Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 872 del 29 novembre 2023
Beni ambientali.Piani attuativi e parere della Soprintendenza
Benchè nel procedimento di approvazione di un piano particolareggiato la Soprintendenza non esprima un parere vincolante, in mancanza di una espressa previsione di vincolatività nella norma statale di riferimento (art. 16 commi 3 e 4 L. n. 1150/1942), è ragionevole che l’amministrazione comunale tenga conto di un eventuale parere negativo della Soprintendenza valutando i possibili sviluppi del procedimento amministrativo e, quindi, la concreta realizzabilità dell’intervento edilizio in relazione alla posizione contraria manifestata dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo. In tale prospettiva, dal momento che ai fini della concreta realizzabilità dell’intervento è necessario che l’interessato ottenga l’autorizzazione paesaggistica, sulla quale la Soprintendenza esprime un parere obbligatorio e vincolante ex art. 146 comma 5 d. lgs. n. 42/2004, e senza la quale il Comune non può procedere al rilascio dei titoli edilizi, è ragionevole che l’amministrazione comunale giudichi inutile l’approvazione di un piano attuativo che, sebbene conforme allo strumento urbanistico, sia stato giudicato dalla Soprintendenza incompatibile con il vincolo paesaggistico, in tal modo lasciando chiaramente prefigurare un parere altrettanto negativo – e in tal caso ostativo - in ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, essenziale ai fini della concreta realizzabilità dell’intervento.
Nozione di “ampliamento” ai sensi di NTC 2008-commento a Tar Lazio Roma, sezione seconda bis, sentenza n. 12785/2023, pubblicata il 27/07/2023
di Mauro FEDERICI
Inquinamento del suolo da rifiuti e misure di ripristino
a cura di Laura MARZANO
Ufficio del Massimario della Giustizia Amministrativa - Rassegna monotematica di giurisprudenza 22 dicembre 2023
I dirigenti scolastici rischiano sanzioni penali per il deposito delle mascherine fornite dal Ministero dell’Istruzione in periodo COVID-19 giacenti inutilizzate nelle loro confezioni
di Gaetano ALBORINO
Consiglio di Stato Sez. VI n. 11204 del 27 dicembre 2023
Beni culturali.Sui limiti alla circolazione dei beni culturali
Ai sensi degli artt. 10 e 68 del d.lgs. n. 42 del 2004, è legittimo impedire il definitivo trasferimento all’estero di opere che rivestano, comunque, un rilievo eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione; la ratio della normativa è quella di escludere la circolazione del bene culturale anche nel caso in cui l’esportazione, tenuto conto dell’eccezionale rilevanza del bene, metta a rischio l’integrità e la completezza del patrimonio culturale nel suo insieme, e tale normativa incide sulla nozione di eccezione culturale ex art. 36 del TFUE, quale limite alla libera circolazione di opere
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 853 del 22 novembre 2023
Rifiuti.Abbandono e misure di prevenzione
Le misure di prevenzione possono essere imposte anche al proprietario incolpevole dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 245 comma 2 d. lgs. n. 152 del 2006, secondo cui “Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242”: laddove il richiamo alla “procedura di cui all'articolo 242” è un richiamo al comma 1 di detto articolo, il quale prevede che “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione (…)”. La competenza del Comune ad ordinare la realizzazione di misure di prevenzione, in assenza di norme di legge attributive di tale competenza ad enti specifici, può essere fatta ragionevolmente discendere dalla circostanza che il comune, oltre ad essere l’ente più prossimo alla potenziale fonte di contaminazione, è uno degli enti deputati a ricevere la comunicazione preventiva di avvio dei lavori di realizzazione delle misure di prevenzione ex 304 comma 2 d. lgs. 152/2006, nonché l’ente che, in caso di mancata esecuzione degli interventi stessi da parte del responsabile della contaminazione o del proprietario incolpevole, è tenuto a provvedervi in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 250 comma 1 C.A.
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