Rifiuti. Distinzione tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva
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Cass. Sez. III n. 16898 del 11 maggio 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Procuratore della Repubblica del tribunale di Siracusa
Rifiuti. Distinzione tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva
La configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006) richiede un accumulo di rifiuti sistematico e ripetuto in una determinata area, trasformata di fatto in deposito con carattere di definitività, a prescindere dall'esecuzione di opere specifiche o attività di recupero. Tale fattispecie si distingue dalla contravvenzione di abbandono di rifiuti (comma 2), che ricorre solo in caso di condotte estemporanee, occasionali e riguardanti quantitativi modesti in aree non estese. La sentenza che riqualifica la discarica abusiva in gestione illecita o abbandono deve fornire una motivazione puntuale e non assertiva sulle ragioni che escludono l'organizzazione e la sistematicità dello sversamento, specialmente in presenza di indici sintomatici quali il livellamento meccanico di ingenti quantità di rifiuti speciali.
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Urbanistica. Inerzia della pubblica amministrazione e permesso di costruire
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Inerzia della pubblica amministrazione e permesso di costruireNota a Cons Stato, sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1878
Ambiente in genere. Discrezionalità nel giudizio di compatibilità ambientale e prevalenza del modello di sviluppo territoriale sostenibile
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Consiglio di Stato Sez. III n. 3384 del 30 aprile 2026
Ambiente in genere. Discrezionalità nel giudizio di compatibilità ambientale e prevalenza del modello di sviluppo territoriale sostenibile
Il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente per macroscopici errori di fatto o manifesta illogicità. La preesistenza di precedenti valutazioni favorevoli non genera un affidamento legittimo né un autovincolo per l’Amministrazione qualora sia decorso un significativo lasso di tempo e il contesto territoriale abbia subito mutamenti nell’antropizzazione e nella vocazione socio-economica. È legittimo il diniego al rilascio del PAUR fondato sulla necessità di tutelare un modello di sviluppo orientato all’economia green, al turismo di qualità e all'agricoltura biologica, come delineato da strumenti programmatori. L’impatto ambientale ostativo può derivare non solo dall'attività estrattiva diretta, ma anche dagli effetti secondari del traffico pesante (polveri ed emissioni), potenzialmente lesivi per siti protetti e attività ricettive, prevalendo l'interesse alla salvaguardia del paesaggio e della biodiversità rispetto allo sfruttamento minerario.
Urbanistica. Interventi edilizi su immobili abusivi e regime sanzionatorio
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Cass. Sez. III n. 16887 del 11 maggio 2026 (UP 22 aprile 2026)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Vitiello
Urbanistica. Interventi edilizi su immobili abusivi e regime sanzionatorio
In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso originario non sia stato ancora represso e l'opera sia riconducibile alle categorie della manutenzione ordinaria (come la tinteggiatura o l'intonacatura), integra un nuovo ed autonomo reato edilizio. Ciò in quanto tali interventi ripetono le caratteristiche di illiceità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente, non potendosi acquisire il diritto di manutenzione su un edificio costruito illegittimamente. La valutazione dell'opera deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, precludendo la parcellizzazione artificiosa in micro-interventi finalizzata a beneficiare di regimi autorizzatori o sanzionatori più favorevoli. La prosecuzione di tali lavori su manufatti oggetto di istanza di condono rigettata configura una ripresa dell'attività criminosa che, unitamente alla violazione di vincoli paesaggistici, esclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. per l'assenza del requisito dell'occasionalità.
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Urbanistica. Estensione dell'ordine di demolizione alle opere preesistenti in caso di interventi in prosecuzione
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Cass. Sez. III n. 15943 del 04 maggio 2026 (CC 25 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Coppola
Urbanistica. Estensione dell'ordine di demolizione alle opere preesistenti in caso di interventi in prosecuzione
L'ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna per reati edilizi, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, deve essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza, anche qualora riguardi interventi di prosecuzione o completamento di un pregresso abuso per il quale un precedente ordine demolitorio sia stato revocato (ad esempio a seguito di assoluzione o prescrizione). Il principio dell'unitarietà dell'abuso e la funzione di "restitutio in integrum" propria della sanzione ripristinatoria impongono che l'abbattimento coinvolga tutte le opere strutturalmente connesse e prive di autonomia funzionale, poiché il carattere abusivo dell'originaria costruzione si riversa sulle opere accessorie e complementari successive, rendendo l'intero manufatto un'unica entità inscindibile sotto il profilo urbanistico-edilizio. In sede di esecuzione, spetta al giudice verificare che le opere oggetto del precedente provvedimento caducato non siano strutturalmente autonome rispetto a quelle interessate dalla condanna irrevocabile
Ambiente in genere. Sulla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali COM(2025) 984: analisi critica
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Sulla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali COM(2025) 984: analisi critica
di Fabio ANILE
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