Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 151 del 26 luglio 2024
Oggetto: Ambiente - Inquinamento - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di bonifiche ambientali di competenza degli enti locali - Prevista attribuzione ai comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati negli artt. 242 e 249 del d.lgs. n. 152 del 2006 per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alle province e alle città metropolitane delle medesime funzioni e compiti amministrativi per i siti ricadenti tra più comuni della stessa provincia o città metropolitana oltre alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall’art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Modifica dell'art. 39 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di demolizione e ricostruzione - Previsione che la ricostruzione dell'intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 542 del 19 giugno 2024
Acque.Giurisdizione Tribunale Superiore delle acque pubbliche
Rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche l’impugnazione del provvedimento comunale con cui sono stati negati l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica e la sanatoria edilizia di una recinzione realizzata in violazione della fascia di rispetto istituita a protezione di un canale idrico demaniale, con conseguente incidenza immediata e diretta del manufatto edilizio sul normale deflusso del corso d’acqua facente parte del Reticolo Idrico Minore e, quindi, sul regime delle acque pubbliche.
Inquinamento idrico e art. 674 c.p.: condanna del sindaco a 200 euro di ammenda
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Lombardia (MI) Sez. III n. 1816 del 14 giugno 2024
Rifiuti.Inquinamento del suolo e test di cessione
Il D.M. del 1998 si occupa di stabilire le condizioni che permettano ad un certo materiale di non essere considerato rifiuto, e di sottrarsi, perciò, alla relativa disciplina. Altra questione è di verificare se l’impiego di tale materiale dia comunque adito ad inquinamento ambientale. In tale ultimo caso le MPS non possono godere di un trattamento di favore rispetto a qualsivoglia altra sostanza, non costituente rifiuto, che venga accumulata sul suolo e lo contamini. In base al principio “chi inquina paga” il superamento del test per sottrarsi alla disciplina dei rifiuti non può equivalere a licenza di inquinare, senza osservare le precauzioni, anche in termini di verifica dell’effettiva capacità contaminante delle MPS, che gravano sull’operatore.
Limiti alla applicazione del D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 ai rifiuti del trattamento di un gas idrocarburico
di Mauro SANNA
Consiglio di Stato Sez. III n. 5073 del 6 giugno 2024
Caccia e animali.Rigetto istanza di rinnovo del porto d’armi
In materia di armi deve ritenersi giustificato il ritiro della licenza allorquando l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo che il titolare della licenza potesse verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi di cui era in possesso. Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato. Non può ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina, pur particolarmente severa come quella in esame, che sancisce un divieto assoluto di concessione della licenza di porto d’armi anche nei confronti di chi sia stato condannato ed abbia ottenuto la riabilitazione.
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