Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Veneto Sez. IV n. 1533 del 31 ottobre 2023
Rifiuti.Classificazione dopo il trattamento
La possibilità di attribuire a un rifiuto il codice 19.12.12 dipende dall’accertamento della coesistenza di due elementi, vale a dire che non siano presenti componenti pericolose e che il materiale in questione sia assoggettato ad una procedura preliminare qualificabile come “trattamento meccanico”. Ciò che conta è la natura effettiva del rifiuto alla luce delle caratteristiche che il medesimo presenta in esito al processo di trattamento cui è sottoposto. Da ultimo, le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (S.N.P.A.), approvate con decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica assunto al prot. n. 47 del 9 agosto 2021, hanno chiaramente stabilito che “una condizione essenziale affinché i rifiuti derivanti dal trattamento siano classificabili con codici dell’elenco europeo differenti rispetto a quello del rifiuto d’origine è che il processo abbia portato alla formazione di un rifiuto differente dal punto di vista chimico-fisico (tra cui, composizione, natura, potere calorifico, caratteristiche merceologiche, ecc.)”.
Cass. Sez. III n. 46689 del 21 novembre 2023 (UP 2 nov. 2023)
Pres. Ramacci Est. Galterio Ric. Cavaliere
Acque.Superamento limiti ed eventi eccezionali o imprevedibili
In materia di inquinamento idrico, l’eccezionalità e l’imprevedibilità del superamento dei limiti di scarico delle acque reflue non è ravvisabile nel verificarsi di guasti tecnici dell'impianto trattandosi di accadimenti che, sebbene eccezionali, ben possono essere in concreto, previsti ed evitati secondo la stessa ratio ispiratrice delle norme dettate a tutela delle acque dall’inquinamento evincibile dall’art. 73 del d. lgs. 152/2006. Ed invero, a fronte del dovere incombente sul titolare di un insediamento produttivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici e alla costante vigilanza, la giurisprudenza di questa Corte ha univocamente escluso l'applicabilità dell'art. 45 cod. pen. con riferimento ad ogni evenienza di malfunzionamento, quale la rottura di un tubo, il guasto ad una pompa funzionale alla depurazione, la rottura di una guarnizione o alla mancanza di energia, la bruciatura di una resistenza, la corrosione di canalette di adduzione dei reflui conseguente all'acidità dei reflui medesimi, l'intasamento di un depuratore per la presenza di scorie all'interno, il piegamento di un tubo destinato ad immettere nell'impianto sostanze atte all'abbattimento dei valori di determinati inquinanti, essendosi peraltro pervenuti alle medesime conclusioni anche in presenza di un guasto verificatosi su impianto che in precedenza non aveva mai manifestato inconvenienti tecnici.
Corte di giustizia (Settima Sezione) 30 novembre 2023
Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271/CEE – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Articolo 4, paragrafi 1 e 3, articoli 5 e 15 – Allegato I, sezioni B e D – Trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati di determinate dimensioni – Trattamento più spinto degli scarichi in aree sensibili – Controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento»
Consiglio di Stato Sez.VII n. 9538 del 3 novembre 2023
Beni Culturali.Dichiarazione di interesse culturale ed interessi del privato proprietario del bene
Dagli artt. 2 e 13 e dalla sistematica del Titolo I del D. lgs. 42/2004, non emerge alcuno spazio all'interno del quale, ai fini della dichiarazione del pregio culturale di un bene, affiorino anche gli interessi secondari del privato proprietario. Nella logica seguita dal legislatore, trattasi infatti di un procedimento volto all'accertamento (e si noti come il legislatore utilizzi proprio tale termine) di una qualità che il bene possiede e che non può certo venire meno in considerazione di eventuali interessi secondari riconducibili all'utilizzazione e agli oneri di conservazione del bene.
Cass. Sez. III n. 46702 del 21 novembre 2023 (CC 9 nov. 2023)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Esposito
Urbanistica.Rilascio di permesso di costruire in sanatoria successivo all’acquisizione al patrimonio immobiliare del comune
Il rilascio di concessione o permesso in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non presuppone, quale atto implicito, la rinuncia da parte del Comune al diritto di proprietà sull'opera abusiva già acquisita al suo patrimonio a seguito del decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione, non essendovi coincidenza, sul piano della competenza, tra l'organo adottante l'atto presupponente (permesso in sanatoria) - ufficio tecnico comunale - e l'organo competente alla adozione dell'atto presupposto implicito (rinuncia al diritto di proprietà), da individuarsi in distinti e superiori organi comunali. Il Collegio ritiene che il permesso di costruire in sanatoria, successivo all’acquisizione al patrimonio immobiliare del comune, sia illegittimo, in quanto emesso a favore di un soggetto che non era più titolare del bene, spettando al comune di stabilire se mantenere o demolire l’opera.Tale illegittimità può e deve essere rilevata dal giudice dell’esecuzione.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9969 del 21 novembre 2023
Urbanistica.Formazione per silentium del permesso di costruire e previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
A fronte del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il diniego comunale di attestazione dell’inconfigurabilità del silenzio-assenso rappresenta un’errata applicazione dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché un’illegittima limitazione dell’operatività della fattispecie a formazione progressiva per silentium. Sono così frustrate le finalità di semplificazione e di accelerazione dell’agere amministrativo e di certezza dei rapporti giuridici, sottese alla ratio normativa. Non può, peraltro, diversamente opinarsi invocando sia la disciplina speciale scandita nella legge n. 47 del 1985 in materia di condono sia la dequotazione della funzione della conferenza di servizi richiamata dall’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, il cui modulo procedimentale trova la sua ragion d’essere nella concreta necessità di acquisire assensi e nulla osta di altri enti affidatari di interessi pubblici coinvolti nell’azione amministrativa. Le eventuali ragioni di contrasto dell’attività edificatoria con la disciplina urbanistico-edilizia devono, poi, essere puntualmente valutate entro il termine legalmente scandito, atteso che, in mancanza di qualsiasi esercizio del potere di autotutela contro il provvedimento formatosi per silentium, l’eventuale motivazione postuma sarebbe inammissibile. (Nella fattispecie in questione, il richiedente il permesso di costruire in variante aveva già ottenuto l’autorizzazione paesaggistica comunale, recante la declaratoria di compatibilità dell’intervento edilizio con lo scenario paesaggistico ed ambientale circostante)
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