Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 40560 del 5 novembre 2024 (CC 25 set 2024)
Pres. Ramacci Rel. Vergine Ric. Saffiotti
Beni culturali.Proprietà privata e statale
I beni culturali ovunque essi si trovino, sia che siano già stati oggetto di ritrovamento oppure no, appartengono allo Stato. Il privato che affermi al contrario il proprio diritto di proprietà su tali beni può soltanto eccepire che i beni stessi sono stati acquisiti in proprietà privata prima del 1909 ovvero far valere una delle ipotesi in cui la legge statale consente che i beni stessi ricadano in proprietà di privati. In tutte tali ipotesi l'onere di fornire la prova di quanto eccepito grava sul privato.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8500 del 23 ottobre 2024
Elettrosmog.Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ad installare un’antenna di telecomunicazioni
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ad installare un’antenna di telecomunicazioni è unico e nell'ambito dello stesso devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale; la documentazione che l’istante è tenuto a presentare è solo quella richiesta dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello A o B, del d.lgs. n. 259/2003, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa. Il Comune non è chiamato ad effettuare il controllo di cui all'art. 10 d.p.r. n. 380/01 (né può chiedere la documentazione di cui all’art. 20 dello stesso d.p.r.), ma deve valutare (anche) gli aspetti edilizi dell’opera all’interno del procedimento previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e sulla base della esclusiva documentazione richiesta dallo stesso Codice (in particolare nei suoi allegati).
Cass. Sez. III n. 40565 del 5 novembre 2024 (CC 3 ott 2024)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Carulli
Urbanistica.Competenza per la demolizione
La modifica apportata all'art. 41 d.P.R. 380/2001 non ha affatto sottratto al giudice dell'esecuzione il potere di provvedere alla sospensione dell'esecuzione della demolizione o alla revoca del relativo ordine, quando esso risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio) posto che si tratta di una attribuzione correlata alla esecuzione di un ordine, sia pure relativo a una sanzione amministrativa di contenuto ripristinatorio, impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, in relazione al quale, dunque, secondo la regola generale stabilita dall'art. 665, comma 1, cod. proc. pen., competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato, dunque, nel caso della demolizione di opere abusive, il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna (o di applicazione della pena su richiesta) per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 38/2001 con la quale sia stato anche impartito tale ordine.
Consiglio di Stato Sez. V n. 8435 del 21 ottobre 2024
Beni ambientali.Atti di individuazione delle ZPS
Gli atti di individuazione delle ZPS paiono collocarsi in una sorta di stadio intermedio tra la pianificazione e l’apposizione del vincolo (“misure di conservazione”), rientrando comunque nella più generale funzione di “governo del territorio”, ma per orientarla ad uno specifico obiettivo eurounitario non necessariamente o non soltanto mirato al regime di edificabilità dei suoli. Mutuando terminologia propria del diritto urbanistico, si tratterebbe di una sorta di variante specifica o individualizzata, a contenuto mirato, la cui portata circoscritta a pochi destinatari (almeno di regola) ne impone peraltro il coinvolgimento, avuto riguardo alla tipologia delle limitazioni imposte
Cass. Sez. III n. 40555 del 5 novembre 2024 (CC 18 lug 2024)
Pres. Liberati Rel. Noviello Ric. Minieri
Ecodelitti.Associazione per delinquere e art. 452-quiaterdecies codice penale
Per il concorso tra il reati di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. e quello punito dall'art. 416 c.p. è necessaria la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi, cosicché la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nel primo con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, richiedendo tale ultimo reato la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dall'art. 452 quaterdecies c.p. richiedendosi, evidentemente, un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un indeterminato programma criminoso. Laddove per il reato qui in parola, inerente la materia dei rifiuti, i profili caratterizzanti sono l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente
TAR Veneto Sez. IV n. 2392 del 11 ottobre 2024
Rifiuti.Veicoli fuori uso
La permanenza dei veicoli, prolungata nel tempo per svariati anni, nel cortile di un privato, unitamente alla loro condizione di esposizione all’acqua e alle intemperie, al loro stato di sostanziale abbandono e alla concreta impossibilità anche di testarne la funzionalità a causa dell’accumulo incontrollato al loro interno di oggettistica varia, lungi dal poter essere considerata come un deposito temporaneo di oggettistica funzionale alla passione collezionistica del detentore, invero conferma la distrazione di tali beni dalla funzione loro propria e, al contempo, la malcelata intenzione del privato di evitare di smaltirli. E non basta l’esistenza di un ipotetico mercato di riferimento dei beni in considerazione al fine di farne cessare la condizione di rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del Codice dell’Ambiente. In realtà, la circolazione di tale materiale richiederebbe comunque che esso conservi lo stato originario, ossia che venga accuratamente conservato e regolarmente fatto oggetto di manutenzioni.
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