Consiglio di Stato Sez. VI n. 2031 del 1 marzo 2024
Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici

Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale. Del resto tale conclusione trova implicito conforto nel sistema normativo: Il silenzio-assenso previsto dall'art. 87, comma 9, del d. lgs. 259 del 2003 rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al d.p.r. n. 380/2001, che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo ed esprime la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.


Pubblicato il 01/03/2024

N. 02031/2024REG.PROV.COLL.

N. 06726/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6726 del 2021, proposto da
Pasquale Spadavecchia, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lucianelli, Enrico Romano e Pierfrancesco Aniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Conca dei Marini (Sa), non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 26/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il Cons. Giovanni Pascuzzi. Nessuno è comparso per la parte costituita;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso del 2020 il signor Pasquale Spadavecchia, in proprio e in qualità di procuratore speciale dell’Associazione Radio Maria APS, ha chiesto al Tar per la Campania l’annullamento:

- dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Conca dei Marini del 5.6.2020, n. 2, con la quale è stata ingiunta nei confronti dei signori Alfonso Cavaliere e Maria Rosaria Anastasio (il primo quale nudo proprietario, la seconda quale usufruttuaria), la demolizione dell’opera assunta abusiva consistente «nella installazione» in Conca dei Marini alla Via dei Naviganti n. 31, «di impianto radiofonico costituito da antenna e parabola»;

- dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Conca dei Marini del 9.6.2020, n. 3, con la quale ad integrazione della precedente ordinanza n. 2 del 5.6.2020, è stato ingiunto anche nei confronti del signor Pasquale Spadavecchia di demolire la predetta opera;

- per quanto necessario, della nota ARPAC del 21.5.2020, prot. 25411 e della relazione di sopralluogo del 21.5.2020, prot.n. 2057 menzionate nelle ordinanze impugnate;

- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, preordinato e conseguente.

2. In punto di fatto il ricorrente esponeva le seguenti circostanze:

- il signor Pasquale Spadavecchia, è procuratore speciale dell’Associazione Radio Maria APS, proprietaria dell’emittente radiofonica privata denominata “Radio Maria”;

- l’Associazione Radio Maria APS è titolare di Concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito nazionale, confermata con Nota della Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni, prot. D.G.C.A./5/2/906287/MI;

- in forza di tale concessione e della successiva Nota della Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni, l’Associazione Radio Maria APS è autorizzata alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività radiofonica, «con gli obblighi ed i diritti del concessionario, fino all’adozione del Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della legge 66/2001»;

- tra gli impianti legittimamente eserciti dall’Associazione Radio Maria APS, vi è anche il piccolo impianto ubicato sul terrazzo dell’immobile di proprietà dei signori Alfonso Cavaliere e Maria Rosaria Anastasio, il primo quale nudo proprietario, la seconda quale usufruttuaria, sito in Conca dei Marini alla Via dei Naviganti n. 31, operante sulla frequenza modulata 105.500 MHz;

- detto piccolo impianto - di dimensioni identiche ad una normale antenna televisiva domestica - è stato autorizzato con nulla osta Prot. N. IV/CER/AP/203097 del 05/12/2017, rilasciato dalla Direzione Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Campania del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni;

- di tale impianto, con ogni relativa verifica dell’Organo di Controllo del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, è stata data comunicazione anche al Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di Salerno;

- l’impianto risulta conforme alle disposizioni di cui al dpcm 8 Luglio 2003 (articolo 3), per quanto riguarda i c.d. limiti di esposizione;

- il Comune di Conca dei Marini con ordinanza del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Conca dei Marini del 5.6.2020, n.2, ha dapprima ingiunto nei confronti dei signori Alfonso Cavaliere e Maria Rosaria Anastasio la demolizione dell’opera assunta abusiva consistente nella installazione in Conca dei Marini alla Via dei Naviganti n. 31, di impianto radiofonico costituito da antenna e parabola;

- successivamente con ordinanza sempre del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Conca dei Marini del 9.6.2020, n. 3, ad integrazione della precedente ordinanza n. 2 del 5.6.2020, è stato ingiunto anche al signor Pasquale Spadavecchia di demolire la predetta opera.

3. Il ricorrente chiedeva che gli atti impugnati fossero annullati: per violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 42 e 97 della Costituzione; per violazione e falsa applicazione della legge 7.8.1990, n.241 (in part. artt. 3 e ss. 7 e ss.) come modificata dalle leggi 24.12.1993 n.537, 15.5.1997 n.127 e 16.6.1998 n.191, n.15 del 2005 e, comunque, per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di partecipazione al procedimento amministrativo nonché in materia di obbligo di motivazione degli atti pubblici; per violazione e falsa applicazione del d.p.r. 6.6.2001, n.380 [in part. artt. 3, comma 1 lett. e) e 10] e dei principi generali in materia di edilizia e trasformazione del territorio; per violazione falsa applicazione del codice delle comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. 1.8.2003, n. 259, (in particolare, artt. 86, 87, 88 e 93); per violazione e falsa applicazione del T.U. in materia di Enti locali approvato con d.lgs. 18.8.2000, n.267 (in particolare art. 32 e 107); per violazione e falsa applicazione del principio di legalità e di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche; per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’azione amministrativa; per eccesso di potere per difetto di istruttoria; per omessa, erronea ed illegittima motivazione; per erroneità ed illegittimità dei presupposti; per eccesso di potere; per violazione del giusto procedimento; per disparità di trattamento; per errore in fatto ed in diritto; per incompetenza.

3.1 In estrema sintesi il ricorrente lamentava che:

- la misura repressivo-ripristinatoria non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento definito con la sua irrogazione;

- l’opera contestata, essendo appieno assimilabile ad una comune antenna televisiva domestica e non comportando alcuna trasformazione rilevante del territorio, non avrebbe necessitato di permesso di costruire e non sarebbe stata, quindi, sanzionabile in via demolitoria;

- la disciplina di favore dettata dagli artt. 86 ss. del d.lgs. n. 259/2003, in ragione del servizio di pubblica utilità erogato tramite gli impianti radioelettrici di comunicazione, farebbe, comunque, premio sulla (rispetto ad essa recessiva) disciplina urbanistico-edilizia.

4. Con sentenza n. 26/2021 il Tar per la Campania - Sezione di Salerno ha respinto il ricorso.

4.1 Il Tar ha ritenuto che:

- la giurisprudenza in materia di installazione di una antenna di una stazione radioelettrica di limitata consistenza e in materia di assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria delle infrastrutture di reti di comunicazione se, da un lato, possono valere ad elidere la contestazione di abuso edilizio, formulata con le gravate ordinanze di demolizione n. 2 del 5.6.2020 e n. 3 del 9.6.2020, non soccorrono rispetto alla contestazione di illecito paesaggistico, ivi parimenti formulata, con espresso richiamo all’art. 27, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001;

- tale giurisprudenza tanto meno soccorre rispetto al pure sollevato addebito di assenza di autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003;

- nella specie, un simile titolo abilitativo non figura rilasciato in favore del ricorrente, come rilevato dall’ARPAC nella nota prot. n. 25411/2020 e ribadito dal Comune di Conca dei Marini nelle ordinanze di demolizione n. 2 del 5.6.2020 e n. 3 del 9.6.2020;

- il ricorrente si è limitato ad evocare il nulla osta del 5.12.2017, prot. IV/CER/AP/203097, rilasciato dalla Direzione Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Campania del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, senza, però, documentare l’autorizzazione all’installazione da parte del Comune di Conca dei Marini, competente ai sensi del richiamato art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003;

- il rilievo in esame neppure è da reputarsi dequotato dalla circostanza che esso figura formulato nell’economia di un provvedimento emesso in materia urbanistico-edilizio-paesaggistica;

- l’acclarata assenza di tale autorizzazione ha neutralizzato l’invocata prevalenza del regime speciale in materia di impianti di comunicazione radioelettrica e, quindi, comportato la riemersione dell’ordinaria disciplina e, segnatamente, anche delle ordinarie competenze in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica;

- tali considerazioni inducono, dunque, a predicare l’inammissibilità delle censure appuntate sull’insussistenza dell’abusività edilizia dell’opera contestata, considerata la natura plurimotivata degli atti impugnati;

- in presenza di atti sorretti da autonome ragioni giuridico-fattuali, è, infatti, bastevole l’inoppugnazione, l’inoppugnabilità o l’acclarata legittimità di una sola delle argomentazioni poste a loro fondamento, perché gli atti medesimi possano resistere al richiesto sindacato giurisdizionale su di essi, con conseguente assorbimento – per carenza di interesse e per finalità di economia processuale– delle censure dirette a contestare ogni ulteriore nucleo motivazionale della determinazione avversata;

- i provvedimenti impugnati per la loro natura di atti urgenti dovuti e rigorosamente vincolati, non implicanti valutazioni discrezionali, ma risolventisi in meri accertamenti tecnici, fondati, cioè, su presupposti fattuali rientranti nella sfera di controllo dei soggetti interessati, non richiedevano apporti partecipativi di questi ultimi, i quali, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi, contemplante la preventiva contestazione dell'abuso, ai fini del ripristino di loro iniziativa dell'originario assetto dei luoghi, sono stati, in ogni caso, posti in condizione di interloquire con l'Amministrazione prima di ogni definitiva statuizione di rimozione d’ufficio delle opere abusive;

- in ogni caso, in relazione ad una simile tipologia provvedimentale, può trovare applicazione l’art. 21-octies della l. n. 241/1990, che statuisce la non annullabilità dell’atto adottato in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente enucleato.

5. Avverso la sentenza n. 26/2021 del Tar per la Campania – Sezione di Salerno, ha proposto appello il signor Pasquale Spadavecchia, in proprio e nella qualità di procuratore speciale per le Regioni Campania e Calabria della Associazione Radio Maria APS.

6. All’udienza del 22 febbraio 2024 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Sotto un primo profilo l’appellante critica la sentenza impugnata nella parte in la stessa afferma che l’antenna, necessitasse di autorizzazione paesaggistica.

Si sostiene che:

- l’impianto in questione consiste in una mera “antenna” di piccole dimensioni esattamente “identica” ed “al pari” di una qualsiasi altra antenna domestica di ricezione televisiva presente su ogni fabbricato ed incontestabilmente “priva” di ogni logica incidenza sul territorio o di trasformazione sia sotto il profilo urbanistico-edilizio sia sotto quello paesaggistico;

- nella specie, nessuna opera edilizia risulta realizzata che possa aver dato luogo ad una qualsivoglia minima “incidenza” sul territorio sia sotto il profilo urbanistico-edilizio sia sotto quello paesaggistico;

- ai fini urbanistico-edilizi, ai sensi dell’articolo 10 d.p.r. 6.6.2001, n.380, sono subordinati al rilascio del “permesso di costruire” soltanto quegli interventi che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;

- alcuna incidenza aveva, ed ha, detta “antenna” di piccole dimensioni, ai fini paesaggistici in quanto inequivocabilmente rientrante nella categoria di “edilizia libera” di cui all’allegato “A” del d.p.r. 31/2017 che esclude detta “antenna” dalla autorizzazione paesaggistica per la installazione in area vincolata;

- il punto “A.5.” dell’allegato “A” del d.p.r. 31/2017, esclude dall’autorizzazione paesaggistica le “installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne...”;

- il punto “A.24” del medesimo allegato parimenti esclude dall’autorizzazione paesaggistica la “installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;

- il Consiglio di Stato antecedentemente alla predetta normativa aveva affermato che l’installazione di una antenna di una stazione radioelettrica di limitata consistenza non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche ed edilizie;

- nel caso in esame, nessun provvedimento sanzionatorio edilizio di natura ripristinatoria risultava, e risulta, applicabile in relazione all’impianto di trasmissione in questione.

2. Sotto un secondo profilo l’appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa afferma la rilevanza degli articoli 86 e 87 del d.lgs. n. 259/2003.

Si sostiene che:

- la disposizione anzidetta è riferita ad infrastrutture (tralicci e antenne di notevoli dimensioni) non applicabile al caso in esame;

- (in via gradata) ogni titolo di cui agli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 259/2003 attiene a profili di natura ambientale la cui valutazione è rimessa ad organi comunali diversi da quelli urbanistico edilizi e paesaggistici;

- in ogni caso, la eventuale mancanza di ogni predetto titolo di cui alla predetta normativa legittima l’adozione da parte dell’Ufficio Tecnico comunale della sanzione demolitoria;

- deve rilevarsi l’erroneità in ogni caso sul punto della sentenza appellata atteso che nei novanta giorni successivi alla comunicazione effettuata in relazione a tale antenna (del 28 febbraio 2019) non è stato comunicato al ricorrente ed attuale appellante alcun provvedimento di diniego essendosi, pertanto, formato il silenzio assenso ex art. art. 87, comma 9, del d.lgs n. 259/03;

- la normativa di livello primario applicabile alla materia delle telecomunicazioni esprime un particolare favore per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

- dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia dall’equiparazione delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni alle opere d’urbanizzazione primaria, deriva la possibilità delle stesse di essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, secondo un principio di capillarità della localizzazione degli impianti, in funzione di realizzazione della copertura di rete;

- considerato che nei novanta giorni successivi alla comunicazione in oggetto (del 28 febbraio 2019) non è stato comunicato al ricorrente alcun provvedimento di diniego, non vi è alcun dubbio che, nella fattispecie, si sia formato il c.d. “silenzio-assenso”, previsto dal suindicato articolo 87, comma 9, del d. lgs. n. 259/03.

3. Sotto un terzo profilo l’appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa avrebbe omesso di considerare il riconoscimento giuridico di servizio pubblico goduto dai titolari della concessione.

Si sostiene che gli impianti di trasmissione di cui innanzi non possono essere ritenuti quali opere edilizie escludendosi queste ultime dal regime normativo edilizio come più volte affermato dalla stessa giurisprudenza dei Tar.

4. Sotto un quarto profilo l’appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa avrebbe omesso di considerare che, anche in ragione della natura della antenna avente una funzione di servizio pubblico, l’ordinanza di demolizione risultava, e risulta, illegittima per violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e, comunque, dei principi generali in materia di giusto procedimento.

Si sostiene che:

- gli art. 7, 8 e 10 l. 7 agosto 1990 n. 241, a norma dei quali occorre comunicare l'avvio del procedimento amministrativo, hanno lo scopo di consentire all'interessato, a proposito di ogni atto amministrativo che possa arrecare offesa ai suoi diritti, libertà ed interessi, di proporre fatti ed argomenti e, occorrendo, di offrire mezzi di prova in suo favore di cui l'autorità amministrativa terrà conto;

- al principio anzidetto è stato, altresì, aggiunto che l'obbligo della comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo, previsto dagli art. 7 e 8, l. 7 agosto 1990 n. 241, trova completamento e giustificazione nel c.d. "diritto", riconosciutogli dal successivo art. 10, di presentare memorie scritte e documenti che la P.A. procedente ha l'obbligo di valutare;

- la ratio, quindi, sottesa alla necessaria preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è quella di consentire l’effettiva e fattiva collaborazione del soggetto destinatario dell’atto con la Pubblica Amministrazione ovvero con il relativo Responsabile del procedimento, al fine di consentire la partecipazione di tale soggetto alla fase istruttoria amministrativa;

- con riferimento ad analoga fattispecie in esame, è stato precisato che deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 il provvedimento con il quale un Comune ingiunge la demolizione di un traliccio autorizzato sotto il profilo ministeriale.

5. L’appello è infondato.

5.1 Nelle ordinanze impugnate si fa esplicito riferimento all’art. 87 del d.l.gs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) ovvero alla necessità che impianti quale quello di cui si discute siano esplicitamente autorizzati a norma del citato articolo.

Conviene preliminarmente richiamare alcuni principi più volte ribaditi da questa Sezione.

In primo luogo la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva più volte affermato, in applicazione dell'art. 4 della legge n. 223 del 1990, che l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva necessitano di due autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica-edilizia. Il quadro normativo è mutato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), i cui artt. 86 e 87, nel disciplinare il rilascio di autorizzazioni relativamente alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, prevedono un procedimento autorizzatorio unico, che assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio (Cons. Stato, sez. VI - 26/03/2018, n. 1887).

È pacifico, pertanto, che il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale (Cons. Stato, sez. VI - 09/06/2021, n. 3019).

Del resto tale conclusione trova implicito conforto nel sistema normativo come rilevato da Cons. Stato, sez. VI - 22/01/2021, n. 666: Il silenzio-assenso previsto dall'art. 87, comma 9, del d. lgs. 259 del 2003 rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al d.p.r. n. 380/2001, che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo ed esprime la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

5.2 Alla luce dei principi appena ricordati appare infondato il secondo profilo di appello.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la normativa in esame si applica anche all’antenna di cui si discute.

Correttamente il primo giudice ha ritenuto che nella specie non figura rilasciato un titolo abilitativo ex art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, come rilevato dall’ARPAC nella nota prot. n. 25411/2020 e ribadito dal Comune di Conca dei Marini nelle ordinanze di demolizione n. 2 del 5.6.2020 e n. 3 del 9.6.2020.

5.2.1 Non è fondato il secondo profilo di appello neanche nella parte in cui sostiene che nella specie si sarebbe formato il silenzio assenso ex art. art. 87, comma 9, del d.lgs n. 259/03.

L’articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che tanto l’installazione di un nuovo impianto quanto la modifica di quelli esistenti deve essere autorizzata dagli enti locali all’esisto delle procedure previste dallo stesso articolo. La presentazione dell’istanza comporta l’espletamento di una istruttoria. Questa conclusione deriva da molteplici considerazioni: i principi generali dell’azione amministrativa (durante l’istruttoria devono svolgersi tutte le attività necessarie a chiarire le questioni rilevanti per la decisione finale: cfr. artt. 3, 5 e 6 l. 241/1990); la sopravvenienza di nuove discipline normative (ad esempio in materia di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici); la necessità di verificare, attraverso i pareri da acquisire al procedimento, se qualcosa osti al rilascio dell’istanza di autorizzazione (ad esempio: la sopravvenienza di un vincolo).

L’appellante sostiene che il silenzio assenso si sarebbe formato «atteso che nei novanta giorni successivi alla comunicazione effettuata in relazione a tale antenna (del 28 febbraio 2019) non è stato comunicato al ricorrente ed attuale appellante alcun provvedimento di diniego».

Orbene, il silenzio assenso si forma ritualmente solo se viene presentata apposita istanza (secondo il modello previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche) prima della installazione dell’antenna.

L’appellante stesso sostiene che l’antenna sarebbe stata autorizzata da un nulla osta del Ministero dello sviluppo economico del 2017.

Appare evidente che l’antenna era già installata (almeno dal 2017) quando nel 2019 è stata effettuata la comunicazione effettuata in relazione a tale antenna.

In ogni taso tale comunicazione non risulta prodotta in atti.

In conclusione, non esistono i presupposti perché, nella specie, possa dirsi formato il silenzio assenso sulla richiesta di installazione dell’antenna.

5.2.2 Correttamente il primo giudice ha quindi concluso che mancando l’autorizzazione in capo all’appellante di cui all’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, il Comune ha fatto correttamente ricorso all’esercizio delle proprie competenze in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica.

5.3 Alla luce di quanto esposto si rileva infondato anche il terzo profilo di appello con il quale l’appellante critica la sentenza impugnata nella parte in la stessa avrebbe omesso di considerare il riconoscimento giuridico di servizio pubblico goduto dai titolari della concessione.

Il ruolo rivestito dai titolari della concessione non incide sul regime giuridico applicabile ai titoli necessari per poter installare un’antenna.

La stessa giurisprudenza citata dall’appellante afferma la necessità di applicare comunque il codice delle comunicazioni.

5.4 In conseguenza di quanto esposto risulta infondato il primo profilo di appello che critica la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa afferma che l’antenna, necessitasse di autorizzazione paesaggistica.

Se è vero che il codice delle comunicazioni elettroniche pone un argine all’aggravamento dei procedimenti è altrettanto vero che il favore assicurato alla diffusione dell'infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, espresso anche dal decreto legislativo n. 259 del 2003, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli. Il bilanciamento degli interessi tutelati, inoltre, non può che essere svolto in concreto, considerando la possibile utilizzazione di alternative che consentano una soluzione di ragionevole contemperamento degli stessi interessi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 06/11/2020, n. 6840).

5.4.1 In ogni caso nella specie si era di fronte ad un atto plurimotivato.

In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata (Cons. Stato, sez. IV, 31/07/2023, n. 7405).

Il primo giudice ha fatto una applicazione corretta di questo principio.

Essendo stato acclarato che legittimamente l’atto impugnato aveva stigmatizzato la violazione dell’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, vengono assorbite - per carenza di interesse e per finalità di economia processuale - le censure dirette a contestare ogni ulteriore nucleo motivazionale della determinazione avversata.

5.5 Infondato, infine, è il quarto profilo d’appello con il quale si lamenta la violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e i principi generali in materia di giusto procedimento.

La giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, è costante nel ritenere che:

- «Al sussistere di opere abusive la Pubblica Amministrazione ha il dovere di adottare l'ordine di demolizione; per questo motivo, avendo tale provvedimento natura vincolata, non è neanche necessario che venga preceduto da comunicazione di avvio del procedimento» (Cons. Stato, sez. II, - 01/09/2021, n. 6181) e che «In tema di costruzioni abusive, l'obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento non si applica ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia; la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento non è pertanto necessaria» (Cons. Stato, sez. VI .- 19/08/2021, n. 5943);

- «L'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l'interessato non può dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi» (Cons. Stato, sez. II, - 11/01/2023, n. 360) e che «La sanzione edilizia costituisce atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo in alcun modo ammissibile l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva» (Cons. Stato, sez. VI - 17/10/2022, n. 8786).

6. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigattato.

Nulla sulle spese a causa della mancata costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore