Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Corte di Giustizia (Quarta Sezione) 7 marzo 2024
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Diritto di accesso all’informazione ambientale – Eccezioni – Dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per l’elaborazione di un inventario delle foreste»
TAR Campania (SA) Sez. II n. 363 del 5 febbraio 2024
Urbanistica.Strumento urbanistico e osservazioni dei privati
Tra la fase dell'adozione e quella dell'approvazione dello strumento urbanistico, il potere pianificatorio non è vincolato o necessariamente conformato dalle osservazioni dei privati, le quali non costituiscono proposte di provvedimento amministrativo che possano essere solo accettate o respinte, ma non modificate. Esse costituiscono, piuttosto, l'occasione per un ripensamento della disciplina urbanistica di un determinato ambito, che rimane discrezionale, e può quindi assumere anche un contenuto diverso da quello originariamente adottato e da quello auspicato dai privati. Peraltro, il rigetto o l'accoglimento delle osservazioni dei privati non richiedono motivazione analitica, essendo sufficiente che queste siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali alla base dello strumento pianificatorio. In questo senso, le osservazioni non sono rimedi giuridici ma apporti procedimentali di un interesse privato che, come tutti gli apporti esterni coinvolti nella pianificazione urbanistica, sono in essa inseriti e con essa vanno contemperati. Nell'ambito di un procedimento urbanistico, pertanto, le osservazioni costituiscono lo strumento per perseguire - compatibilmente con l'articolato delle scelte urbanistiche da effettuare - l'interesse pubblico con un minore sacrificio di quello privato
Cass. Sez. III n. 8671 del 28 febbraio 2024 (CC 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. Alcamo
Urbanistica.Sequestro preventivo di opere edilizie abusive ultimate
Nel caso di sequestro preventivo di opere costruite abusivamente la cui edificazione sia ultimata, la valutazione che il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto (anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici) ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività. L’obbligo di motivazione deve dunque riguardare le conseguenze della libera disponibilità del bene sul regolare assetto del territorio, ciò che può assumere carattere pregiudizievole anche nel caso di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate.
Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 3 del 8 marzo 2024
Urbanistica.Determinazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 33, comma 2, del TU Edilizia
Con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive; ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 392/1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione (segnalazione Ing. M. Federici)
TAR Campania (NA) Sez. III n. 862 del 2 febbraio 2024
Beni ambientali.Interventi in area protetta e competenze Ente Parco e Comune
Il preventivo nulla osta da parte dell’Ente Parco prescritto dall’art.13 della legge 394/1991 è a presidio di un regime di tutela del tutto autonomo ed autosufficiente rispetto alla valutazione tipica dell’autorità comunale preposta alla salvaguardia dell’interesse urbanistico, di razionale e ordinato sviluppo del territorio. Ne consegue che, i due procedimenti – il primo di natura urbanistica, di competenza comunale; l’altro di natura naturalistico/ambientale, di competenza dell’Ente Parco – pur se paralleli, mirano al perseguimento di interessi pubblici coesistenti ma tra loro non sovrapponibili, aventi ad oggetto lo stesso ambito territoriale. Più in particolare, i poteri dell’Ente Parco sono preposti alla tutela di un interesse specifico volto a preservare l’ambiente all’interno di una zona di particolare valore naturalistico qual è il Parco. A tale interesse, l’ordinamento conferisce un particolare spessore, anche di rilievo costituzionale (art. 9 Cost.). Ciò rende del tutto coerente l’attribuzione all’Ente Parco di poteri speciali, ancorché inerenti anche ad interventi di tipo edilizio. La ratio dell’art.13 della 394/1991, è quella di radicare un generale potere di intervento dell’Ente a presidio del vincolo alla cui tutela è preposto, ne consegue che l’oggetto di valutazione propria del nulla osta è costituito, oltreché dall’impatto dell’opera sul contesto ambientale oggetto di tutela, da tutti gli aspetti di protezione del territorio, anche relativi alla disciplina di natura urbanistica ed edilizia recepita dalla normativa del Parco
Dissenso dei condòmini, legittimità urbanistica e controlli dell’amministrazione: un ritorno alla tutela civilistica dei terzi
(nota a CGARS, sez. giurisdizionale, 5 giugno 2023, n. 392).
di Ippolito PIAZZA
Pagina 22 di 546