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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Danno ambientale.Principi generali e responsabilità

Dettagli
Categoria principale: Danno Ambientale
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 19 Giugno 2024
Visite: 1685

Consiglio di Stato Sez. VI n. 4298 del 14 maggio 2024
Danno ambientale.Principi generali e responsabilità

Il principio generale di diritto europeo che regola la materia della responsabilità per danno ambientale è quello “chi inquina paga”, espresso dal primo considerando della direttiva n. 2008/98/CE. Le coordinate esegetiche disegnate dal legislatore europeo e recepite dal legislatore interno si basano su criteri estremamente precisi, chiari e rigorosi nell’attribuzione della responsabilità per danno ambientale, e segnatamente: a) il quadro giuridico europeo risultante dai principi generali del Trattato e dal diritto derivato non esige lo stretto accertamento dell’elemento psicologico e del nesso di causalità fra la condotta di detenzione del rifiuto in ragione della disponibilità dell’area e il rischio ambientale dell’inquinamento; b) la normativa nazionale deve essere interpretata in chiave europea e in maniera compatibile con canoni di assoluto rigore a tutela dell’ambiente. La tutela dell’ambiente ruota intorno al fondamentale cardine della responsabilità del proprietario in chiave dinamica, ossia nel senso di ritenere responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e detentore dell’area o del sito in cui è presente, per esservi stato in precedenza depositato, stoccato o anche semplicemente abbandonato, il rifiuto in questione. La responsabilità del proprietario del sito, in tal caso, non rinviene necessariamente la propria causa nel cd. fattore della produzione, bensì anche, eventualmente, in quello della detenzione o del possesso (corrispondenti, rispettivamente, al contenuto di un diritto personale o reale di godimento) dell’area sulla quale è oggettivamente presente il rifiuto, dal momento che grava su colui che è in relazione con la cosa l’obbligo di attivarsi per fare in modo che la cosa medesima non rappresenti più un danno o un pericolo di danno (o anche di aggravamento di un danno già prodotto). La responsabilità in questione è pur sempre ascrivibile secondo i canoni classici, comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati, della responsabilità per il proprio fatto personale colpevole, dal momento che la personalità e la rimproverabilità dell’illecito risiedono nel comportamento del soggetto che volontariamente sceglie di sottrarsi o, il che è lo stesso, di non attivarsi anche per mera negligenza, per ripristinare l’ambiente; c) la responsabilità dell’autore materiale del fatto originario generatore del danno ambientale non costituisce un’esimente, né elide, tantomeno in via successiva, la responsabilità di coloro che divengono proprietari del bene o che vantano diritti o relazioni di fatto col bene medesimo

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Ambiente in genere.Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 18 Giugno 2024
Visite: 1665

Cass. Sez. III n, 22298 del 4 giugno 2024 (UP 7 mag 2024)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Picci
Ambiente in genere.Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo

Il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquisire e mantenere senza autorizzazione il possesso o la detenzione dello stesso in modo corrispondente all'esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, in maniera da impedirne la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare in maniera completa e in tutte le sue implicazioni il bene demaniale

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Beni culturali.Autorizzazione monumentale e decadenza del titolo edilizio

Dettagli
Categoria principale: Beni Culturali
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 18 Giugno 2024
Visite: 4848

Consiglio di Stato Sez. VI n. 4389 del 16 maggio 2024
Beni culturali.Autorizzazione monumentale e decadenza del titolo edilizio

I due atti di assenso, quello della Soprintendenza e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Ai sensi dall’art. 21, c. 4, D.Lgs. 42/2004, l’autorizzazione monumentale è riferita ad uno specifico intervento e non al titolo edilizio che ne assente l’esecuzione. La sua efficacia temporale, inoltre, è determinata in maniera autonoma rispetto a quella del permesso di costruire. L’art. 21, c. 5, infatti, prevede che “se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione”, mentre, ai sensi dell’art. 15, c. 2, del DPR 380/2001 “Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga”. Pertanto, ben può accadere che entro il quinquennio di efficacia dell’autorizzazione monumentale decada il titolo edilizio, senza che ciò produca alcuna conseguenza sulla validità dell’autorizzazione monumentale, non essendo stata prevista alcuna correlazione tra le due ipotesi dalla normativa vigente, in coerenza, peraltro, con i differenti profili di valutazione sottesi all’uno e all’altro provvedimento.

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Caccia e animali.Elemento della crudeltà

Dettagli
Categoria principale: Caccia e Animali
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 17 Giugno 2024
Visite: 1354

Cass. Sez. III n, 23392 del 11 giugno 2024 (UP 23 apr 2024)
Pres. Andreazza Rel. Noviello Ric. Moretti
Caccia e animali.Elemento della crudeltà

L’elemento della crudeltà, quale possibile parte integrante del fatto tipico dell’art. 544 ter comma 1 c.p. (che punisce chi cagiona ad animali una lesione o li sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili  “per crudeltà o senza necessità”) si distingue dal diverso giudizio ostativo di crudeltà di cui all’art. 131 bis c.p., che può scaturire dalla complessiva e più ampia considerazione della intera vicenda, come emergente dalla istruttoria ovvero dagli atti disponibili ( a seconda del rito prescelto).  

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Urbanistica.Impianti distributori di carburanti

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 17 Giugno 2024
Visite: 3137

Consiglio di Stato Sez. IV n. 4405 del 17 maggio 2024
Urbanistica.Impianti distributori di carburanti

In materia di impianti distributori di carburanti, con il d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 si è proceduto alla sostituzione del regime di concessione con quello di autorizzazione, in quanto ritenuto più idoneo a consentire il libero esercizio dell'attività di installazione e di gestione degli impianti sulla base della sola autorizzazione comunale subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Detto passaggio al regime autorizzatorio configura un potere conformativo di tipo particolare rispetto all'ambito esclusivamente urbanistico, essendo affidato ai Comuni il compito di definire i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui possono essere istallati gli impianti, con un apposito atto di raccordo con la disciplina urbanistica, in modo da consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private. Al riguardo il d.lgs. 32/1998 pone due principi: il primo, che è contenuto nell’art. 1, comma 2, per cui l'autorizzazione all’esercizio dell’impianto di carburante è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni; il secondo (art. 2, comma 1 -bis) per cui la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. Quanto a questa seconda disposizione (art. 2, comma 1 - bis, d.lgs. 32/1998) occorre premettere che il mero adeguamento cui fa riferimento la disposizione sta ad intendere che trattasi di una modifica degli strumenti di pianificazione che non richiede la procedura della variante. L'art. 2, comma 1 - bis, d.lgs. 32/1998 va interpretato nel senso che consente la localizzazione e l'installazione degli impianti di distribuzione di carburante in ogni zona del territorio comunale senza necessità di ricorrere ad apposite procedure di variante, ma ciò non impedisce ai Comuni di opporre alla presentazione delle istanze tese alla installazione di impianti di carburanti, in una zona diversa da quella di tipo A, l'incompatibilità dell'intervento con le disposizioni edilizie del piano regolatore, le prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni.

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Urbanistica.Disciplina premiante in deroga e finalità di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 17 Giugno 2024
Visite: 2284

TAR Abruzzo Sez. I n. 145 del 6 maggio 2024
Urbanistica.Disciplina premiante in deroga e finalità di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente.

I benefici previsti dall'art. 5 del d.l. n. 70 del 2011 hanno carattere eccezionale e sono ammessi solo se rivolti a promuovere ed agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate nonché alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, che deve, come tale, tenere conto del grado di saturazione delle singole zone. I Comuni possono determinarsi in modo complessivo con una delibera di carattere generale, che riconosca nelle singole aree o per i singoli edifici la sussistenza delle condizioni per applicare la disciplina premiante in deroga alla disciplina urbanistica ordinaria (volumetria aggiuntiva, possibilità di delocalizzare la volumetria in area diversa, cambio di destinazione d'uso, modifiche alla sagoma degli edifici). Nelle relative delibere, di competenza del consiglio comunale, tali deroghe devono essere ben puntualizzate, motivate e specificate, da un lato perché non residua alcun potere valutativo e ricognitivo in capo ai dirigenti, dall’altro perché individuare genericamente tutto il territorio comunale corrisponderebbe di fatto a omettere qualsivoglia effettiva valutazione in ordine alla sussistenza dei succitati eccezionali presupposti di legge. Il legislatore, del resto, sia pure in vista di un rilancio delle attività economiche inerenti all'edilizia, non ha affatto inteso liberalizzare e
generalizzare ogni intervento edilizio incrementativo degli edifici esistenti, ma ha collegato l'obiettivo di rilancio dell'attività edilizia a specifiche e ineludibili finalità relative all'interesse ad un miglioramento del tessuto urbanistico

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  • Ambiente in genere.Sequestro impianti e misure impositive della prosecuzione di attività produttive di rilievo strategico
  • Beni culturali.Eliminazione barriere architettoniche in edificio vincolato
  • Urbanistica.Alcuni chiarimenti in merito all’autotutela doverosa
  • Urbanistica.Modalità di calcolo della distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti
  • Urbanistica.Condono e richiesta del promissario acquirente
  • Rumore.Classificazione acustica del territorio e sindacato del giudice amministrativo
  • Urbanistica.Condono opere sottoposte a sequestro
  • Urbanistica.Termine di impugnazione del permesso di costruire
  • Urbanistica.Carattere non precario di opera su ruote
  • Beni ambientali.Campeggio in zona vincolata

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