Beni ambientali.Su un caso di eccesso di potere per sviamento e sulla necessità di esaminare le alternative possibili in materia di V.A.S.
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Consiglio di Stato Sez, IV n. 3305 del 11 aprile 2024
Beni ambientali.Su un caso di eccesso di potere per sviamento e sulla necessità di esaminare le alternative possibili in materia di V.A.S.
Nel caso in cui, in base a plurime circostanze di fatto, emerga che il motivo principale e determinante – e quindi la causa prossima che in concreto ha giustificato l’esercizio del potere di variante del piano parco – sia stato rappresentato dalla finalità, contra legem, di precludere il rilascio di una concessione di derivazione, siamo di fronte ad un’ipotesi di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, e ciò anche qualora possano prefigurarsi finalità di interesse pubblico astrattamente idonee a giustificare l’ampliamento del parco. In particolare, nella fattispecie in esame, la V.A.S. aveva completamente pretermesso l’analisi dell’impatto dell’opzione zero, come pure dell’opzione di una diversa perimetrazione che avrebbe potuto rendere possibile il rilascio della concessione di derivazione e con essa concorrere al perseguimento di un interesse pubblico primario qual è la produzione di energia da fonti alternative. Nella valutazione degli effetti positivi e di quelli negativi della variante, la V.A.S. avrebbe dovuto esaminare proprio il rapporto costi-benefici delle due alternative: quella di ampliare il perimetro rafforzando le misure di tutela ambientale nell’area di estensione, rinunciando alla possibilità di produrre energia alternativa e quella di rinunciare ad una porzione dell’ampliamento del perimetro, quale misura comunque finalizzata alla tutela ambientale attraverso la possibile incentivazione della produzione di energia da fonte non fossile. L’amministrazione, quando il privato sia titolare di una posizione di affidamento qualificato, come tale meritevole di tutela, è tenuta a corredaredi una puntuale motivazione le scelte operate in sede di pianificazione urbanistica.
Urbanistica.Scelte urbanistiche di piano e loro motivazione
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3024 del 2 aprile 2024
Urbanistica.Scelte urbanistiche di piano e loro motivazione
Le scelte urbanistiche di piano sono espressione di un’ampia discrezionalità di cui il Comune è titolare in materia e sono sindacabili dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di esiti abnormi ovvero manifestamente illogici, ovvero ancora contraddittori rispetto ai presupposti di fatto. Le scelte urbanistiche vanno motivate in modo specifico solo in casi molto particolari, ovvero: a) a fronte di un affidamento qualificato del privato proprietario, che derivi da convenzioni di lottizzazione ovvero da accordi di diritto privato intercorsi fra questi ed il Comune, oppure da aspettative fondate su giudicati di annullamento di titoli edilizi o di silenzio rifiuto sulla domanda di rilascio di un titolo; b) nel caso in cui sia classificata come agricola un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo; c) nel caso infine di sovradimensionamento delle aree destinate a standards rispetto ai parametri stabiliti D.M. 2 aprile 1968 n.1444
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Rifiuti.Subappaltatore e intermediario negli appalti per lo smaltimento di rifiuti
Doppia Intermediazione e Subappalto. Subappaltatore e intermediario negli appalti per lo smaltimento di rifiuti
(nota a sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 11 dicembre 2023, n. 10675)
di Fabio ANILE
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Beni culturali.Illecita esportazione di una statua antica e confisca
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Corte EDU Prima Sezione
Case of The J. Paul Getty Trust and others v. Italy
(Application no. 35271/19)
La Corte Europea conferma l'ordine emesso dalle autorità italiane volto al recupero di una statua in bronzo risalente al periodo della Grecia classica dal Getty Museum negli Stati Uniti.
Nel giudizio di oggi della Camera nella causa The J. Paul Getty Trust e altri contro Italia (istanza n. 35271/19), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito, all'unanimità, che non vi era stata:
violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
La causa riguardava un ordine di confisca, emesso dalle autorità italiane, volto al recupero di un oggetto del patrimonio culturale, specificamente il "Giovane Vincitore", una statua in bronzo risalente al periodo della Grecia classica (300-100 a.C.) attribuita a Lisippo. La statua, che sarebbe stata acquistata illegalmente dal J. Paul Getty Trust, è attualmente ospitata presso il Getty Villa Museum a Malibu (California, Stati Uniti d'America). Le autorità italiane hanno agito con l'obiettivo di recuperare un pezzo del patrimonio culturale esportato illegalmente.
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Acque.PFAS e nozione di inquinamento
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2986 del 2 aprile 2024
Acque.PFAS e nozione di inquinamento
Ai sensi dell’art. 74 del d. lgs. 152/2006 l’inquinamento è ravvisabile non solo quando nell’ambiente siano introdotte sostanze sicuramente nocive, ma anche nel caso di pericolosità solo potenziale, ovvero di sostanze che “possono nuocere” alla salute umana. L’inquinamento poi si verifica, sempre secondo la norma, per il solo fatto che la sostanza con queste proprietà venga introdotta nell’ecosistema, non richiedendosi che essa in concreto abbia già raggiunto concentrazioni superiori ai valori limite; in altre parole, legittima non solo interventi successivi ad un pregiudizio già verificatosi, ma anche interventi di prevenzione. Infine, sempre secondo le norme citate, lettera gg) del comma 2, il concetto di sostanza inquinante comprende “in particolare” le sostanze tabellate, ma non è esaustivo, riflettendo con ciò un dato scientifico scontato, per cui la pericolosità di una sostanza può emergere dopo periodi anche lunghi di uso in cui la si ritiene innocua.
Rifiuti.Occasionale trasporto rifiuti pericolosi propri
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Cass. Sez. III n. 14720 del 10 aprile 2024 (UP 13 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Tricomi
Rifiuti.Occasionale trasporto rifiuti pericolosi propri
Anche l'occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nell'esercizio della propria attività d'impresa richiede l'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali, sia pur nell'apposita sezione di cui all'art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 e secondo la procedura semplificata ivi descritta, che presuppone una comunicazione. L'inadempimento di tali obblighi di comunicazione e iscrizione integra la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006.
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- Rifiuti.Messa in sicurezza e rimozione ed obblighi della curatela fallimentare
- Acque. Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali
- Rifiuti.Concorso tra illecita gestione e gestione illecita di veicoli fuori uso
- Rifiuti.Attività di allevamento intensivo
- Urbanistica. Condono edilizio ed ultimazione al rustico necessariamente comprensiva delle tamponature
- Rifiuti.Ordinanza di rimozione rifiuti pericolosi abbandonati da ignoti e conseguenze per il proprietario incolpevole
- Urbanistica.Decadenza del permesso di costruire
- Danno ambientale.Condizioni per il risarcimento
- Urbanistica.Applicabilità articolo 131bis codice penale
- Beni ambientali.Riduzione di superficie boscata in assenza di autorizzazione
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