Urbanistica.Potere-dovere di sindacato sugli atti e sulle decisioni amministrative attribuito al giudice penale
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Cass. Sez. III n. 16715 del 22 aprile 2024 (CC 12 mar 2024)
Pres. Aceto Est. Noviello Ric. Carrato
Urbanistica.Potere-dovere di sindacato sugli atti e sulle decisioni amministrative attribuito al giudice penale
Il potere-dovere di sindacato sugli atti e sulle decisioni amministrative attribuito al giudice penale si estende anche alle decisioni della giurisdizione amministrativa, giacché anche di queste il giudice, nell’esercizio di dette attribuzioni, deve accertare la portata, onde verificarne la incompatibilità o meno con l’esecuzione della demolizione, che non può rimanere preclusa dalla adozione di decisioni fondate su ragioni formali o di rito, ma solo dall’accertamento definitivo di situazioni che siano incompatibili con l’esecuzione della demolizione delle opere abusive, o dall’adozione di validi ed efficaci atti amministrativi con essa incompatibili. Al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale, qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa
Beni ambientali.Accertamento di compatibilità paesaggistica applicabile il silenzio assenso al parere della Soprintendenza
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Accertamento di compatibilità paesaggistica: applicabile il silenzio assenso al parere della Soprintendenza. Il Consiglio di Stato benedice il difficile connubio tra 17-bis (l. 241/90) e 167 (d.lgs. 42/04)
(nota a margine della sentenza del Consiglio di stato, Sez. VII, del 2 febbraio 2024, n. 1093)
di Lorenzo Bruno MOLINARO
Urbanistica.Nozione di stato legittimo e di consistenza
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 3357 del 12 aprile 2024
Urbanistica.Nozione di stato legittimo e di consistenza
Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 9-bis, d.P.R. n. 380/2001: “Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”. Diverso dallo “stato legittimo” è la consistenza ossia la sussistenza materiale dell’immobile in concreto nelle sue caratteristiche dimensionali. Nozione quest’ultima che prescinde dallo “stato legittimo”. Pertanto, non può sostenersi che sia esclusiva competenza dell’amministrazione comunale definire la consistenza dell’immobile.
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Ambiente in genere.Valutazione di impatto ambientale
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3204 del 8 aprile 2024
Ambiente in genere.Valutazione di impatto ambientale
La valutazione d'impatto ambientale non determina una generica verifica di natura tecnica in merito all'astratta compatibilità ambientale di un'opera implicando la stessa una complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto, alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. opzione-zero, il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita
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Urbanistica.Sequestro impeditivo diritto all'abitazione e diritto di proprietà
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Cass. Sez. III n. 16189 del 18 aprile 2024 (CC 10 apr 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Savoca
Urbanistica.Sequestro impeditivo diritto all'abitazione e diritto di proprietà
Il sequestro impeditivo, diversamente dai provvedimenti di confisca o demolizione, già di per sé implica un ridotto limite all’utilizzo del bene vincolato, siccome limitato nel tempo. Il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente. Quanto al diritto di proprietà, rispetto ad un sequestro impeditivo esso appare suscettibile di sacrificio non nella sua integrità, posto che la misura non mira a sottrarre definitivamente il bene bensì a limitarlo nelle sole correlate facoltà di disporre della cosa, e solo per un tempo comunque limitato, a garanzia e tutela di interessi pubblici. Ma sopratutto, a fronte di un’ipotesi inerente opere radicalmente abusive, come tali determinanti la nullità degli atti traslativi e quindi l’insussistenza del titolo in capo ad acquirenti dell’immobile illecito, non emerge in capo a terzi un problema di proporzionale compressione della proprietà privata, quale che sia la facoltà che se ne intenda valorizzare, emergendo, piuttosto, eventuali profili risarcitori tra le parti, a fronte di un sequestro impeditivo che non mira alla realizzazione di alcuna ipotesi di confisca del bene e dell’area di sedime, non prevista per meri abusi edilizi.
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Ambiente in genere. Sugli obblighi che gravano sugli Stati membri per evitare il degrado degli habitat naturali e sul rimedio dell’azione avverso il silenzio inadempimento.
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3945 del 30 aprile 2024
Ambiente in genere. Sugli obblighi che gravano sugli Stati membri per evitare il degrado degli habitat naturali e sul rimedio dell’azione avverso il silenzio inadempimento.
Nel caso di accertato stato di degrado di un sito di interesse comunitario/zona speciale di conservazione, a seguito di un’istanza-diffida per l’adozione di misure per evitare tale degrado da parte degli enti esponenziali di interessi legittimi collettivi relativi alla tutela dell’ambiente, le amministrazioni competenti hanno l’obbligo di provvedere, anche ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2 della direttiva habitat, all’adozione di autonome e ulteriori “opportune misure”. Pertanto, non possono limitarsi a documentare l’adozione di provvedimenti contenenti misure di conservazione, ma debbono dimostrare di aver adottato atti contenenti misure “proattive” e “opportune”, ovvero “non formali” e, dunque, “effettive” “efficaci” e “adeguate”, con effetti misurabili, tali da invertire efficacemente il trend attuale, e quindi specificamente indirizzate a prevenire e contrastare il progressivo deterioramento del sito, ovvero ad assicurare il ripristino delle caratteristiche ecologiche esistenti al momento della sua designazione quale sito di importanza comunitaria. Nel caso di mancata risposta nei sopra indicati termini è ammessa ed è fondata l’azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a. Il contenuto delle misure di prevenzione e di contrasto al degrado degli habitat protetti è di natura tecnico-discrezionale, ma la previsione contenuta nell’art. 6, paragrafo 2 della direttiva habitat, circa la necessità che le misure siano “opportune”, ovvero efficaci e adeguate, riduce il margine discrezionale degli Stati membri e limita le eventuali facoltà regolamentari o decisionali delle autorità nazionali alla individuazione dei mezzi da impiegare e alle scelte tecniche da operare nell’ambito delle dette “opportune misure”. L’adeguatezza delle misure e, quindi, l’efficacia dell’adempimento, dovrà essere misurata in concreto, ex post, in termini di effettiva riduzione dei fenomeni indicatori del degrado.
- Urbanistica.Legittimazione alla presentazione della domanda di condono
- Ambiente in genere.Valutazione di impatto ambientale
- Rifiuti.Custode giudiziario ed obblighi di rimozione
- Ambiente in genere.Azione di risarcimento dei danni per responsabilità dello Stato italiano in materia di contrasto al cambiamento climatico di origine antropica
- Urbanistica.Nozione di sagoma
- Urbanistica.Esecuzione del sequestro impeditivo
- Urbanistica.Esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi
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