TAR Sicilia (PA) Sez. IIII n. 223 del 23 gennaio 2024
Urbanistica.Impugnativa dell’atto di approvazione del P.R.G.

Il carattere di piena autonomia fra gli atti di adozione e di approvazione del P.R.G. comporta la possibilità di un'impugnativa anche successiva dell'atto di approvazione, a ciò non ostando la circostanza per cui, al ricorrere di determinate condizioni, anche la delibera di adozione risulti ex se impugnabile; l'impugnazione dell'adozione del Piano Regolatore, nella misura in cui sia suscettibile di applicazione e, quindi, immediatamente lesiva, costituisce una facoltà e non un onere, con la conseguenza che non può in alcun modo ritenersi che la mancata impugnazione dell'atto di adozione del P.R.G. comporti ex se preclusione o decadenza nei confronti della successiva proposizione di un ricorso avverso la delibera di approvazione del Piano

Pubblicato il 23/01/2024

N. 00223/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01100/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Marchese, Giovanni Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Scala in Palermo, via Principe di Paternò, 67;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, pervenuta a mezzo posta ordinaria il 27.2.2019, avente ad oggetto “Conclusione della convenzione relativa al piano di lottizzazione, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. -OMISSIS-”, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto,

nonché risarcimento dei danni tutti derivati e derivandi:

1) dalla mancata esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-;

2) dalla lesione dei generali doveri di correttezza e buona fede da parte dell'Amministrazione, con riferimento alla mancata stipula della convenzione di lottizzazione,

con riserva di ulteriormente dedurre e quantificare in corso di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con ricorso notificato in data 23.4.2019 e depositato il 18.5.2019, parti ricorrenti chiedevano l’annullamento della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, pervenuta a mezzo posta ordinaria il 27.2.2019, avente ad oggetto “Conclusione della convenzione relativa al piano di lottizzazione, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. -OMISSIS-”, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni tutti derivati e derivandi: 1) dalla mancata esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-; 2) dalla lesione dei generali doveri di correttezza e buona fede da parte dell'Amministrazione, con riferimento alla mancata stipula della convenzione di lottizzazione, con riserva di ulteriormente dedurre e quantificare in corso di causa. 

1.1- Premettevano in fatto i ricorrenti che: 

-) in data 10.3.2009 essi avevano presentato istanza volta a ottenere l’approvazione del piano di lottizzazione in ambito aperto, relativo ai terreni siti in contrada -OMISSIS-– distinti in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-, particelle n-OMISSIS- – la quale veniva acquisita al protocollo del Comune di -OMISSIS- con il numero -OMISSIS-; 

-) sul relativo progetto di lottizzazione venivano acquisiti tutti i pareri richiesti (A.S.P. di Palermo, con atto del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-; Responsabile del Servizio di Politiche di Controllo e Sviluppo del Territorio e dell’Edilizia, con atto del -OMISSIS-; Commissione edilizia comunale, con delibera del -OMISSIS-; Ufficio del Genio Civile di Palermo, con atto del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-; Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con atto del -OMISSIS-, prot.-OMISSIS-); 

-) il 19.1.2011 il Responsabile del Servizio di Politiche di Controllo e Sviluppo del Territorio e dell’Edilizia del Comune di -OMISSIS- dichiarava che il piano di lottizzazione presentato dagli odierni ricorrenti era conforme alle prescrizioni comunali e regionali vigenti; 

-) con delibera n. -OMISSIS- -divenuta esecutiva il successivo 9.5.2011 - il Consiglio Comunale di -OMISSIS- approvava il Piano di lottizzazione e la bozza di convenzione di lottizzazione, autorizzando, altresì, il Responsabile del Servizio di Politiche di Controllo e Sviluppo del Territorio e dell’Edilizia alla stipula della stessa; 

-) il Sindaco pro tempore del Comune di -OMISSIS- richiedeva all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, con nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, l’intervento sostitutivo dell’Assessorato stesso, ex art. 27 legge regionale 27.12.1978, n. 71, mediante la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione del Piano Regolatore Generale; 

-) in data 14.10.2010, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente adottava il decreto N.-OMISSIS-, con cui veniva nominato il Commissario ad acta, il quale, il successivo -OMISSIS-, deliberava l’adozione del Piano Regolatore Generale del Comune di -OMISSIS-, con annesso Regolamento Edilizio e Norme di attuazione; 

-) A seguito della pubblicazione del P.R.G., pervenivano all’Amministrazione 116 osservazioni e, all’esito del parere reso dall’Ufficio di Piano, relativo alla localizzazione delle osservazioni nonché alla visualizzazione delle osservazioni accoglibili, il Sindaco pro tempore del Comune di -OMISSIS- chiedeva, con nota prot. n. -OMISSIS-, all’Assessorato regionale del Territorio e Ambiente di approvare, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/1978, il Piano Regolatore Generale in uno ai summenzionati allegati; 

-) con nota prot. n. -OMISSIS- il Comune avviava la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), del P.R.G., trasmettendo la relativa documentazione al Dipartimento Regionale dell’Ambiente; 

-) con Decreto n. -OMISSIS- il Dipartimento Regionale dell’Ambiente esprimeva il proprio parere circa la procedura per il V.A.S. del P.R.G.; 

-) con nota prot. n.-OMISSIS- l’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente – Servizio 2/DRU comunicava l’avvenuto decorso dei termini per l’approvazione (tacita) del Piano Regolatore Generale del Comune di -OMISSIS- e dei relativi allegati, intervenuta in data 15.3.2017; 

-) il Consiglio Comunale di -OMISSIS- adottava, quindi, delibera di presa d’atto (n. -OMISSIS-) “dell’efficacia del P.R.G., del regolamento edilizio, delle N.T.A., della localizzazione delle osservazioni e della visualizzazione delle osservazioni accoglibili del Comune di -OMISSIS-”; 

-) all’indomani dell’adozione del P.R.G., gli odierni ricorrenti richiedevano reiteratamente la sottoscrizione dello schema di Convenzione già approvato dal Consiglio Comunale attesa la congruenza tra il piano di lottizzazione ad esso allegato e il nuovo strumento urbanistico comunale, così come integrato dalle osservazioni espressamente dichiarate accoglibili dal Comune stesso; 

-) dopo un primo riscontro negativo alle suddette richieste, asseritamente motivato dall’applicazione delle misure di salvaguardia connesse al P.R.G. adottato dal Commissario ad acta, i ricorrenti reiteravano la richiesta, rivolta al Responsabile dell’Area tecnica del Comune di -OMISSIS-, di procedere alla stipula della Convenzione in oggetto. Il 21.5.2018 il Responsabile dell’Area tecnica disattendeva la richiesta degli odierni ricorrenti, sul presupposto che “l’iter approvativo delle osservazioni/opposizioni al P.R.G. non risulta concluso” (nota prot. n. -OMISSIS-). 

1.2- Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei suddetti provvedimenti, formulando le seguenti censure: 

I. Violazione degli art. 3, 42, 97 e 117, c. 1, Cost. – Violazione dell’art. 1 I Protocollo C.E.D.U. – Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, c.1, L.R. n. 16/2016 – Violazione o falsa applicazione dell’art.12, c. 3, D.P.R. n. 380/2001 – Violazione o falsa applicazione della L. n. 1902/1952 – Violazione della delibera n.-OMISSIS- del Consiglio Comunale, del Comune di -OMISSIS- – Violazione della nota prot. n. -OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS- – Eccesso di potere per falsità del presupposto, per illogicità della motivazione (contraddittorietà tra diversi atti dello stesso procedimento) e per ingiustizia manifesta – Sviamento, nella parte in cui l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente bilanciato le misure di salvaguardia, aventi natura provvisoria e cautelare, con gli altri interessi rilevanti nel caso di specie, fra cui il diritto di proprietà con le connesse facoltà edificatorie dei ricorrenti. 

II. Violazione degli art. 97 e 114 Cost. – Violazione del principio di legittimo affidamento – Violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 19, c. 1, L.R. n. 71/1978 – Violazione o falsa applicazione dell’art. 4, c. 3, L.R. n. 65/1981 – Violazione o falsa applicazione dell’art. 52, c. 2, delle N.T.A. – Violazione o falsa applicazione dell’art.11 bis della legge regionale n. 10/1991 – Violazione della Deliberazione n. -OMISSIS- – Violazione del principio del legittimo affidamento – Eccesso di potere per falsità del presupposto, per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, per irragionevolezza, per illogicità della motivazione (contraddittorietà con altro atto dell’amministrazione) e per ingiustizia manifesta, laddove l’Amministrazione avrebbe erroneamente qualificato l’area interessata dal piano di lottizzazione come “Zona D – Aree per attività produttive” in seguito all’entrata in vigore del nuovo P.R.G., disattendendo l’osservazione n. 115 ritenuta dalla stessa accoglibile e volta ad inserire nello schema di P.R.G. il piano di lottizzazione per cui oggi è causa, frustrando altresì il legittimo affidamento dei ricorrenti in ordine alla salvaguardia di quest’ultimo. 

2- Il Comune di -OMISSIS- non si costituiva nel presente giudizio. 

3- Con ordinanza presidenziale interlocutoria n. -OMISSIS- venivano disposti incombenti istruttori a carico delle parti. 

4- In vista della trattazione del merito parte ricorrente depositava documenti e memorie. 

5- Alla pubblica udienza in videoconferenza del 16 gennaio 2024, la causa è stata posta in decisione. 

DIRITTO

6-Viene anzitutto scrutinata la domanda demolitoria. 

6.1- La domanda è infondata. 

6.2- Le censure possono essere scrutinate congiuntamente. 

6.3- Da quanto esposto dai ricorrenti emerge in sostanza che: 

-) la convenzione di lottizzazione, compatibile con il previgente P.R.G., era stata approvata con delibera consiliare dell’-OMISSIS-, divenuta esecutiva il 9.5.2011; 

-) nelle more, però, con delibera commissariale del -OMISSIS- veniva adottato il nuovo P.R.G.; 

-) il suddetto piano regolatore, nei termini in cui era stato adottato, risultava incompatibile con la previsione di lottizzazione ut supra approvata, come si evince anche dalla stessa necessità di predisporre delle osservazioni e, per quanto di interesse nel presente contenzioso, l’osservazione n. 115 (non direttamente formulata dai privati interessati, anche se nella relazione figurano i ricorrenti come presentatori, ma si riferisce a piani attuativi deliberati dal Consiglio comunale prima dell’adozione del P:R.G: e per la quale le previsioni di tali piani, anche al fine di evitare inutili contenziosi con l’amministrazione, debbano essere introdotte nel piano adottato così come deliberate dal Consiglio Comunale); 

-) non di meno, in sede regionale non si adottava alcuno specifico provvedimento approvativo –che cioè valutasse il P.R.G. per come adottato in uno con le successive osservazioni al fine di decidere se e quali di esse accogliere e, in tali termini, emendare l’atto programmatorio, di modo che in data 15.3.2017 l'iter si concludeva con la maturazione del silenzio-assenso sul P.R.G. adottato; 

-) in data 8.5.2017 il Comune di -OMISSIS- prendeva atto della formazione del silenzio-assenso; 

-) con deliberazione consiliare n. -OMISSIS- il Comune di -OMISSIS- prendeva atto della maturazione del silenzio-assenso sul P.R.G. 

6.4- Tanto chiarito, sempre dalle allegazioni di parte ricorrente nonché dai depositi del Comune di -OMISSIS-, non costituito, acquisiti a seguito dell’istruttoria collegiale è emerso che: 

-) all’epoca dell’approvazione della convenzione di lottizzazione le aree interessata dalla stessa ricadevano in zona omogenea “G” (residenziale stagionale: villini) del Programma di Fabbricazione del Comune, approvato con D.A. n. -OMISSIS- (v. Premesse della deliberazione consiliare n. -OMISSIS-); 

-) il nuovo P.R.G., adottato con delibera commissariale n.-OMISSIS- prevedeva per detta zona la destinazione urbanistica “D” (Aree per attività produttiva, destinate a edifici ed impianti produttivi industriali, artigianali, commerciali direzionali, da attuarsi mediante Piani di Insediamento Produttivi, anche mediante Piani di lottizzazione convenzionata ai sensi dell’art. 15 l.r. n. 34/1996) (v. anche nota del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, in atti); 

-) in sede di adozione del P.R.G. è stata disposta la modifica del secondo comma dell’art. 52 delle N.T.A. nel senso che “son altresì fatti salvi, qualunque sia la destinazione urbanistica indicata nel PRG, i piani di lottizzazione approvati e convenzionati alla data di adozione del Piano, a condizione che i lavori vengano iniziati entro tre anni dalla stessa data”. 

6.4- Tanto chiarito, si osserva anzitutto che: 

-) la giurisprudenza osserva che “La mancata espressa adozione di provvedimenti, da parte dell'assessorato al territorio ed all'ambiente, nel termine di 270 gg., ovvero nel termine di 180 gg. dalla presentazione del piano, nel caso in cui in precedenza il piano regolatore sia stato restituito per la parziale rielaborazione, ai sensi dell'art. 4 comma 9 l. reg. Sicilia 27 dicembre 1978 n. 71 e dell'art. 6 comma 1 l. reg. Sicilia 12 gennaio 1993 n. 9, determina l'esecutività dello strumento urbanistico a norma dell'art. 19 comma 1 l. reg. Sicilia n. 71 cit., mentre nel termine di ulteriori 270 gg. comporta l'approvazione del piano con provvedimento tacito" (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 7.4.2000, n.548); 

-) nel caso controverso, in difetto di specifica approvazione delle osservazioni da parte dell’Amministrazione regionale il Piano definitivamente vigente è da intendersi quello adottato, risultando le osservazioni, quantunque ritenute accoglibili dal Comune, tamquam non essent; 

-) a tal proposito, infatti, il precitato art. 4 della l.r. n. 71/1978 prevede un iter specifico perché le osservazioni possano emendare il Piano (ossia la comunicazione da parte della Regione delle determinazioni al Comune, adozione delle proprie controdeduzioni dal Comune, emanazione del decreto regionale di approvazione con introduzione d’ufficio delle modifiche ritenute accoglibili, con restituzione del piano e rielaborazione dello stesso da parte del Comune, ritrasmissione alla Regione ed adozione delle determinazioni conclusive) mancando le quali (in primis un’espressa valutazione della Regione sulle osservazioni accoglibili e la conseguente rielaborazione del Piano da parte del Comune e successiva riapprovazione della Regione) la mera inerzia non può che riferirsi, come nella fattispecie, al piano per come adottato dal Comune (come correttamente osservato dalla Regione nella nota prot. N. -OMISSIS-) 

6.5- In tale ottica, peraltro, la deliberazione consiliare n. -OMISSIS- (a prescindere dalla correttezza o meno del richiamo alla valenza costitutiva della presa d’atto) con la quale il consiglio comunale ha approvato di “prendere atto dell’efficacia del PRG, del regolamento edilizio, delle N.T.A., della localizzazione delle osservazioni e della visualizzazione delle osservazioni accoglibili del Comune di -OMISSIS-” non può intendersi come approvazione di un documento diverso da quello già adottato e su cui è maturato il silenzio-assenso. 

6.5- Né a conclusioni diverse può riferirsi il riferimento alla “localizzazione delle osservazioni”, la cui indicazione risulta del tutto neutra e, ovviamente, inidonea ad innovare il Piano così come cristallizzato con il silenzio-assenso (anche perché, si ribadisce a tutto concedere, in base alla disciplina vigente sarebbe comunque necessaria una rielaborazione complessiva del documento, alla luce delle osservazioni e una successiva “staffetta" presso la Regione, che non è dato rinvenire -né avrebbe potuto, stante la maturazione del silenzio-assenso, nel provvedimento in questione).  

6.6- In tale ottica, peraltro, ben si spiega la nota della Regione Sicilia n. -OMISSIS- con la quale ha precisato (a seguito di definizione di diverso contenzioso del tutto estraneo all’odierno thema decidendum) che non si deve tener conto delle osservazioni al Piano. 

6.7- In sostanza, essendo certo (anche perché oggetto di plurime diffide) che, al momento dell'adozione del nuovo P.R.G. e delle relative N.T.A. con applicazione delle relative misure di salvaguardia, la convenzione di lottizzazione in discussione non era stata approvata, non è dubitabile l’incompatibilità della stessa con il nuovo P.R.G., non valendo il regime derogatorio dell’art. 52 delle N.T.A. 

6.8- Peraltro, considerata la giurisprudenza per cui “In tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata - nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici; la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo - dalle altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.): mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s'impone, in relazione all'immediato effetto conformativo dello jus aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, a diversa conclusione deve pervenirsi, invece, con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione. Anche il piano strutturale può dispiegare effetti di diretta conformazione della proprietà con riguardo a quelle disposizioni che rientrano nel regime di salvaguardia vigente fino alla approvazione del regolamento urbanistico" (T.A.R. Toscana, Sez. III, 20/11/2017, n.1414) ed anche a considerare la giurisprudenza per cui “Il carattere di piena autonomia fra gli atti di adozione e di approvazione del P.R.G. comporta la possibilità di un'impugnativa anche successiva dell'atto di approvazione, a ciò non ostando la circostanza per cui, al ricorrere di determinate condizioni, anche la delibera di adozione risulti ex se impugnabile; l'impugnazione dell'adozione del Piano Regolatore, nella misura in cui sia suscettibile di applicazione e, quindi, immediatamente lesiva, costituisce una facoltà e non un onere, con la conseguenza che non può in alcun modo ritenersi che la mancata impugnazione dell'atto di adozione del P.R.G. comporti ex se preclusione o decadenza nei confronti della successiva proposizione di un ricorso avverso la delibera di approvazione del Piano” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 9.8.2022, n.11119), parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente proporre doglianze specifiche avverso il nuovo Piano regolatore, costituente in sé fonte della lesione dei propri interessi. 

6.9- In conclusione, non sussistono i presupposti per ritenere accoglibile la domanda dei ricorrenti, né sussistono ab imis i presupposti perché il Comune sia obbligato alla stipula della convenzione di lottizzazione.

7- Viene quindi scrutinata domanda di risarcimento danni.

7.1- È anzitutto da rigettare la domanda risarcitoria dei danni da atto illegittimo.

7.1.1- Giurisprudenza consolidata rileva che “L'infondatezza della domanda giudiziale di annullamento determina l'infondatezza e la conseguente reiezione dell'azione di condanna al risarcimento del danno (...) in quanto manca l'illegittimità dell'azione amministrativa. Del resto, la domanda di risarcimento da illegittimità provvedimentale della P.A. deve essere respinta una volta accertata la legittimità dell'atto impugnato, perché in ragione di ciò è escluso il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 c.c., per mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie ivi prevista, in quanto - come nella specie - l'attività dell'Amministrazione di adozione del provvedimento riconosciuto legittimo non può essere considerata ingiusta o illecita" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28/12/2022, n.17734: v. anche Cons. St., sez. V, 3 maggio 2019 n. 2870; TAR Toscana, 12 marzo 2019 n. 351). 

7.1.2- Nella fattispecie, l’immunità degli atti impugnati dalle censure prospettate comporta l’assenza dell’essenziale presupposto per ritenere inverata una responsabilità risarcitoria. 

7.2- Parimenti è da rigettare la domanda risarcitoria (su cui il quarto motivo di ricorso) per gli esborsi patiti dai ricorrenti per la progettazione, ascrivibili a violazione del dovere di agire secondo correttezza e buona fede e lesione del legittimo affidamento. 

7.2.1- Si premette sul punto che “Affinché possa configurarsi una responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione è necessario non solo che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva, ovvero di aver maturato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose, bensì anche che: i) detto affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che — valutata nel suo complesso e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti — risulti oggettivamente contraria ai cennati doveri di buona fede e lealtà; ii) tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'Amministrazione in termini di colpa o dolo; iii) il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'Amministrazione" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 23.9.2022, n.12110). 

7.2.2- Tanto chiarito, rileva il Collegio che parte ricorrente non ha adeguatamente provato la sussistenza dei relativi presupposti (prova certamente non ritraibile dal mero dato temporale per cui il Comune aveva, prima, approvato una convenzione di lottizzazione e, a distanza di dieci giorni, adottato un Piano incompatibile con la prima), dovendo piuttosto il ricorrente fornire una prova complessiva di tutte le circostanze e gli accadimenti preesistenti (anche relativi ai rispettivi iter di approvazione del Piano di lottizzazione e di adozione del nuovo P.R.G.), idonei a ritenere adeguatamente comprovata la maturazione di un affidamento, poi disatteso, sul favorevole operato dell’Amministrazione. 

8- In conclusione, il ricorso va rigettato. 

9- Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune di -OMISSIS-. 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Daria Valletta, Primo Referendario

Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore