Cass. Sez. III n. 16887 del 11 maggio 2026 (UP 22 aprile 2026)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Vitiello
Urbanistica. Interventi edilizi su immobili abusivi e regime sanzionatorio
In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso originario non sia stato ancora represso e l'opera sia riconducibile alle categorie della manutenzione ordinaria (come la tinteggiatura o l'intonacatura), integra un nuovo ed autonomo reato edilizio. Ciò in quanto tali interventi ripetono le caratteristiche di illiceità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente, non potendosi acquisire il diritto di manutenzione su un edificio costruito illegittimamente. La valutazione dell'opera deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, precludendo la parcellizzazione artificiosa in micro-interventi finalizzata a beneficiare di regimi autorizzatori o sanzionatori più favorevoli. La prosecuzione di tali lavori su manufatti oggetto di istanza di condono rigettata configura una ripresa dell'attività criminosa che, unitamente alla violazione di vincoli paesaggistici, esclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. per l'assenza del requisito dell'occasionalità.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31/10/2025, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 22/03/2024, che aveva condannato Giuseppe Vitiello alla pena di mesi due di arresto ed euro 22.500,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli articoli 44 d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004, fatti accertati in Torre del Greco il 24/02/2022.
Avverso tale provvedimento ricorre il Vitiello per il tramite del difensore di fiducia. Preliminarmente, il ricorrente chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 44 d.P.R. 380/2001, il quale non chiarisce in cosa debbano consistere gli «interventi edilizi» penalmente sanzionati, né consente di effettuare una distinzione immediata rispetto agli interventi che generano una responsabilità amministrativa.
2.1. Il primo motivo è articolato in due distinte censure.
2.1.1. Con una prima doglianza, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 44 d.P.R. 380/2001 e 25 cod. pen.. Il ricorrente contesta in particolare che le opere di intonacatura e verniciatura potessero considerarsi penalmente sanzionabili secondo la disposizione incriminatrice invocata. Erroneamente la sentenza impugnata ritiene che qualsiasi opera edilizia, anche di ordinaria manutenzione, ove realizzata su un immobile abusivo, integri un nuovo ed autonomo reato edilizio. In primo luogo, infatti, tali interventi costituiscono ordinaria manutenzione e non possono integrare un intervento edilizio sanzionabile ai sensi dell’articolo 44 T.U. edilizia. In secondo luogo, non si è considerato che tali interventi non hanno determinato alcun danno o pericolo all’ordinato assetto del territorio.
2.1.2. Con una seconda doglianza, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 44 d.P.R. 380/2001 e 181 d. lgs. 42/2004. La sentenza non ha operato alcuna valutazione in ordine alla concreta offensività delle opere realizzate, limitandosi a un mero automatismo senza considerare autonomamente la modificazione paesaggistica derivante dalla condotta del ricorrente.
2.2. Con un secondo motivo, lamenta violazione dell’articolo 47, comma 3, cod. pen., per non avere, la sentenza impugnata, considerato l’errore sulla legge extrapenale cui è incorso il ricorrente, il quale ha ritenuto che le opere di tinteggiatura e intonacatura non potessero dare luogo ad un abuso edilizio ma costituissero interventi non soggetti a permesso di costruire.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione degli articoli 131-bis e 133 cod. pen., avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto che la reiterazione del reato fosse incompatibile con la causa di non punibilità, anche in considerazione del fatto che il precedente reato era estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, il Collegio ritiene manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. L’articolo 44, lettera b), d.P.R. 380/2001, sanziona la condotta di «esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione», mentre la successiva lettera c) sanziona più gravemente gli «interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso»; la norma non presenta, dunque, alcun profilo di incertezza, posto che l’articolo 10 del decreto indica in modo chiaro quali siano gli interventi soggetti a permesso. Va tuttavia evidenziato, in riferimento al caso in parola, che, secondo la sedimentata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Sez. 3, n. 9558 del 18/12/2024, dep. 2025, A., non massimata), «in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori, pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono strutturalmente, giacché nemmeno la presentazione della domanda di condono (nel caso di specie presentata dopo la realizzazione degli abusi) autorizza l'interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell'illecito fino alla sanatoria (Cons. Stato, Sez. VI, 20/12/2022, n. 11110; Cons. Stato, Sez. VI, 13/11/2018, n. 6367)». Si è anche affermato che, in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti (Sez. 3, n. 21192 del 04/04/2023, Orlando, Rv. 284626 – 01, fattispecie relativa all'edificazione, in area vincolata, di una parete adibita ad uso doccia e del solaio di un bagno esterno, manufatti per la cui realizzazione, complessivamente considerata, era necessario il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica) e ciò anche ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione (Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017, Tomasulo, Rv. 270256 – 01). Si veda anche Sez. 3, n. 2833 del 13/06/2018, dep. 2019, Sabatini, Rv. 274819 – 01, secondo cui, in tema di reati edilizi, qualora per la consistenza complessiva dell'opera da edificare, sia necessario il permesso di costruire, gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo autorizzativo integrano il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se riguardano porzioni dell'opera che, prese singolarmente, avrebbero potuto essere autorizzate con s.c.i.a., poiché l'intervento edilizio, incidendo sull'assetto del territorio, deve essere valutato nel suo complesso e non può essere parcellizzato artificiosamente in una moltitudine di «micro-interventi», al fine di seguire un regime autorizzatorio (o, eventualmente, sanzionatorio) più favorevole. Pertanto, qualsiasi intervento effettuato (anche di semplice manutenzione ordinaria) su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Waly, Rv. 267582 - 01; Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232364 - 01; più recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 - 01; Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349 - 01). Nessun deficit di tassatività è quindi imputabile alla norma invocata in quanto l’assoggettabilità a sanzione penale di condotte di abusiva realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria che accedano a precedenti abusi non condonati discende dalla «unitarietà» dell’opera sotto il profilo urbanistico, circostanza confermata dal fatto che l'obbligo di demolizione, disposto con la sentenza di condanna, si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep, 2017, Molinari, Rv. 268831 - 01; Sez. 3, n. 38947 del 09/07/2013, Amore, Rv. 256431 - 01; Sez. 3, n.21797 del 27/04/2011, Apuzzo, Rv. 250389 - 01; Sez. 3, n. 2872 dell’11/12/2008, dep. 2009, Corimbi, Rv. 242163 - 01; Sez. 3, n. 10248 del 18/01/2001, Vitrani, Rv. 218961 - 01; Sez. 3, n. 33648 del 08/07/2022, n.m.; Sez. 3, n. 41180 del 20/10/2021, n.m.; Sez. 3, n. 30298 del 02/07/2021, n.m.; Sez. 3, n. 19112 del 10/06/2020, n.m.). La questione di legittimità costituzionale è quindi manifestamente infondata.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile in riferimento a entrambe le censure sviluppate.
3.1. Quanto al primo profilo di doglianza, le considerazioni svolte al paragrafo che precede non possono che indurre il Collegio a concludere per l’inammissibilità della stessa. Va infatti evidenziato che i lavori di tinteggiatura e intonacatura (ossia di opera di manutenzione ordinaria) non sono, nel caso in esame, contestati ex se, ma in quanto prosecuzione di lavori abusivi precedentemente realizzati e oggetto di procedura di condono conclusasi con il rigetto della relativa istanza. A pag. 3 della sentenza di primo grado si evidenzia infatti che in data 8 febbraio 2022 l’istanza di condono per i lavori di ampliamento volumetrico abusivo della stessa porzione di immobile oggetto dei lavori oggi contestati era stata rigettata e che il rigetto era stato notificato in data 16 febbraio 2022, ossia pochi giorni prima dell’accertamento del nuovo reato e del sequestro dell’immobile, mentre a pag. 4 si precisa che nel dicembre 2017 il tecnico comunale, recatosi sul posto, aveva notato che lo stato di fatto dell’immobile non corrispondeva ai grafici del condono, circostanza che ha determinato il rigetto.
3.2. Quanto al secondo profilo, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere (ex multis, Sez.3, n. 12936 del 10/03/2022, Barone, non massimata; Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, dep. 2018, Airo’ Farulla, Rv. 273067; Sez. 3, n. 11048 del 18/2/2015, Murgia, Rv. 263289; Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Sirrieon, Rv. 254493; Sez. 3, n. 28227 del 08/06/2011, Verona, Rv. 250971; Sez. 3, n. 2903 del 20/10/2009, dep. 2010, Soverini, Rv. 245908) che il reato contemplato dall'articolo 181 d. lgs. n. 42 del 2004 è un «reato formale e di pericolo» che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione, ferma restando la necessità di valutazione unitaria dell’intervento con i precedenti abusi, come visto nei paragrafi che precedono.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), detto vizio della sentenza di primo grado non era stato dedotto, con conseguente inammissibilità della doglianza. In ogni caso, all’imputato era stato notificato il provvedimento di rigetto della domanda di condono pochi giorni prima del sequestro odierno, per cui nessuna buona fede potrebbe vantare, essendo pienamente a conoscenza della abusività delle opere.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. Non vi è dubbio circa la teorica applicabilità anche ai reati edilizi della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen., in quanto essa prevede (Corte cost., sent. n. 120 del 2019) «una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l’altrettanto generale presupposto dell’offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge», che persegue (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01) finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, attraverso la responsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione» ed il cui scopo primario (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), è «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazione illustrativa del d. lgs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto). Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l’area del diritto penale sostanziale. Sul punto, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, hanno stabilito che «l’istituto della non punibilità per particolare tenuità dell’offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessità della pena. Al contrario, il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quella causa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell’offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto». Questa Corte ha, anche recentemente, ribadito (Sez. 3, n. 13834 del 13/03/2024, Meriano, non massimata; Sez. 3, n. 24396 del 20/01/2022, Cecco, non massimata) che, nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. sono costituti: a) dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); b) dalla destinazione dell’immobile; c) dall’incidenza sul carico urbanistico; d) dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; e) dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti; f) dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; g) dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento (ex multis, Cass. Pen. III n. 19111 del 10/03/2016, n. 47039 del 08/10/2015). Recentemente, dopo le modifiche introdotte all’articolo in parola ad opera della c.d. “Riforma Cartabia” (d.lgs. 150/2022), questa Corte ha ritenuto (Sez. 4, n. 38909 del 22/06/2023, Rapisarda, n.m.) che possano costituire indici di particolare tenuità del fatto sia la «modestia intrinseca dell'intervento edilizio», sia la condotta susseguente al reato, quale, nel caso di specie, l'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio. A tal fine, dopo la citata novella, può costituire oggetto di valutazione, quale condotta post-factum rilevante, anche la demolizione - o comunque rimozione - dell’abuso (Sez. 3, n. 4123 del 11/07/2017, dep. 2018, Zoccarato, Rv. 272039 - 01), purché, tuttavia effettuata spontaneamente ed immediatamente dopo la contestazione, e non solo a seguito, ed in ottemperanza, all’ordinanza di demolizione adottata dal Comune (Sez. 3, n. 13263 del 10/02/2021, Volpi, n.m.). Per contro, la Corte (Sez. 3, n. 16979 del 24/03/2022, Ipito, n.m.) ha evidenziato la rilevanza, quale indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto, della «contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali)».
5.2. Nel caso in esame, a pagina 4, la sentenza impugnata ritiene non configurabile la particolare tenuità del fatto in relazione ad entrambi i c.d. «indici requisiti» previsti dall’articolo 131-bis cod. pen. Per un verso, infatti, evidenzia come i precedenti abusi, sia pur prescritti, debbano essere considerati unitariamente ai presenti, in ragione dell’unitarietà dell’intervento edilizio complessivamente considerato. Per altro verso, che la reiterazione degli abusi non è compatibile con l’occasionalità richiesta dalla norma. Non irragionevolmente la sentenza impugnata ha ritenuto che la realizzazione delle opere in parola, in zona sottoposta a vicolo paesaggistico e in continuità con un precedente abuso, sia certamente sintomatica della non particolare tenuità del fatto (senza considerare che la presenza del vincolo, secondo quanto costantemente affermato - cfr., ex multis, Sez. 3, n. 3258 del 25/01/2023, Procaccini, non mass. - impedisce la sanatoria per "doppia conformità" ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001).
Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonchè, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 22/04/2026




