Beni ambientali.Intervento repressivo ente parco e non sanabilità delle opere effettuate senza nulla osta
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 7732 del 11 agosto 2023
Beni ambientali.Intervento repressivo ente parco e non sanabilità delle opere effettuate senza nulla osta
Un intervento che determina una radicale trasformazione di una porzione estesa di territorio e non è assistito dal preventivo nulla osta dell’Ente Parco, richiesto dalla disposizione di cui all’art. 13 della L. n. 394/1991 e finalizzato a verificare l’impatto dell’intervento sul contesto ambientale oggetto di tutela nonché la conformità dello stesso con tutti gli aspetti di protezione del territorio, giustifica l’intervento repressivo dell’Ente Parco, che deve ritenersi pienamente legittimo, trattandosi di un intervento non assistito da preventiva istanza di nulla-osta, con conseguente non configurabilità del silenzio-assenso. Né risulta rilevante l’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma eventualmente depositata che riguarda il diverso aspetto paesaggistico e non anche l’impatto sul contesto ambientale che, come spiegato, è oggetto della valutazione di cui all’art. 13 della L. n. 394/1991. Inoltre, tale articolato normativo non prevede la sanabilità delle opere poste in essere senza nulla osta dell'Ente e contrarie al Piano e al regolamento del Parco.
Urbanistica.Responsabilità a titolo di concorso del dirigente UTC
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Cass.Pen. Sez. III n. 35848 del 28 agosto 2023 (UP 10 mag 2023)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Busillo
Urbanistica.Responsabilità a titolo di concorso del dirigente UTC
Sussiste la responsabilità a titolo di concorso nel reato urbanistico – sia che si tratti di lottizzazione abusiva, sia che si tratti di lavori in assenza di permesso di costruire legittimamente rilasciato – del dirigente dell'ufficio tecnico comunale che, con condotta commissiva sorretta da colpa cosciente, illegittimamente rilasci un titolo edilizio in forza del quale avvenga, o prosegua, una trasformazione del suolo integrante il reato colposo, essendosi in tal modo apportato un contributo causale rilevante, cosciente e consapevole, alla realizzazione dell'illecito urbanistico
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Ambiente in genere.Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
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Corte di giustizia (Seconda Sezione) 21 settembre 2023
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 1 – Mancata designazione delle zone speciali di conservazione – Mancata determinazione degli obiettivi di conservazione – Assenza o insufficienza di misure di conservazione – Prassi amministrativa»
Ambiente in genere.Comitati spontanei
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Consiglio di Stato Sez. V n. 7952 del 25 agosto 2023
Ambiente in genere.Comitati spontanei
La presenza di associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 1986 non esclude, ai fini del ricorso alla giustizia amministrativa, analoga legittimazione ad agire per comitati spontanei che agiscono in ambito territoriale più circoscritto. E ciò in quanto altrimenti opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge.Le associazioni ed i comitati che insorgono avverso taluni atti della PA sono solitamente costituiti proprio in occasione di un “evento scatenante”. Ciò che è tra l’altro naturale, non potendosi ipotizzare che talune iniziative, dato il notevole impiego di risorse e di mezzi che normalmente richiedono, possano nascere dal nulla, in assenza ossia di una particolare fattispecie di ritenuta fonte lesiva. Pertanto: escludere tutte le formazioni sociali costituitesi ad hoc, e dunque tutte quelle che sorgono “in occasione” di determinati eventi lesivi, vorrebbe dire escludere la gran parte di simili organismi associativi dalla possibilità di invocare tutela dinanzi ai preposti organi di giustizia, il che risulterebbe contrario rispetto ai principi contenuti nelle disposizioni internazionali, costituzionali e legislative
Rifiuti.Attività di gestione discarica abusiva
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Cass.Pen. Sez. III n. 35853 del 28 agosto 2023 (UP 17 mag 2023)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. Borea
Rifiuti.Attività di gestione discarica abusiva
L’attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa, con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell’autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell’area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell’area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Urbanistica.Stato legittimo immobile
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Consiglio di Stato Sez.VII n. 7829 del 18 agosto 2023
Urbanistica.Stato legittimo immobile
Dal momento in cui l’edificazione dei suoli è stata assoggettata al preventivo rilascio di un atto autorizzatorio, variamente denominato nel corso dei decenni, ed è stato istituito un sistema sanzionatorio che ha punito la realizzazione di opere edilizie in assenza o in difformità dai titoli autorizzativi, è stato implicitamente stabilito che la legittimità - ovvero lo “stato legittimo” – di un immobile è parametrata alle condizioni che ne hanno legittimato la prima costruzione (licenza di costruzione ovvero ubicazione fuori dai centri abitati, fino al 1967) nonché ai titoli edilizi che hanno autorizzato successive modifiche. Per questa ragione la giurisprudenza formatasi sul contenzioso avente ad oggetto ordinanze di demolizione di immobili esistenti da lungo tempo, solo con riferimento ai fabbricati di cui si prospettava la costruzione fuori dai centri abitati prima del 1967, ha ammesso che la prova della legittimazione potesse essere fornita anche con mezzi diversi dal titolo edilizio, cioè con mezzi di prova idonei a dimostrare la ricorrenza delle indicate condizioni in presenza delle quali non necessitava la licenza di costruzione. In ogni altro caso il parametro di riferimento é sempre stato individuato solo nei titoli edilizi: tant’è che per superare l’insanabile contrasto tra lo stato di fatto di un immobile e quello risultante dai titoli edilizi, per lungo tempo una parte della giurisprudenza ha ammesso che l’ordine di demolizione dovesse recare una motivazione rafforzata in punto pubblico interesse al ripristino, e ciò, peraltro, solo nel caso in cui fosse trascorso un lungo lasso di tempo tra la realizzazione dell’abuso e l’ordine di demolizione.
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