Urbanistica.Condono opere sottoposte a sequestro
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Cass. Sez. III n. 20852 del 28 maggio 2024 (CC 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Matera
Urbanistica.Condono opere sottoposte a sequestro
In tema di condono edilizio, le opere sottoposte a sequestro possono essere sanate in virtù del disposto del quarto comma dell'art. 43 della legge n. 47 del 1985. La "ratio" della previsione consiste nel riservare un trattamento di favore a colui che abbia rispettato il provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Diversamente verrebbe ammesso alla sanatoria soltanto quel soggetto che ha violato i sigilli, ultimando il fabbricato. Nè detta statuizione può essere limitata ai provvedimenti degli organi e della giurisdizione amministrativa, poiché siffatta soluzione sarebbe contrastante con l'art. 3 della Costituzione. Si deve ammettere la possibilità di sanatoria dell'opera solo limitatamente alle strutture realizzate fino a quella data ed ai lavori destinati a consentirne la funzionalità, con esclusione di ogni altro intervento strutturale
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Urbanistica.Termine di impugnazione del permesso di costruire
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4313 del 14 maggio 2024
Urbanistica.Termine di impugnazione del permesso di costruire
Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un permesso di costruire da parte di terzi, l’effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità assoluta dell’area) ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso, ad esempio per eccesso di volumetria o per violazione delle distanze minime tra fabbricati. Il momento dal quale decorrono i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell’ambito dell’attività edilizia, è infatti individuato: nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area; ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza etc.), nel completamento dei lavori o comunque in rapporto al grado di sviluppo degli stessi, ferma restando: a) la possibilità da parte di chi solleva l’eccezione di tardività di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente; b) l’onere di chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio di esercitare sollecitamente l’accesso documentale.
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Urbanistica.Carattere non precario di opera su ruote
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Cass. Sez. III n. 20844 del 28 maggio 2024 (UP 15 mag 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Levak
Urbanistica.Carattere non precario di opera su ruote
La mera collocazione di un’opera su ruote non la sottrae di per sé al regime penalistico di cui al reato per cui è condanna, atteso che ciò che rileva per escludere la precarietà di un’opera non è la sua apposizione su ruote ma la sua stabile collocazione, che ben può derivare dalla forza di gravità che impone l’inserimento dell’opera sul terreno. E invero, integra il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) la collocazione su un'area di una "casa mobile" con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest'ultimo non è necessario, ai sensi dell'art. 3 del citato d.P.R. (come modificato dalla l. 3 agosto 2013, n. 98 e dalla l. 23 maggio 2014, n. 80), per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma primo, lett. e 5), del predetto art. 3 (collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti)
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Beni ambientali.Campeggio in zona vincolata
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 4102 del 7 maggio 2024
Beni ambientali.Campeggio in zona vincolata
Il campeggio, insistente in zona tutelata, per essere realizzato deve – già a monte – conseguire l’autorizzazione paesaggistica (in assenza della quale è – nel suo complesso – totalmente e radicalmente illegittimo ); viceversa, anche al fine di garantire la possibilità al gestore di modulare, anno per anno, l’offerta turistica ricettiva del campeggio alle esigenze del mercato, la collocazione temporanea e stagionale di dette strutture – che adempiano esclusivamente a finalità di alloggio transitorio, rimanendo in loco per la sola durata del soggiorno dei vacanzieri, che usufruiscono dei diversi servizi messi a disposizione del campeggio – va ritenuta, almeno in astratto, fatta salva diversa verifica in concreto, ininfluente sotto il profilo dell’assetto del territorio, declinato nella duplice e concorrente prospettiva urbanistico-edilizia e paesaggistica ( dovendo peraltro valutarsi in concreto anche la rispondenza delle strutture amovibili alla normativa regionale e la eventuale necessità di procedere a forme semplificate di autorizzazione per le strutture di cui al D.P.R. n. 139 del 2010 allegato 1 n. 38 con valutazioni più specifiche che nella specie sono mancate); all’opposto, nel caso in cui dette strutture mobili non siano destinate ad una occupazione transitoria del suolo, ma ad una utilizzazione perdurante nel tempo, l’alterazione del territorio non può considerarsi temporanea, precaria o irrilevante, anche e soprattutto a fini paesaggistici. Va da sé che l’aspetto della permanenza nel tempo delle strutture va valutato “nella sostanza e sul campo”, posto che, ad esempio, l’amovibilità dal suolo dei manufatti non è da sola sufficiente ad escludere la permanenza, rilevando piuttosto la presenza di collegamenti a sottoservizi, quali fognature, energia elettrica, gas, o l’esistenza di altre circostanze che facciano desumere una funzione non temporanea delle strutture ecc.
Rifiuti.Deposito temporaneo
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Cass. Sez. III n. 20841 del 28 maggio 2024 (UP 9 mag 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Michelini
Rifiuti.Deposito temporaneo
Il «deposito temporaneo prima della raccolta» (art. 183, lett. bb, d.lgs. 152/2006), è «il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis». Esso è estraneo al perimetro della «gestione» dei rifiuti che, ai sensi della lettera n), concerne «la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari) e prodromico allo svolgimento delle relative attività». Posto che l’attività di «raccolta» è definita come «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento», è evidente che se è già stata fatta una cernita dei rifiuti non può parlarsi di deposito temporaneo ma già di «gestione» dei rifiuti (e, in particolare, se si tratta di operazioni finalizzate al recupero, a quelle di cui alla lettera R12 dell’Allegato C), il che significa che il raggruppamento secondo categorie omogenee di rifiuti deve avvenire nel luogo ove si effettua il deposito temporaneo, e non prima.
Urbanistica.Annullamento giurisdizionale di un piano urbanistico generale
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4073 del 6 maggio 2024
Urbanistica.Annullamento giurisdizionale di un piano urbanistico generale
L’annullamento giurisdizionale di un piano urbanistico generale comporta, in generale, soltanto l’obbligo del Comune di riesercitare il proprio potere di pianificazione, senza vincoli che non siano quelli eventualmente derivanti dal contenuto specifico della pronuncia di annullamento
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