Ambiente in genere. AIA e cessazione attività
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4003 del 2 maggio 2024
Ambiente in genere. AIA e cessazione attività
In base all’art. 29-sexies del d. lgs. 152/2006, nell’ipotesi della cessazione dell’attività, l’autorità competente debba garantire che il gestore (detentore), al momento della cessazione definitiva delle attività, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione indicato nell’istanza.
Rifiuti.Onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità di utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto
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Cass. Sez. III n. 18020 del 8 maggio 2024 (UP 18 gen 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Halili
Rifiuti.Onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità di utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto
L’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di deposito temporaneo di rifiuti, di terre e rocce da scavo, di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali, di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali, di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali.
Acque.Scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato
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TAR Sicilia (CT) SEz. V n, 1578 del 30 aprile 2024
Acque.Scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato
Alla luce del quadro normativo di settore la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato spetta all’ente di governo A.T.I. (e non al Comune) e costituisce, per esso, specifico obiettivo amministrativo per la realizzazione delle finalità pubbliche del servizio in questione. La stessa trama legislativa impone ai singoli enti locali l’adesione alla scelta effettuata a monte dall’ente di governo (A.T.I.), la quale, per il singolo ente locale partecipante, costituisce atto vincolato, salve le ipotesi eccezionali e residuali delle “gestioni del servizio idrico in forma autonoma”, ove ne ricorrano i presupposti. In particolare, i comuni, da una parte, partecipano a monte alla scelta del modello con la partecipazione di un loro rappresentante nell’A.T.I. e, dall’altra, sono chiamati a deliberare, in consiglio comunale, atti esecutivi di quella scelta, come a monte effettuata, dalla quale non possono discostarsi una volta assunta.
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Rifiuti.Abbandono e qualifica soggettiva autore della condotta
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Cass. Sez. III n. 18046 del 7 maggio 2024 (CC 18 gen 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Palazzo
Rifiuti.Abbandono e qualifica soggettiva dell'autore della condotta
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, è necessaria e sufficiente la qualifica soggettiva dell'autore della condotta, non essendo altresì richiesto che i rifiuti abbandonati derivino dalla specifica attività di impresa, posto che il reato in esame può essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza e ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 256, comma 2, riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva
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Urbanistica. Termine per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire
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TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 1291 del 29 aprile 2024
Urbanistica. Termine per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire
Dal combinato disposto dei commi terzo e sesto dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 si ricava che il termine per la conclusione del procedimento instaurato a seguito di presentazione di domanda di rilascio di permesso di costruire è pari a 90 giorni, di cui sessanta assegnati al responsabile del procedimento per la formulazione della sua proposta e 30 assegnati all’organo competente per l’adozione dell’atto finale, aumentati a 40 giorni nel caso in cui sia stato emanato il preavviso di rigetto. In base ai commi 4 e 5 dello stesso art. 20, il termine assegnato al responsabile del procedimento può essere sospeso, ove questi inviti formalmente l’istante ad apportare modifiche al progetto, oppure interrotto per una sola volta per la motivata richiesta di integrazioni a completamento della documentazione presentata. Il termine di 60 giorni, dunque, è riferibile soltanto alla fase dell’istruttoria e della correlata formulazione della proposta di provvedimento, cui fa seguito l’ulteriore termine previsto per la fase decisoria in capo all’organo competente, nell’ottica, tuttavia, di un procedimento unitario seppure bifasico che ha durata massima di 90 giorni, aumentabili a 100 nel caso in cui intervenga il preavviso di rigetto. Il decorso del primo termine, pertanto, non determina la formazione per silentium del titolo, avendo ancora l’amministrazione un ulteriore periodo di tempo per la valutazione dell’accoglibilità o meno della proposta formulata in fase istruttoria.
Urbanistica.Destinatari ordine di demolizione
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Cass. Sez. III n. 17809 del 7 maggio 2024 (CC 18 gen 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. PM in proc. Mazzeo ed altri
Urbanistica.Destinatari ordine di demolizione
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell’abuso ma anche l’attuale proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa; la prospettazione che la demolizione potrà essere eseguita d’ufficio a spese e a carico dell’attuale proprietario del bene non costituisce causa di nullità dell’ingiunzione
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