Urbanistica.Limiti di altezza degli edifici
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Consiglio di Stato Sez. II n. 8670 del 5 ottobre 2023
Urbanistica.Limiti di altezza degli edifici
Ai fini dell’applicazione dell’art. 8 del DM 1444 del 1968 la valutazione sull’altezza degli edifici preesistenti e circostanti non va circoscritta all’interno della zona di interesse, né presuppone una identità di zona in quanto la differenziazione per zone introduce un elemento di discontinuità e di frammentazione che, oltre a rendere più complessa e difficoltosa l’applicazione del criterio degli edifici preesistenti e circostanti (ai quali viene aggiunto, praeter legem e in via meramente interpretativa, quello dell’identità di zona), contrasta con la finalità del D.M. che è quella di garantire un’omogeneità nell’altezza dei nuovi edifici rispetto a quella degli edifici preesistenti, finalità che la differenziazione per zone è suscettibile di pregiudicare (segnalazione Avv. E.Gaz)
Ambiente in genere.Le ultime modifiche normative sulle sanzioni della normativa ambientale
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Le ultime modifiche normative sulle sanzioni della normativa ambientale
di Gianfranco AMENDOLA
Beni ambientali.Impianti agrivoltaici
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 8260 del 11 settembre 2023
Beni ambientali.Impianti agrivoltaici
Deve ritenersi impropria la valutazione di un progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici. Il che non vuol dire che una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali ma che le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare – o comunque a ridurre fortemente – il consumo di suolo che limita l’utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l’agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistica tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci rendere compatibili interessi pubblici comprimari.
Urbanistica.Patteggiamento e ordine di demolizione
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Cass.Pen. Sez. III n. 40508 del 5 ottobre 2023 (CC 9 giu 2023)
Pres. Di Nicola Rel. Aceto Ric.PG in proc. Mineo
Urbanistica.Patteggiamento e ordine di demolizione
In tema di patteggiamento, pur in difetto di accordo tra le parti, il giudice ha l'obbligo di disporre sia l'ordine di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti. L’ordine di demolizione deve essere impartito anche in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
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Urbanistica.Natura della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e connesso atto di acquisizione
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Consiglio di Stato Ad.Plen. n. 16 del 11 ottobre 2023
Urbanistica.Natura della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e connesso atto di acquisizione
L’Adunanza plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente ‘primo’ illecito – avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive; b) la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario - alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza; c) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva); d) l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato; e) la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.
Rifiuti.Produzione e attività di lavorazione industriale e TARI
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 8276 del 12 settembre 2023
Rifiuti.Produzione e attività di lavorazione industriale e TARI
Le aree o locali destinate specificamente alla produzione e attività di lavorazione industriale sono generative di rifiuti speciali e, come tali, sottratte al prelievo Tari. L’art. 184, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006 considera infatti rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2», e cioè se diversi dai rifiuti urbani, come definiti dal precedente art. 183, comma 1, lettera b-ter); quest’ultimo elenca a sua volta varie categorie di rifiuti, cui sono estranei quelli formati nell’ambito delle attività di lavorazione industriale, anche rispetto alla categoria generale di cui al n. 2 (i.e., «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies»), considerato che, in radice, le attività di cui al richiamato allegato L-quinquies non includono quelle relative alla lavorazione industriale”.
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- Urbanistica.Aspetti coesistenti nell’ordine di demolizione e in una convenzione urbanistica scaduta
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