Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Consiglio di Stato Sez. V n. 3666 del 30 aprile 2025
Rifiuti.Ordinanza di rimozione
Nell'ambito dell'abbandono dei rifiuti, si conferma il principio cardine che sottolinea l'obbligo della rimozione, del recupero o dello smaltimento dei rifiuti e del ripristino dei luoghi inquinati da parte del responsabile dell'abbandono, solidalmente con il proprietario dell'area coinvolta o chi ne ha la disponibilità, solo se dimostrata l'imputabilità soggettiva dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti per dolo o colpa. La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che non sussiste una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o titolare di diritti sulla superficie contaminata, ma è necessaria una responsabilità almeno colposa, sia attiva che omissiva, per non aver adottato le precauzioni richieste a tutela della proprietà, con la dimostrazione di dolo o colpa attiva/omissiva. È illegittimo emettere ordinanze di smaltimento dei rifiuti rivolte ingiustamente al proprietario senza una adeguata documentazione che dimostri l'imputabilità soggettiva del comportamento. In questo contesto normativo basato sulla tipicità dell'illecito ambientale, non è ammessa una responsabilità oggettiva, ma è richiesta almeno la colpa come elemento fondamentale. Tale regola di imputazione per dolo o colpa non fa eccezioni, nemmeno per una possibile responsabilità solidale del proprietario dell'area in cui si è verificato l'abbandono incontrollato dei rifiuti, sotto il dettato dell'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, che pone l'accento sull'autore dell'illecito come principale responsabile della rimozione, stabilita in via solidale con il proprietario e i titolari di diritti sulla superficie, se dimostrata una condotta dolosa o colposa. Il principio "chi inquina paga" rappresenta un principio eurounitario volto a responsabilizzare chi danneggia l'ambiente in conformità con la normativa vigente
Corte costituzionale n. 72 del 23 maggio 2025
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Previsione la quale stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 15, primo comma, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, che impongono, tra l’altro, l’arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi, “anziché sono”, direttamente e immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati - Previsione che dispone l’immediata efficacia di tali disposizioni anziché dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1991.
In via subordinata: Condizioni di applicabilità della sanatoria - Previsione che restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, a eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Consiglio di Stato Sez. III n. 3522 del 23 aprile 2025
Caccia e animali. Presupposti per il diniego del rinnovo della licenza per il porto di fucile ad uso caccia
Non sussiste una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, infatti, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati. Proprio la natura cautelare del provvedimento fa sì che lo stesso si fondi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione. Corollario dei suddetti principi è che la valutazione fatta dall’Amministrazione debba essere sorretta da una motivazione che dia adeguato conto degli elementi concreti che, nel caso di specie, hanno determinato l’autorità prefettizia a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi fornite dall’interessato.
Cass. Sez. III n. 18459 del 16 maggio 2025 (UP 3 apr 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Bastone
Beni ambientali.Opere a ridotto impatto paesaggistico
La previsione, con il DPR 31 del 2017, allegato A, di specifiche ipotesi sottratte alla autorizzazione paesaggistica, è stabilita in conformità con l'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero nel quadro della ratio di tale ultima previsione che esclude dal novero della necessaria autorizzazione predetta solo quegli interventi che non pregiudichino l’assetto del paesaggio. La assenza di stabile installazione ovvero di precarietà integra solo un elemento descrittivo e ulteriore, nient’affatto di per sé dirimente, che connota opere di ridotto impatto paesaggistico quali quelle disciplinate nel caso n. 17 della allegato A del DPR in parola.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 3550 del 24 aprile 2025
Urbanistica.Condono edilizio e vincolo paesaggistico
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. ‘terzo condono’), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni – e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato.
Cass. Sez. III n. 18459 del 16 maggio 2025 (UP 3 apr 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Bastone
Urbanistica.Ambito di applicazione art. 34-bis TUE
Le difformità "tollerabili" di cui all'art. 34 bis TUE riguardano interventi che siano realizzati in difformità dal titolo abilitativo ma nel corso della sua vigenza e non rispetto ad un titolo assai risalente nel tempo e quindi ormai cessato nella sua operatività. Le tolleranze altresì di cui ai commi 1 bis e 2 bis dell'art. 34 bis citato riguardano gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, cui non attengono quelli in questione.
Pagina 7 di 649