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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Protezione civile.Interventi di somma urgenza

Dettagli
Categoria principale: Protezione Civile
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 28 Marzo 2024
Visite: 3190

Cass. Sez. III n. 10242 del 12 marzo 2024 (CC 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Comune Vituliano
Protezione civile.Interventi di somma urgenza

La speciale procedura della somma urgenza non prevede, neppure con riguardo al caso – disciplinato nel successivo comma sesto – in cui lo stato di urgenza sia conseguente ad una calamità naturale, che i lavori interessino i beni colpiti dall’evento calamitoso. Ciò che l’art. 163, commi 1 e 6, cod. app. abr. richiede è che si tratti di interventi volti alla eliminazione di situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità, eventualmente derivanti da evento calamitoso, che legittimano di procedere con la semplificata procedura imposta dalla somma urgenza.

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Beni ambientali.Aree protette e nulla osta Ente Parco per silenzio-assenso

Dettagli
Categoria principale: Beni Ambientali
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 28 Marzo 2024
Visite: 3926

Consiglio di Stato Sez. III n.1747 del 22 febbraio 2024
Beni ambientali.Aree protette e nulla osta Ente Parco per silenzio-assenso

L’art. 13 l. 394/1991 sancisce che il “nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”, subordinando logicamente la formazione del silenzio assenso alla previa approvazione degli atti generali e pianificatori a cui è demandata la cura dei valori e degli interessi ambientali sottesi all’istituzione del parco. A differenza di una valutazione di compatibilità, la verifica di conformità - che solo accerta la conformità degli interventi concretamente prospettati alle figure astrattamente consentite - non comporta un giudizio tecnico-discrezionale autonomo e distinto da quello già dettagliatamente fatto e reso noto, seppure in via generale, mediante gli strumenti del Piano per il parco e del Regolamento del parco. Questi strumenti definiscono ex ante le inaccettabilità o limiti di accettabilità delle trasformazioni e costituiscono il presupposto indefettibile per l’operatività dello stesso silenzio-assenso previsto dall’art. 13. In questa cornice, il nulla osta dell’art. 13 ha per legge la stretta funzione di verifica della corrispondenza, con la prefigurata cura del patrimonio naturale, dell’intervento immaginato in concreto. Il silenzio assenso nella materia de qua si giustifica, infatti, per la natura dell’accertamento che ente parco è chiamato a compiere che è di mera conformità senza residui margini di apprezzamento.

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Rifiuti.Violazione delle prescrizioni impartite nell’AIA.

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 27 Marzo 2024
Visite: 2815

Cass. Sez. III n. 10236 del 12 marzo 2024 (UP 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Consiglieri
Rifiuti.Violazione delle prescrizioni impartite nell’AIA.

Secondo la definizione contenuta nell’art. 183, lett. n), d.lgs. 152/2006, per “gestione dei rifiuti” s’intende, per quanto qui interessa, anche «lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento». In forza della vigente legislazione è evidente come le operazioni di estrazione, captazione, recupero energetico o termodistruzione del biogas prodotto dai rifiuti conferiti in discarica – comprese le relative operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti a tal fine predisposti – siano rilevanti, qualificanti e funzionali rispetto alla corretta gestione ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, senza che al proposito rilevi la possibilità di qualificare o meno il biogas come rifiuto. La violazione delle prescrizioni al proposito impartite nell’A.I.A., in conformità a quelle specifiche disposizioni di legge che ne attestano la significatività rispetto alla gestione dei rifiuti,  integra dunque la fattispecie penale contestata all’imputato e non ricade tra quelle riconducibili al residuale illecito amministrativo previsto dall’art. 29 quattuordecies, comma 2, d.lgs. 152 del 2006.

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Urbanistica.Acquisizione al patrimonio del comune per omessa demolizione e demolizione tardiva.

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 27 Marzo 2024
Visite: 8090

Consiglio di Stato Sez. II n. 1767 del 22 febbraio 2024
Urbanistica.Acquisizione al patrimonio del comune per omessa demolizione e demolizione tardiva. 

Il termine di novanta giorni entro il quale deve essere ottemperata ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.p.r. n. 380/2001 l’ingiunzione di demolizione, deve considerarsi un termine perentorio. L’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire. In coerenza con tale assunto, il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale dell’ente. L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva). È, pertanto, irrilevante l’eventuale adempimento tardivo al fine di evitare il trasferimento della proprietà a favore del Comune e qualora l’ordinanza di demolizione sia eseguita tardivamente, l’Amministrazione deve emanare il provvedimento dichiarativo di acquisizione (di un bene ormai suo), anche se risulti che l’ordinanza sia stata eseguita dopo la scadenza del termine di novanta giorni. Resta comunque illecita la demolizione posta in essere dal privato successivamente a tale passaggio di proprietà. Il Comune potrebbe, infatti, decidere di non demolire l’opera nei casi di cui all’art. 31, comma 5, d.p.r. n. 380/2001. 

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Sviluppo sostenibile.Impianto di energia da fonti rinnovabili progettato in zona agricola

Dettagli
Categoria principale: Sviluppo sostenibile
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 27 Marzo 2024
Visite: 3874

Consiglio di Stato Sez. IV n. 2645 del 19 marzo 2024
Sviluppo sostenibile.Impianto di energia da fonti rinnovabili progettato in zona agricola

Tanto l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (secondo cui in "attuazione delle linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti"), quanto il punto 17.1 delle linee guida  assegnano alle Regioni (e alle Province autonome) - e non ai Comuni - il compito di individuare le aree non idonee all’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili.  Gli eventuali atti di pianificazione comunale operano una "valutazione di “primo livello”, ma non possono creare preclusioni assolute e aprioristiche” (segnalazione e massima Avv. E. Gaz)

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Urbanistica.Opere in difformità totale

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Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 26 Marzo 2024
Visite: 3153

Cass. Sez. III n. 10238 del 12 marzo 2024 (UP 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Hoxha
Urbanistica.Opere in difformità totale

Integra il reato di cui all'articolo 44, comma primo, lettera b) e, secondo i casi, lettera c), d.P.R., 6 giugno 2001, n. 380, anche la realizzazione di abusi edilizi non eseguiti in difformità "totale" o eseguiti in variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, giustificandosi una tale interpretazione onde evitare "zone franche" di impunità, dovendosi, pertanto, intendere il riferimento letterale della disposizione all'esecuzione di lavori in "difformità totale" come limitato alle sole ipotesi in cui la difformità non configuri anche una violazione delle norme urbanistiche.  A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 (e già della L. n.47 del 1985, art. 7), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal permesso di costruire quelle opere "che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile".

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  • Rifiuti.Locazione ed obblighi di bonifica
  • Acqua.Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali
  • Urbanistica.Certificato di collaudo e certificazione di idoneità statica
  • Urbanistica.Onere probatorio in materia di abusi edilizi
  • Rumore.Obbligo di rispetto dei limiti nazionali di inquinamento acustico e situazioni di emergenza
  • Rifiuti.Consiglio di Stato e megatermovalorizzatore di Roma
  • Ambiente in genere.Sindacabilità della valutazione di incidenza ambientale - VINCA
  • Urbanistica.Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e confisca
  • Urbanistica.Quando le case mobili sono in realtà strutture permanenti
  • Rifiuti.Obblighi di bonifica e criteri di individuazione della responsabilità

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