Consiglio di Stato Sez. VI n. 2048 del 1 marzo 2024
Elettrosmog.Impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni per accesso a reti di comunicazione dati 

Occorre evidenziare la profonda ed oggettiva differenza, sotto un profilo economico-commerciale e di tipologia di servizio pubblico, ma anche sotto un profilo tecnico e tecnologico esteso ai potenziali rischi per l’ambiente e per la salute della popolazione, fra lo sviluppo delle reti On-Air GSM-UMTS, che implicano la realizzazione di impianti trasmittenti radiotelevisivi e di impianti di telefonia mobile (stazioni radio base), con impatti sul territorio e con potenze impegnate in antenna, campi elettromagnetici e lobi di irradiazione direzionali non irrilevanti, da un lato e, dall’altro, la diffusione degli impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni (potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati) finalizzata all’accesso a reti di comunicazione dati anche ai fini del superamento del digital divide (obiettivo previsto nel PNRR anche in relazione alla positive ricadute, per l’ambiente, della digitalizzazione delle attività e del telelavoro). Tali impianti, in particolare, palesano minori impatti sul territorio e minori esposizioni in relazione ai possibili pericoli per la salute umana e sono previsti dall’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 98/2011 convertito con modificazioni con legge n. 111/2011 e successive modifiche, che impone una riduzione degli adempimenti amministrativi per semplificarne la realizzazione. In tale quadro, dunque, non appare illegittima o irragionevole, né può essere revocata in dubbio dalla stessa amministrazione con un tardivo ripensamento, la scelta di contemplare nel proprio Regolamento tutte le possibili attività radioelettriche in relazione alla possibile esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, a prescindere dalla potenza o superficie radiante, ma di assoggettare solo i gestori delle reti di telecomunicazioni radio e TV e di telefonia mobile agli indicati obblighi di programmazione, altrimenti indebitamente limitativi della intervenuta liberalizzazione delle installazioni in esame, posto che, secondo una orami consolidata giurisprudenza, l’attività dichiarata (segnalata) può essere intrapresa senza il bisogno di un consenso dell’amministrazione, costituendo la denuncia di inizio attività un atto soggettivamente ed oggettivamente privatodi modo che non residuano spazi per alcun potere preventivo di tipo ampliativo (autorizzatorio, concessorio e, in senso lato, di assenso), sostituito dall’attribuzione di un potere successivo di verifica della conformità a legge dell’attività denunciata.