverebbero al più obbedienza a ordini, non consapevolezza degli elementi dell’art. 452quaterdecies cod. pen. (ingente quantità, abusività, organizzazione).
Ricorso Curati (avv. Luca Gastini), con cui si articolano quattro motivi.
5.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge processuale in relazione al rigetto, dapprima con l'ordinanza 15 aprile 2024 e poi con la sentenza, dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero in relazione alle due prime condotte contestate al Capo I in virtù dell'inammissibilità o della mancanza di impugnazione rispetto a statuizioni della sentenza di primo grado divenute irrevocabili e direttamente incidenti sul giudizio di responsabilità in ordine alle predette condotte oggetto del Capo I e correlato vizio di mancanza della motivazione con riferimento alle questioni specificamente dedotte in relazione alla posizione dell'attuale ricorrente. In sintesi, si sostiene che l’appello del P.M. era inammissibile nella parte in cui investiva le condotte dei capi F e H (prescritti o con statuizioni soggettive divenute irrevocabili per Curati). Da ciò discenderebbe l’inammissibilità dell’appello anche relativamente ai primi due punti del capo I, che —secondo la stessa Corte d’appello— coincidono con le condotte descritte nei capi F e H (gonfiaggio dei quantitativi Addendum e smaltimenti in gratuità a Scarpino di scarti non ammissibili). Inoltre, l’ordinanza 15.4.2024 ed infine la sentenza avrebbero omesso una specifica disamina delle questioni poste (anche in punto di interesse del P.M. a impugnare per il D. lgs. 231/2001) e del perimetro soggettivo dell’impugnazione del P.M. verso Curati, non evocato per il capo H). In altri termini: (i) sul capo F) la Corte d’appello ha confermato la assoluzione di Curati per non aver commesso il fatto, affermando l’impossibilità “di attribuire a Curati la responsabilità per tutti o per alcuno degli episodi del capo F, in ordine ai quali non è specificato il suo apporto” (pag. 39 sent. appello); (ii) sul capo H) l’appello del P.M. non era stato neppure rivolto alla posizione Curati; la pronuncia di primo grado riportava, per Curati e Parodi, la prevalenza della prescrizione su una possibile assoluzione con formula dubitativa. per difetto di elementi per affermarne la responsabilità (pag. 171, Trib.). Si tratta, da un lato, di vizio di inosservanza di norme processuali (lett. c) in punto d’interesse ad impugnare del P.M. e di limiti oggettivi dell’impugnazione; dall’altro, di vizio di mancanza/illogicità della motivazione (lett. e) in ordine alla ragione per cui il giudice d’appello ha, nonostante tali preclusioni, utilizzato i “fatti-base” di F e H per fondare la condanna sul capo I),,,,,.
5.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 110, 42, 43 e 452-quaterdecies, cod. pen. (già art. 260, T.U. Ambientale) e correlato vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova con riguardo al concorso di Roberto Curati nei fatti contestati ai primi due punti del capo I sia con riguardo alla sua partecipazione (non aver commesso il fatto) sia con riferimento alla sussistenza e all'accertamento del dolo richiesto dalla fattisacie (assenza dell'elemento psicologico), nonché alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati. In sintesi, il ricorrente lamenta: (i) l’erronea applicazione degli artt. 110 e 452quaterdecies cod. pen. (già art. 260 T.U.A.), nonché degli artt. 42-43 cod. pen., per mancanza di specifica individuazione dell’apporto concorsuale; (ii) la motivazione meramente apparente perché fondata su quattro “pilastri” ritenuti generici: 1. qualità di socio al 50% e ruolo in cooperativa “Il Giglio”; 2. partecipazione a riunioni dal 2013; 3. chiamata di correo di Ionadi priva di riscontri sul sottocapo F21 (per il quale tutti sono stati assolti per insussistenza del fatto); 4. riferimento ad una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per fatti di bancarotta estranei al tempus dei fatti in esame. Si segnala, tra l’altro, l’intercettazione del 2 gennaio 2013 con Fava, in cui Curati suggerisce di conferire a Waste (a pagamento per AMIU) in pendenza del breve periodo di reviviscenza del divieto “PCI>13.000”, indice di condotta non partecipativa al meccanismo contestato; il dato sarebbe stato ignorato dalla Corte,,,.
5.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 2, commi 2 e 4, cod. pen. in relazione all'attuale disposizione di cui all'art. 6 D. Lgs. 36/2003, a seguito dell'intervenuta abrogazione del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero superiore al limite di legge vigente all'epoca dei fatti a norma della lettera p) dell'art. 6, nonché con riferimento alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie concreta, in relazione agli artt. 256 e 260 d. lgs. 152/2006, non essendo, quindi, il fatto (più) previsto dalla legge come reato ovvero non sussistendo il delitto di cui all'art. 260 per difetto dei requisiti normativamente richiesti; correlato vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 110, 42, 43, 452 quaterdecies cod. pen., ovvero mera apparenza, e quindi assenza, ovvero manifesta illogicità, della motivazione e, comunque, travisamento della prova con riguardo al concorso di Roberto Curati nei fatti contestati al terzo punto del capo I), sia con riguardo alla sua partecipazione (non aver commesso il fatto) sia con riferimento alla sussistenza e all’accertamento del dolo richiesto dalla fattispecie (assenza dell’elemento psicologico), nonché con riguardo allo stessa sussistenza e qualificazione giuridica della condotta contestata. In sintesi, per il segmento che imputa la miscelazione e falsa codifica di rifiuti durante il breve periodo (1–14 gennaio 2013) di vigenza del divieto ex art. 6, lett. p), d.lgs. 36/2003, il ricorrente deduce: (i) abolitio criminis parziale per abrogazione della disicplina extrapenale, con effetti ex art. 2, co. 2 e 4, cod. pen. (richiamando il principio affermato da Sez. U, 27 settembre 2007, n. 2451); (ii) comunque l’erronea sussunzione nell’art. 452quaterdecies, cod. pen., ricorrendo al più l’art. 256 T.U.A. (che sarebbe prescritto), ed il difetto di prova su abusività e offensività concreta; (iii) infine, il difetto di motivazione individualizzante su apporto del ricorrente e sussistenza del dolo in capo al medesimo,,,,,.
5.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di mera apparenza, e quindi assenza, o comunque manifesta illogicità, della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In sintesi, il ricorrente contesta: (i) l’applicazione dell’aggravante comune di cui all’art. 61, n. 9 cod. pen. in assenza di un ruolo concorsuale definito con soggetti “apicali PA” (profilo che la sentenza non collega ad episodi attribuiti specificamente a Curati); (ii) una motivazione contraddittoria sulla quantificazione e sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando – secondo la difesa, erroneamente – precedenti definiti ex art. 444 cod. proc. pen. e non pertinenti nel tempus,.
Ricorso Dufour (avv. Pierpaolo Bottino), con cui si deducono due motivi.
6.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di mancanza o quanto meno carenza motivazionale generale della gravata sentenza, trattandosi di sentenza che, a fronte di assoluzione pronunciata in primo grado, ha affermato la penale responsabilità di alcuni imputati, tra cui il ricorrente Dufour, per il reato di cui al capo I), nonché violazione di legge in riferimento all'art. 533 cod. proc. pen. in tema di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. In sintesi, il ricorrente assume che, riformando in peius l’assoluzione di primo grado sul capo I (art. 452quaterdecies cod. pen.), la Corte territoriale non si sia confrontata adeguatamente con la sentenza del Tribunale, omettendo quella “motivazione rafforzata” richiesta quando si ribalta l’esito assolutorio: si allega una mera rilettura del compendio, un’adesione acritica ai motivi del P.M., senza smontare “punto per punto” il percorso decisorio assolutorio, così anche violando il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 cod. proc. pen. (richiamando Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01; Sez. 6, n. 36432 del 19/06/2024, Simeone, non mass.; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci ed altri, Rv. 191229 - 01). Il motivo incrocia dunque due piani: (i) il canone della motivazione rafforzata in appello quando si ribalti un’assoluzione; (ii) il parametro probatorio dell’art. 533 cod. proc. pen. in rapporto alla portata contraria del primo grado (non doppia conforme),,,.
6.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 452-quaterdecies, cod. pen. e circa l'art. 2 comma secondo, cod. pen., nonché il correlato vizio di mancanza o quanto meno carenza, della motivazione sui medesimi aspetti di cui sopra. In sintesi, si denuncia l'erronea sussunzione della fattispecie sotto plurimi profili: (a) interpretazione dell’avverbio “abusivamente” (la Corte d’appello avrebbe degradato violazioni formali/documentali (codici CER, FIR, registri) a condotte “abusive”, senza riscontro di gestioni difformi rispetto ad autorizzazioni/siti o di smaltimenti inidonei; il Tribunale, invece, aveva ritenuto insussistente la “abusività” quando la filiera termina in impianti idonei, degradando il fatto ad illecito amministrativo ex art. 258 T.U.A., dunque per assenza di offensività “minima”; (b) mancanza di offensività (si lamenta che l’appello non abbia provato né argomentato l’idoneità lesiva della condotta, essendo i rifiuti comunque avviati a recupero/smaltimento in impianti autorizzati: Switch, Waste, Econevea, Cerosillo; residui a Scarpino/Volpara); (c) mancanza della prova dell’ingiusto profitto (il vantaggio percepito sarebbe corrispettivo di prestazioni reali, organizzate su indirizzo AMIU (addendum; cantieri “spot”), con prezzi di mercato e con codifica attribuita da AMIU quale produttore, richiamando Sez. 3, n. 35118 del 29/05/2024, Chiocchio ed altro, non mass., sul significato sistemico del profitto nell’art. 452quaterdecies, cod. pen.); (d) la mancanza di prova del quantitativo ingente (la Corte avrebbe dato per scontato il requisito, senza distinguere tra movimentazioni lecite e solo quelle effettivamente illecite); (e) infine, la questione del PCI > 13.000 kJ/kg nel periodo 1–14 gennaio 2013 (si invoca art. 2, comma secondo, cod. pen., in quanto la norma (che prevedeva il divieto ex art. art. 6 lett. p, d.lgs. 36/2003) è stata vigente “per errore” normativo per soli 14 giorni, poi prorogata e definitivamente abrogata con l. 221/2015; il Tribunale aveva assolto “perché il fatto non sussiste”, rimarcando la non pericolosità, mentre la Corte d’appello si sarebbe limitata a ricondurre tale episodio nel “contesto unitario” del traffico, senza confutare nel merito la ratio assolutoria né la retroattività in mitius,,,,,.
Ricorso Malatesta (avv. Romano Raimondo), con cui si deducono quattro motivi.
7.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 533, cod. proc. pen., ed il correlato vizio di mancanza della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata, pur riformando la pronuncia assolutoria in primo grado, ha omesso di confrontarsi con la motivazione del primo giudice, obliterando qualsiasi critica effettiva all’impianto argomentativo che aveva condotto all’esito assolutorio, con ciò contravvenendo all’obbligo cosiddetto di “motivazione rafforzata”. In sintesi, si sostiene che la Corte d’appello, riformando l’assoluzione, non si sarebbe misurata con i pilastri motivazionali del Tribunale (assenza di “abusività”; inoffensività delle condotte; riqualificazione nell’alveo dell’art. 258 TUA), limitandosi a rinvii generici “per relationem” alla sentenza di primo grado e ad enunciazioni apodittiche sul capo I). In particolare, i motivi di censura investono quelle parti della sentenza [(Capo F): “le prove… sono descritte da p. 97 a p. 159, alle quali si fa pieno rinvio” (p. 36–37); Capo I): “la sussistenza delle condotte… emerge con chiarezza dagli elementi… dettagliatamente descritti nella sentenza… pp. 98–160, a cui qui si fa complessivo riferimento” (p. 57)] che operano un rinvio “per relationem” acritico alla prima sentenza: tali rinvii “per blocchi” sarebbero dunque di taglio compilativo e non attraverserebbero criticamente lo snodo logico del Tribunale (assenza di abusività/offensività; ricaduta sull’art. 258 TUA). Il ricorso evidenzia inoltre aporie nel breve segmento motivazionale su abusività, offensività e ingente quantitativo (pp. 58–60 della sentenza d’appello) che risulterebbero assertivi e circolari. Sostiene, in particolare, la difesa del ricorrente che nei casi di overturning in malam partem vige l’obbligo di motivazione “rafforzata”, con osservanza dei seguenti principi: (i) rinnovazione dibattimentale ove occorra (art. 603, conna 3bis cod. proc. pen.); (ii) confutazione puntuale della ratio decidendi di primo grado; (iii) forza persuasiva superiore (Sez. U "Patalano", n. 18620/2017; Sez. U. "Troise", n. 14800/2018; Sez. 4, n. 15160/2022; Sez. 6, n. 36432/2024). Il ricorso richiama tale giurisprudenza e lamenta che la Corte genovese si sarebbe limitata a una rilettura cartolare del materiale probatorio, senza disarticolare i passaggi chiave del Tribunale,,,,,.
7.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 597, comma 1, cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza ex art. 522, cod. proc. pen., avendo la Corte d’appello, anche mediante uno sconfinamento dell’ambito devolutivo delineato dall’appello del pubblico ministero, dichiarato la responsabilità penale della ricorrente per un fatto diverso da quello contestato, con violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. In sintesi, secondo la difesa la sentenza sarebbe censurabile sotto plurimi profili: (a) anzitutto, per mutamento del fatto, in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto la Malatesta responsabile anche per condotte mai contestate (es. “ostacoli alla tracciabilità”, “smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi”, “commistioni”, ecc.) non contenute nei punti F riferiti all’imputata né, per essa, nel primo punto del capo I); (b) in secondo luogo per un possibile sconfinamento oltre il devoluto, in quanto la Corte avrebbe riunificato l’intero “sistema F” ascrivendolo indistintamente all’imputata, malgrado il Tribunale avesse cristallizzato (e non impugnato dal PM) il principio di frammentazione, in violazione della regola per cui ciascuno risponde solo degli episodi a lui espressamente ascritti. In particolare, i passaggi motivazionali censurati riguarderebbero, anzitutto, quanto affermato a pag. 60 ove la Corte espande il catalogo delle condotte rilevanti ai fini dell’art. 452quaterdecies cod. pen. (falsificazione codici, ostacoli tracciabilità, commistioni, smaltimenti non autorizzati, ecc.), senza una specifica riconduzione ai punti F contestati alla Malatesta e, in secondo luogo, quanto affermato a pag. 67 (“Responsabilità dei singoli”) in cui la Corte afferma: “non può dubitarsi della responsabilità… al di là degli specifici episodi… era a conoscenza delle analoghe condotte… del piano criminoso… complesso delle attività…”; tale clausola onnicomprensiva sembrerebbe riunificare il capo F malgrado il monito del Tribunale (cap. 8.2) di non ritenere tutti responsabili di tutti gli episodi. A sostegno del proprio assunto, la difesa richiama Sez. U “Carelli” (n. 36551/2010) e la costante giurisprudenza che impone che il fatto ritenuto sia lo stesso contestato, osservando come il mutamento si ha se la trasformazione degli elementi essenziali crea incertezza difensiva (Sez. 5, n. 7984/2012; Sez. 3, n. 24932/2023). Inoltre, il giudice d’appello dovrebbe sempre attenersi ai limiti devolutivi (art. 597, co. 1 c.p.p.). Sulla scorta di tale assunto, si ritiene dunque che la motivazione della sentenza d’appello apparirebbe eccedente rispetto al perimetro di contestazione e a quello devoluto, con conseguente nullità ex art. 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione e reformatio in peius indiretta su capi/episodi non devoluti,,,,,,.
7.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 452-quaterdecies, cod. pen., e correlato vizio di motivazione quanto alla ritenuta abusività dell’attività di gestione dei rifiuti, al quantitativo ingente degli stessi ed alla offensività, pur in mancanza del pericolo presunto della condotta. In sintesi, le censure svolte dalla difesa della ricorrente si appuntano su tre distinti profili. Anzitutto, sulla interpretazione del termine “abusivamente”. Secondo la difesa, la Corte avrebbe dilatato la clausola di illiceità speciale sino a ricomprendere mere irregolarità formali (codici, formulari), mentre la giurisprudenza richiede una gestione concretamente e sostanzialmente difforme dall’autorizzato (non la mera difformità cartolare). Vengono richiamate, tra le altre, Sez. 3, n. 15274/2020; Sez. 3, n. 44449/2013, Ghidoli; Sez. 4, n. 29627/2016, Silva; Sez. 3, n. 52838/2016, Serrao; Sez. 3, n. 35108/2024 (abusività in stretta connessione con reiterazione e dolo specifico). La Corte, si afferma, avrebbe richiamato “costante e recente giurisprudenza” per affermare che è abusiva anche la gestione autorizzata ma attuata in violazione di legge o autorizzazione (pp. 58–59), senza però specificare quali violazioni concrete e quali episodi fossero ravvisabili a carico della Malatesta. In secondo luogo, sul c.d. “ingente quantitativo”. La Corte avrebbe cioè apoditticamente dato per pacifico l’elemento, senza espungere dal computo le sovrastime fittizie (illecite ai soli fini economici). La stessa Corte (nel capitolo sulla confisca) confina il profitto dell’art. 452quaterdecies cod. pen. ai soli trasporti illeciti e indica un quantitativo effettivo di circa 818,94 t, distante dalle 8558 t contabili del primo punto del capo I). Infine, terzo profilo di doglianza investe il profilo dell’offensività in quanto reato di pericolo. In sostanza, si osserva, a fronte di un reato di pericolo presunto, il giudice deve verificare l’idoneità in concreto a porre in pericolo il bene, escludendo fatti meramente formali (Corte cost. n. 139/2023). Il Tribunale aveva evidenziato che i rifiuti, pur tra irregolarità documentali, erano instradati in impianti e/o discariche autorizzati, senza perdita sostanziale del controllo. In definitiva, dunque, la difesa sostiene che la motivazione sull’abusività resta generica (mancano i punti fattuali che segnino il salto da violazioni formali a gestione sostanzialmente difforme); l’“ingente quantitativo” sarebbe stato trattato in via assertiva, senza un reale netto distinguo tra masse “contabili” e “fisiche”; l’offensività, infine, non sarebbe stata concretamente vagliata in relazione ai singoli episodi F trasfusi nel punto I),,,,,,.
7.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all’art. 452-quaterdecies, cod. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico. In sintesi, si sostiene che la Corte fa discendere il dolo specifico per inferenza dal “ruolo” della ricorrente e dalla “conoscenza del piano complessivo”, senza spiegare da quali prove emerga che la Malatesta si sia rappresentata tutti gli elementi tipici dell’art. 452quaterdecies cod. pen. (abusività; ingente; plurime operazioni organizzate; fine di profitto). In particolare, si osserva, a p. 67 della sentenza si legge che la Malatesta avrebbe dato “autonomo e consapevole impulso” alle condotte (falsi codici, viaggi senza formulari, mancata tracciabilità, smaltimenti abusivi), ma senza ancorare tali proposizioni ad episodi specifici e prove individualizzanti. In definitiva, dunque, trattandosi di reato doloso a struttura complessa, la motivazione avrebbe dovuto chiarire consapevolezza e volizione dei singoli elementi tipici (richiamandosi Sez. 3, 11.10.2023, n. 3416, sullo standard dell’elemento psicologico nell’art. 452quaterdecies, cod. pen.): nel caso in esame il percorso sarebbe ellittico e “per ruolo”, dunque insufficiente,,.
Ricorso Parodi (avv. Nicola Scodnik – avv. Alessandro Sola) con cui si articolano quattro motivi.
8.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all’ordinanza 15 aprile 2024 con cui veniva rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello del pubblico ministero per violazione dell’art. 581, cod. proc. pen. In sintesi, il ricorso censura il rigetto dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero, deducendo carenza di specificità dei motivi: l’atto d’appello, pur impugnando il “capo” I, non avrebbe specificamente confrontato il “punto” relativo alla posizione individuale di Parodi, fino a travisare le imputazioni (si richiede la condanna “ai primi due punti del capo I”, richiamando modalità sub F, mai contestate a Parodi). Si deduce inoltre motivazione apparente dell’ordinanza, priva dell’indicazione delle specifiche parti dell’appello che confutino l’assoluzione di primo grado quanto a Parodi,,.
8.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione quanto al principio della motivazione rafforzata in relazione all’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo I). In sintesi, si deduce che la Corte d’appello, passando dall’assoluzione alla condanna, non avrebbe dato conto di una motivazione rafforzata, limitandosi a recepire in modo assertivo “argomentazioni del Tribunale” su mail, telefonate e chiamata di correo (Ionadi), senza autonoma rielaborazione critica del compendio né puntuale indicazione degli elementi riferibili specificamente a Parodi (pp. 70-72 sent. appello),.
8.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 260 T.U. Ambientale con particolare riferimento all’abusività ritenuta dell’attività di gestione dei rifiuti ed all’offensività, pur in mancanza di pericolo presunto. In sintesi, il ricorso contesta la lettura della Corte d’appello secondo cui sarebbe “abusiva” anche la gestione formalmente autorizzata ma attuata in violazione di legge o dell’autorizzazione, sostenendo invece che la clausola di illiceità speciale impone una concreta difformità della gestione rispetto al titolo, non un mero scostamento formale (nel caso in esame, si sarebbero trattati scarti comunque conferiti in discarica, con problemi di tracciabilità più che di pericolo ambientale). Vengono richiamati, a sostegno, arresti di legittimità sulla nozione di “abusivamente” (Sez. 3, n. 44449/2013; Sez. 4, n. 29627/2016; Sez. 3, n. 52838/2016) e sul minimo di offensività (Corte cost. n. 139/2023, nonché il filone sulla verifica ex post dell’idoneità lesiva nei reati di pericolo),,,.
8.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di motivazione in relazione al capo I) della rubrica in ordine alla specifica posizione dell’imputato Parodi, e violazione di legge in riferimento agli artt. 192, comma 1, 125, comma 3 e 546, comma 2, cod. proc. pen. In sintesi, si deduce che la motivazione apodittica (“consapevole apporto” e “profilo contabile”) non individua quali mail, quali conversazioni e come esse provino il contributo causale di Parodi, né confronta i dati difensivi (testimonianza Orsi sulla provenienza dei dati dai vertici e dalle segretarie; conversazioni 1953 e 10426; interrogatorio Signorelli sul confezionamento dei file da altri),.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, trattati oralmente a seguito di tempestive richieste difensive di discussione orale, sono, nel complesso, infondati,.
Seguendo l'ordine suggerito dall'illustrazione delle singole posizioni dei ricorrenti, si muoverà dall'esame del ricorso Bizzi che, come anticipato, si appalesa infondato.
2.1. Il tribunale, sul capo I, aveva pronunciato l’assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” (punti 1–2) e “perché il fatto non sussiste” (punto 3), con motivazione basata su: (i) offensività minima o assente (rifiuti comunque in impianti abilitati); (ii) lettura “sostanziale” dell’avverbio abusivamente (serve difformità concreta dalle autorizzazioni; non bastano irregolarità documentali); (iii) per il PCI>13.000 (1–15/1/2013) breve vigenza/abrogazione e difetto di concreta messa in pericolo. Quanto al capo F), aveva invece provveduto a puntuale attribuzione per imputato (per Bizzi, i capi: F3, 4, 6, 10, 11, 32),.
2.2. La Corte d’appello, a seguito dell’appello del pubblico ministero, ha proceduto alla correzione del perimetro normativo, affermando che le violazioni sistematiche di identificazione/tracciabilità e le commistioni non sono meri vizi formali, ma gestione abusiva di rifiuti idonea a mettere in pericolo il bene ambiente, con richiamo a prassi e obblighi di tracciabilità (ratio anche eurounitaria). La Corte smentisce dunque la lettura “minimalista” del Tribunale. Quanto all’ancoraggio fattuale alla posizione Bizzi, la Corte d’appello a p. 65 individua condotte tipiche proprie (tra cui l’episodio F10), ritenendole sufficienti per integrare la partecipazione alla fattispecie organizzata del capo I; inoltre, il punto 3 del capo I (miscelazione/qualificazione 20 03 01 nel periodo del divieto) include espressamente il Bizzi tra i concorrenti,.
2.3. Più nel dettaglio, la Corte ha ricostruito il capo I) in tre tipologie di condotte: (i) alterazione dei codici CER per far rientrare rifiuti estranei (anche speciali/pericolosi) nel flusso “ingombranti”, funzionale alle truffe sub F); (ii) falsificazione dei codici per scarti di lavorazione (metalli/multimateriale), funzionale alle truffe sub H); (iii) miscelazione e qualificazione fittizia come 20 03 01 di rifiuti ad elevato PCI per smaltirli a Scarpino in regime di gratuità (periodo 3–15 gennaio 2013),,.
2.4. Quanto al Bizzi, la Corte ha inoltre valorizzato il suo ruolo apicale in AMIU e una serie di condotte tipiche: sopralluoghi sui cantieri “spot” indebitamente assegnati a Switch; elaborazione di preventivi che presupponevano trasporti con codici falsi (con esplicito riferimento all’episodio F10, Piazza Sciesa); autorizzazioni rese in qualità di responsabile dell’Area incaricata della gestione dei servizi. Su questo presupposto ha affermato che l’“accertata responsabilità” di Bizzi in diversi episodi sub F) comprova il suo diretto coinvolgimento nell’intera fattispecie del capo I. La Corte ha inoltre chiarito che le condotte accertate a fondamento dei capi F/H integrano – nella prospettiva del capo I – gestione “abusiva” e offensiva: l’alterazione sistematica dei codici, l’ostacolo alla tracciabilità e le commistioni di rifiuti impediscono l’individuazione di provenienza, natura, destinazione e corrette modalità di smaltimento, configurando la messa in pericolo del bene ambiente richiesta dall’art. 260 T.U.A.,.
2.5. Alla stregua del predetto apparato argomentativo, il ricorso del Bizzi non ha pregio. Con riferimento al capo I), lo stesso rinvia espressamente alle “modalità sub F)”; Bizzi risponde dei subcapi F3, 4, 6, 10, 11, 32; la Corte valorizza proprio quelle condotte (in primis F10) per ancorare la sua partecipazione alla gestione abusiva. Ciò integra la correlazione tra contestazione e decisione. Sempre in relazione al capo I), Bizzi è espressamente indicato tra gli autori della miscelazione/qualificazione 20 03 01 nel periodo del divieto PCI, sicché la condanna si regge autonomamente su punto 1 e punto 3. La Corte individualizza peraltro le condotte di Bizzi e rinvia alla motivazione della sentenza di primo grado che dettaglia gli episodi F3, 4, 6, 10, 11, 32; tale rinvio per relationem è legittimo,,,.
2.6. In diritto, poi, la sentenza d’appello si colloca nel solco evolutivo che riconosce nella tracciabilità un presidio sostanziale di tutela: la falsificazione dei codici, l’occultamento della provenienza e le commistioni non sono meri formalismi, ma condotte idonee a frustrare i controlli e, quindi, a porre in pericolo il bene ambiente (reato a pericolo presunto). La sentenza d’appello segnala un’evoluzione giurisprudenziale (Sez. 3, n. 32737/2020; Sez. 3, n. 42631/2021) che enfatizza l’abusività anche come inosservanza delle prescrizioni sulla corretta identificazione/tracciabilità. La ricostruzione “estensiva” dell’avverbio abusivamente non è dunque contra legem,,,.
Passando all'esame del ricorso Cinti, lo stesso si appalesa parimenti infondato.
3.1. Il primo motivo non ha pregio. Va premesso che, in relazione alla posizione del Cinti, la ricostruzione valorizzata in appello gli attribuisce il ruolo di partecipe operativo nella gestione abusiva e organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti, mediante attribuzione di codici CER non veritieri, falsificazione/alterazione della tracciabilità e conteggi destinati a generare indebiti vantaggi per l’ente gestore. La stessa sentenza indica tra i supporti probatori sia intercettazioni che dichiarazioni di coimputati (Ionadi). Sul piano oggettivo, l’imputazione del capo I descrive una gestione abusiva in violazione dei presidi di tracciabilità mediante falsa qualificazione e smaltimento gratuito in discarica di rifiuti che non avevano titolo al conferimento agevolato, nonché miscelazioni per eludere il divieto legale allora vigente (potere calorifico),,,.
3.1.1. In primo grado, il giudice aveva svolto un’ampia ricognizione dei limiti di utilizzabilità delle intercettazioni: la sentenza distingue i reati per i quali le captazioni sono utilizzabili (tra cui il capo I, già art. 260 TUA) dai reati per i quali non lo sono (fra cui le truffe aggravate). Viene altresì delineato il perimetro del “medesimo procedimento” ex art. 12 cod. proc. pen. ai fini dell’art. 270 cod. proc. pen. in termini sovrapponibili ai criteri delle Sezioni Unite “Cavallo”. È del tutto coerente affermarne l’inutilizzabilità per le truffe, ma la utilizzabilità per il capo I (delitto “intercettabile” e connesso al reato “captativo”). La Corte fa dunque applicazione differenziata dei principi di legge: stesso mezzo di prova, diverso reato di riferimento, diverso esito sulla utilizzabilità,,,.
3.1.2. La distinzione operata dai giudici è giuridicamente corretta e rispettosa del principio delle Sezioni Unite “Cavallo” (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01): per il capo I) ricorrono entrambi i presupposti (art. 12 ed art. 266 cod. proc. pen.), mentre per le truffe no. La sentenza impugnata è coerente con i principi delle Sezioni Unite “Cavallo”,,,.
3.2. Anche il secondo motivo è infondato. Il primo giudice aveva ritenuto che le violazioni fossero irregolarità formali non offensive. La Corte correttamente rimodula il giudizio di tipicità e offensività sul diritto vivente dell’art. 452quaterdecies cod. pen.: in materia di “attività organizzate” la lesione del bene ambiente è connaturato all’elusione sistemica dei presidi di identificazione e tracciabilità; ne discende che attribuzioni di codici falsi e alterazioni dei registri sono strumenti tipici della gestione abusiva. L’obbligo di motivazione rafforzata non coincide con un dovere di lunga esposizione: è sufficiente che la sentenza d’appello illustri i motivi per i quali non condivide il primo grado,,,.
3.3. Anche il terzo motivo si appalesa infondato. L’imputazione ascritta al capo I non richiede un ritorno minuzioso su ogni subepisodio del capo F: la caratteristica dell’art. 452quaterdecies cod. pen. è la “gestione organizzata” (pluralità di operazioni ed allestimento di mezzi). La Corte assorbe i tre segmenti nel criterio unificante (codifica/tracciabilità come strumento dell’abusività), valorizzando intercettazioni e atti interni che descrivono prassi ripetute di attribuzione di codici “200307” a rifiuti che non lo erano. Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è irrilevante la natura dei formulari falsificati, assumendo rilievo la sola strumentalità della falsificazione alla gestione abusiva del rifiuto (Sez. 3, n. 35108/2024),,,.
3.4. Il quarto motivo è inammissibile. Nell’economia della norma, l’“abusività” non coincide con l’assenza di titolo autorizzativo, ma con la concreta difformità della gestione rispetto a regole e principi (identificazione, tracciabilità, veridicità dei FIR/registri, divieti di miscelazione). L’argomento “ma tanto sono arrivati in discarica” è neutrale: non sana né neutralizza l’offesa prodotta dalla elusione della legalità del ciclo. La soluzione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’avverbio "abusivamente" dev’essere interpretato nel senso che tale abusività si ha anche quando l’attività è svolta in violazione di leggi, prescrizioni o limiti dell’autorizzazione,,,.
3.5. Il quinto motivo è inammissibile. La Corte d’appello giudica non verosimile la versione difensiva, valorizzando la partecipazione attiva del ricorrente Cinti nella scelta delle codifiche e nella gestione dei conferimenti, sintomatica di una consapevolezza operativa coerente con l’allestimento organizzato del traffico. La prova del dolo va personalizzata su ciascun partecipe. Nella sentenza d’appello si distingue il ruolo dei vari soggetti e si valorizzano gli indici sintomatici del fine di profitto (sistematica contabilizzazione, falsi CER, perdite di tracciabilità),,,,.
Anche il ricorso Curati è, nel complesso, infondato.
4.1. Il primo motivo è inammissibile. La Corte afferma che le condotte dei primi due segmenti del capo I coincidono con quelle descritte ai capi F e H, valorizzando il complesso delle condotte abusive. Quanto alla posizione soggettiva di Curati, la Corte valorizza dichiarazioni di Ionadi, la qualità di socio al 50% della cooperativa “Il Giglio” e intercettazioni indicative di un coinvolgimento continuativo. La Corte d’appello ha spiegato che i comportamenti descritti ai capi F e H non erano evocati per riaprire quelle imputazioni, ma quali segmenti del più ampio “traffico organizzato” contestato al capo I,,,,.
4.1.3. Non può dubitarsi della sussistenza dell’interesse all’impugnazione del pubblico ministero. L’autonomia dell’illecito dell’ente consente di coltivare l’accertamento del reato-presupposto anche quando per la persona fisica sia intervenuta prescrizione o assoluzione per ragioni diverse dall’insussistenza del fatto (art. 8 d.lgs. 231/2001). Il Collegio distrettuale ha esaminato l’eccezione e l’ha respinta con apparato argomentativo concreto correlato ai dati probatori indicati,,,.
4.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Gli “indicatori tipici” del delitto sono stati accertati: gestione abusiva organizzata e quantitativamente rilevante, sussumibile nell’art. 452quaterdecies cod. pen. Per la consumazione del delitto bastano anche singole fasi del ciclo di gestione, purché gestite in forma organizzata e con ripetizione di operazioni/ingenti quantitativi. Quanto alla configurabilità del concorso del Curati, il Collegio ha indicato la partecipazione alle riunioni operativo-commerciali e il ruolo di socio e legale rappresentante della cooperativa esecutrice,,,.
4.3. Il terzo motivo è invece infondato. La Corte d’appello non ha fondato l’illecito sul “divieto di discarica” abrogato, bensì ha collocato l’episodio dentro il continuum organizzato delle attività illecite di gestione. L’abrogazione della norma extra-penale non incide sull’offesa tipica del delitto di cui all’art. 452quaterdecies cod. pen. Il principio affermato dalle Sezioni Unite “Magera” sull’abolitio criminis per “norme integratrici” vale quando la norma extra-penale “integra” la fattispecie incriminatrice; non quando, come qui, l’illecito risulta perfettamente integrato dall'organizzazione e dalle ripetute operazioni di gestione abusiva,,,.
4.4. Il quarto ed ultimo motivo è inammissibile. Sono stati rispettati i criteri legali di commisurazione della pena (art. 133 cod. pen.): la Corte territoriale ha esplicitato i parametri utilizzati (protrarsi nel tempo, intensità del dolo, pregiudizio per la comunità). Quanto all’aggravante ex art. 61 n. 9 cod. pen., il riconoscimento è stato argomentato valorizzando la posizione apicale e il ruolo societario nel sistema che generava profitto indebito a carico della collettività gestita da AMIU. Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di discrezionalità del giudice di merito,,,,.
Il ricorso Dufour, al pari degli altri, è nel complesso infondato. La Corte d’appello si è confrontata con le ragioni assolutorie spiegandone il superamento secondo i canoni dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Ha valorizzato la gestione organizzata e continuativa su ingenti quantitativi, ritenendo non necessario un danno ambientale in concreto purché l’offesa tipica (lesione della tracciabilità) sia integrata. L’“abusività” ricomprende la sistematica violazione di leggi e prescrizioni anche in presenza di titoli. L’art. 452quaterdecies cod. pen. è reato di pericolo presunto: è sufficiente la idoneità offensiva ex ante. Il profitto consiste anche nel risparmio di spesa,,,,,,,,,,.
Anche il ricorso della Malatesta è infondato. La Corte d’appello ha smontato i nuclei della motivazione assolutoria dove il Tribunale aveva escluso abusività e offensività. Non vi è stata alcuna mutatio libelli: il capo I contestava il concorso nella gestione abusiva secondo le modalità descritte al capo F. La Corte ha qualificato unitariamente la piattaforma fattuale (F e H) come traffico illecito. Per l’imputata Malatesta è emerso un ruolo concreto e consapevole (responsabile UTA; riunioni operative; interlocuzioni su codici/FIR), finalisticamente orientato alla locupletazione di Switch e alla prosecuzione del flusso abusivo,,,,,.
Il ricorso Parodi è complessivamente infondato. L’appello del P.M. integra la specificità richiesta dall’art. 581 cod. proc. pen., indicando specifiche prove e vizi della sentenza assolutoria. La "abusività" non coincide con l'assenza radicale di titolo, ma è abusiva anche la gestione svolta in violazione di norme sulla corretta identificazione dei rifiuti e sulla tracciabilità. A Parodi è attribuita una funzione di monitoraggio e manipolazione dei dati da inviare ad AMIU per dare parvenza di regolarità a flussi falsamente codificati. La frode contabile serve a far funzionare il disegno di gestione abusiva mascherandolo,,,,,.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 20/02/2026


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