Acque.Acque meteoriche di dilavamento e pozzi perdenti: applicazione alla Regione Veneto
Acque meteoriche di dilavamento e pozzi perdenti: applicazione alla Regione Veneto
di Ennio CASAGRANDE
Urbanistica.Principio di proporzionalità e demolizione degli abusi edilizi
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Cass. Sez. III n. 20857 del 28 maggio 2024 (CC 9 mag 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Capasso
Urbanistica.Principio di proporzionalità e demolizione degli abusi edilizi
Il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell’interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell’immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l’esigenza di evitare l’esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l’eventuale consapevolezza della natura abusiva dell’attività edificatoria (fattispecie in cui l'autore dell'illecito edilizio è sato ritenuto pienamente consapevole dell'illiceità del proprio agire ben prima della condanna penale avendo commesso abusi edilizi e violazioni di sigilli ed erano trascorsi 13 anni dall'emissione dell'ordine di demolizione).
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Ambiente in genere.VIA e modifica non sostanziale di un’installazione già autorizzata per parziale sostituzione del combustibile tradizionale con combustibile solido secondario
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TAR Umbria Sez. I n. 311 del 30 aprile 2024
Ambiente in genere.VIA e modifica non sostanziale di un’installazione già autorizzata per parziale sostituzione del combustibile tradizionale con combustibile solido secondario
L’ordinamento, nell’indicare in termini generali gli interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA e, nel caso di specie, le condizioni in presenza delle quali la modifica degli impianti deve ritenersi non sostanziale, ha individuato il punto di equilibrio tra le esigenze presidiate dal principio di precauzione e gli interessi (anche economici) antagonisti. La portata del principio di precauzione può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l’adozione di atti generali o, ancora, l’adozione di misure cautelari, in tutti i casi in cui l’ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l’ambiente da danni poco conosciuti ed anche solo potenziali. Il principio di precauzione, però, non può essere invocato laddove il livello di rischio connesso a determinate attività sia stato puntualmente definito dai decisori centrali sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, attraverso la specifica indicazione di limiti e di prove cui devono conformarsi le successive determinazioni delle autorità locali. Tale conclusione è, nel caso di modifica non sostanziale di un’installazione già autorizzata per parziale sostituzione del combustibile tradizionale con combustibile solido secondario, tanto più necessitata ove si consideri che è stato lo stesso legislatore, con la formulazione dell’art. 35, commi 2 e 3, del d.l. n. 77/2021, ad essersi preso cura di individuare e generalizzare il punto di equilibrio tra le esigenze ambientali connesse all’utilizzo ed al consumo delle fonti energetiche fossili, quelle, parimenti rilevanti sotto il profilo ambientale, della gestione dei rifiuti non pericolosi – anche con la loro destinazione a divenire combustibile (CSS-C) e a non essere più qualificati rifiuti (“end of waste”) al termine del processo di cui al d.m. n. 22/2013 – e, infine, quelle della produzione industriale. In presenza di un punto di equilibrio come sopra individuato dal decisore centrale, il principio di precauzione non può essere utilmente invocato per contestare la legittimità dell’atto amministrativo che si sia uniformato ai criteri così stabiliti a livello generale.
Rifiuti.Particolare tenuità del fatto
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Cass. Sez. III n. 16937 del 17 maggio 2024 (UP 1 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Aronne
Rifiuti.Particolare tenuità del fatto
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.
Urbanistica.Rapporto tra certificato di abitabilità e permesso di costruire
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3610 del 22 aprile 2024
Urbanistica.Rapporto tra certificato di abitabilità e permesso di costruire
Il permesso di costruire e il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e (oggi) risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche. Il rilascio del certificato di abitabilità non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio. In sostanza, la verifica di conformità edilizia effettuata ai fini del rilascio di tale certificato è svolta esclusivamente nei limiti necessari a inferire l’assentibilità dell’agibilità; restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità
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Beni culturali.Il Nuraghe esistente in terreni privati non è un bene culturale se non è formalmente vincolato
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Il Nuraghe esistente in terreni privati non è un bene culturale se non è formalmente vincolato
di Stefano DELIPERI
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