Urbanistica.La perequazione e le scelte di pianificazione secondo il modello normativa della Regione Campania
- Dettagli
- Categoria principale: Urbanistica
- Categoria: Dottrina
- Visite: 2764
La perequazione e le scelte di pianificazione secondo il modello normativa della Regione Campania
di Antonio VERDEROSA
Ambiente in genere.Principio di precauzone
- Dettagli
- Categoria principale: Ambiente in genere
- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
- Visite: 1224
TAR Toscana Sez. II n. 774 del 25 luglio 2023
Ambiente in genere.Principio di precauzone
Il c.d. « principio di precauzione », in particolare, di derivazione comunitaria (art. 7, Regolamento n. 178 del 2002), impone che laddove sussistano incertezze o anche solo un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi. In tal caso l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. Il principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione dei valori ambientali sugli interessi economici e riceve applicazione in tutti i settori ad elevato livello di protezione, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra un fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano. Come più volte statuito anche dalla Corte di Giustizia Comunitaria, l'esigenza di tutela della salute umana diventa imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, poiché le istituzioni sia comunitarie che nazionali sono responsabili della tutela della salute e dell'ambiente, sicché la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato
Ambiente in genere.Equilibrismi ed evidenze nell’accertamento tecnico in materia ambientale tra esigenze investigative complesse e rispetto del principio del contraddittorio
- Dettagli
- Categoria principale: Ambiente in genere
- Categoria: Dottrina
- Visite: 1882
Equilibrismi ed evidenze nell’accertamento tecnico in materia ambientale tra esigenze investigative complesse e rispetto del principio del contraddittorio
di Domenico MONCI
Rifiuti.Ordine di rimozione
- Dettagli
- Categoria principale: Rifiuti
- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
- Visite: 1169
TAR Puglia (LE) Sez. II n. 934 del 20 luglio 2023
Rifiuti.Ordine di rimozione
Alla luce del dato testuale dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, che non contempla una fattispecie di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del fondo, è evidente che l’ordine di rimozione dei rifiuti può essere rivolto a questi solo quando l’Amministrazione ne dimostri almeno la corresponsabilità in uno con gli autori dell’illecito, avendo il proprietario posto in essere una condotta, sia essa a carattere commissivo od omissivo, purché in ogni caso assistita da dolo o colpa. Ne consegue l’illegittimità di un ordine di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolto al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità di proprietario, qualora difetti un’adeguata dimostrazione, da parte dell’amministrazione procedente, dell’imputabilità soggettiva della condotta contestata sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione
Rifiuti.Una sentenza discutibile e lacunosa: il T.A.R. del Lazio respinge i ricorsi contro il megatermovalorizzatore di Roma
Una sentenza discutibile e lacunosa: il T.A.R. del Lazio respinge i ricorsi contro il megatermovalorizzatore di Roma
di Gianfranco AMENDOLA
Rifiuti.Individuazione del responsabile della contaminazione
- Dettagli
- Categoria principale: Rifiuti
- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
- Visite: 2156
TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 1879 del 18 luglio 2023
Rifiuti.Individuazione del responsabile della contaminazione
L'assunzione volontaria dell'obbligo di bonifica da parte del proprietario dell'area non esclude il potere/dovere dell'amministrazione di individuare il responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 244, co. 2, d.lgs. 152/2006 né elide il dovere di quest'ultimo di porre rimedio all'inquinamento stesso. L'identificazione del responsabile ad opera della provincia o della città metropolitana ex art. 244 cod. amb. costituisce, infatti, un'attività doverosa posta a presidio del principio "chi inquina paga" e del primario interesse alla rimozione della fonte dell'inquinamento. Pertanto, fintanto che siffatto interesse non trovi piena soddisfazione con la completa rimozione delle passività ambientali, permane il dovere, sancito dall'art. 244, co. 2, cod. amb., di identificare il soggetto autore della contaminazione.
Leggi tutto: Rifiuti.Individuazione del responsabile della contaminazione
- Ambiente in genere.Giustizia ambientale e giustizia climatica: così vicine, così lontane
- Rifiuti.Assimilazione a discarica di un intervento di messa in sicurezza permanente
- Ambiente in genere.Il principio di precauzione: una importante sentenza del Consiglio di Stato
- Urbanistica.impugnazione di provvedimenti abilitativi in materia edilizia
- Beni ambientali.Tutela del paesaggio e divergenza di opinioni
- Urbanistica.Convenzioni urbanistiche
- Urbanistica.Attività ediliza libera
- Urbanistica.Classificazione degli interventi
- Rifiuti.Obbligo di bonifica e messa in sicurezza
- Rifiuti.Obbligo di iscrizione Albo Nazionale degli Autotrasporti di cose per conto terzi
Pagina 177 di 652