Ambiente in genere. Occupazione abusiva di demanio marittimo tramite attrezzature balneari
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Cass. Sez. III n. 17222 del 13 maggio 2026 (CC 18 febbraio 2026)
Pres. Andreazza Rel. Badas Ric. Lo Scalzo
Ambiente in genere. Occupazione abusiva di demanio marittimo tramite attrezzature balneari
Integra il reato di occupazione arbitraria di demanio marittimo, previsto dall'art. 1161 cod. nav., la condotta di chi acquisisce il possesso o la detenzione di un'area demaniale con modalità corrispondenti all'esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, tali da impedirne la fruibilità da parte della collettività o da comprimerne significativamente l'uso pubblico. Tale fattispecie si configura anche nel caso di posizionamento quotidiano e sistematico di un numero rilevante di ombrelloni e lettini su un'ampia porzione di arenile, a prescindere dall'effettiva e contestuale presenza dei clienti, in quanto l'occupazione stabile dello spazio demaniale in assenza di bagnanti limita il diritto di libero accesso e godimento della spiaggia da parte dei potenziali utenti, realizzando una compressione dell'uso pubblico del bene
Rifiuti. Competenza e motivazione nella localizzazione degli ecocentri
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3614 del 08 maggio 2026
Rifiuti. Competenza e motivazione nella localizzazione degli ecocentri
La scelta di attivazione e localizzazione di un centro di raccolta rifiuti (ecocentro) costituisce un atto di organizzazione di un pubblico servizio, la cui competenza spetta inderogabilmente al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267 del 2000. È illegittima la delibera consiliare priva di specifica valutazione dei criteri di ubicazione stabiliti dal d.m. 8 aprile 2008, con particolare riguardo al collegamento con la rete viaria e all'impatto sul contesto insediativo. Tale difetto di motivazione non è suscettibile di sanatoria mediante integrazione postuma affidata ad atti successivi (come relazioni tecniche) adottati da un organo diverso, quale la Giunta Comunale, in fasi procedimentali distinte. Il principio di competenza organica e il generale divieto di motivazione postuma impediscono che un atto della Giunta possa colmare le lacune istruttorie di un provvedimento di competenza consiliare, restando preclusa ogni valutazione che non sia stata preventivamente e formalmente espressa dall'organo titolare del potere.
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Rumore. Responsabilità del gestore di bar per i rumori degli avventori e configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica.
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Cass. Sez. III n. 16966 del 12 maggio 2026 (CC 26 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Forward S.r.l.
Rumore. Responsabilità del gestore di bar per i rumori degli avventori e configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica.
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’attività di un pubblico esercizio (quale un bar) integra la contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen. qualora il gestore non impedisca i continui schiamazzi degli avventori in sosta davanti al locale, anche nelle ore notturne. Sul titolare grava infatti l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale non sfoci in condotte contrastanti con la tranquillità pubblica, potendo egli ricorrere all'Autorità o allo "ius excludendi". Tale condotta non rientra nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen., non essendo la gestione di un bar annoverabile tra le professioni o i mestieri rumorosi per i quali il reato è integrato dalla mera violazione di specifiche prescrizioni amministrative o valori limite. Ai fini del sequestro preventivo, il periculum in mora è legittimamente desunto dalla protrazione dei rumori molesti nel tempo, risultando irrilevante l'assenza di rilievi fonometrici qualora l'attività ecceda le normali modalità di esercizio turbando la quiete pubblica.
Urbanistica. Titolo edilizio per muri di cinta e qualificazione di "nuova costruzione"
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Cass. Sez. III n. 16438 del 07 maggio 2026 (UP 22 apr 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Ingargiola e Castelli
Urbanistica. Titolo edilizio per muri di cinta e qualificazione di "nuova costruzione"
In tema di reati edilizi, la costruzione di un muro di recinzione richiede il previo rilascio del permesso di costruire qualora l'opera, per dimensioni, materiali e caratteristiche complessive, determini una trasformazione urbanistica ed edilizia permanente del territorio, configurando una "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001. La distinzione tra lo ius aedificandi (soggetto a titolo abilitativo) e lo ius excludendi alios (libero per interventi di scarso impatto) va operata mediante una verifica concreta dell'impatto ambientale e funzionale del manufatto: un muro di rilevante estensione (nella specie 130 metri lineari) realizzato con conci di tufo e pilastri in cemento armato eccede i limiti della mera pertinenza o della semplice recinzione di fondi rustici. Risulta inoltre irrilevante il richiamo all'art. 878 c.c., in quanto le norme sulle distanze tra edifici non derogano alla disciplina urbanistica volta a tutelare il corretto assetto del territorio
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Urbanistica. La SCIA alternativa al permesso di costruire negli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico: evoluzione normativa, natura giuridica e orientamenti giurisprudenziali prevalenti
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La SCIA alternativa al permesso di costruire negli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico: evoluzione normativa, natura giuridica e orientamenti giurisprudenziali prevalenti.
di Antonio VERDEROSA
Rifiuti. Pianificazione regionale dei rifiuti, fabbisogno impiantistico e tutela della concorrenza
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3657 del 11 maggio 2026
Rifiuti. Pianificazione regionale dei rifiuti, fabbisogno impiantistico e tutela della concorrenza
In materia di gestione dei rifiuti, le Regioni sono titolari di un ampio potere di pianificazione (ex artt. 196 e 199 d.lgs. n. 152/2006), che consente di orientare la localizzazione e quantificare il fabbisogno impiantistico regionale secondo i principi di autosufficienza e prossimità. Tale programmazione costituisce un limite vincolante per l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), legittimando l’archiviazione di istanze autorizzatorie (PAUR) per impianti non coerenti con le necessità individuate dal Piano, purché frutto di discrezionalità tecnica non inficiata da manifesta illogicità. Tuttavia, mentre il servizio di raccolta può costituire oggetto di riserva monopolistica, il segmento a valle del trattamento e recupero energetico deve svolgersi in regime di libera concorrenza. È pertanto illegittima la clausola del Piano regionale che imponga una riserva di attività in favore del soggetto pubblico o l’esclusivo ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione e gestione di detti impianti, configurando una "privativa" non prevista dalla legge e lesiva dei principi eurounitari di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi.
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