TAR Puglia (LE) Sez. II n. 4313 del 28 dicembre 2010
Rifiuti. Codice della strada e rimozione

L’art.14 del codice della strada (d.lgs. n.285/1992).pone un onere incondizionato di manutenzione, gestione e pulizia delle strade e –testualmente- “delle loro pertinenze” a carico degli enti proprietari delle strade stesse (quali l’A.N.A.S.) allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Deve pertanto ritenersi sussistente in capo all’A.N.A.S., in applicazione della richiamata norma del codice della strada, l’obbligo di provvedere alla rimozione di rifiuti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 04313/2010 REG.SEN.
N. 01917/2001 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2001, proposto da:
Ente Nazionale per le Strade (Anas), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, alla via Melo n.97;


contro


Sindaco del Comune di Andria; Comune di Andria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe De Candia e Giuseppe Di Bari, con domicilio eletto in Bari presso l’avv. A.Bagnoli, alla via Dante n.25;

per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale n. 406/2001, notificata l’8.10.2001, con la quale si è intimata all’A.N.A.S., sotto comminatoria di esecuzione di ufficio, la bonifica delle aree limitrofe alla S.S. n. 98 al km. 27,500 ed al km. 27,400;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria, in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensori avv. G.De Candia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO


1.-L’Ente nazionale per le strade ha impugnato l'ordinanza del Sindaco di Andria n. 406/2001, avente ad oggetto l'ordine di rimuovere e smaltire i rifiuti presenti su aree limitrofe alla S.S. n.98 al km. 27,500 ed al km. 27,400, assumendo che tale onere non possa essere imposto ai proprietari delle aree interessate in assenza di imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa. In altri termini, la mancata cooperazione nella violazione escluderebbe, come nel caso di specie, la configurabilità di una responsabilità solidale del proprietario.

Si è costituito in giudizio il Comune di Andria con atto prodotto in data 18.10.2002 esplicitando poi le difese in successiva memoria del 20 ottobre 2010, depositata in vista della trattazione del gravame.

2.- Il gravame è infondato e va respinto.

Ed invero, se in linea di principio deve concordarsi con la tesi prospettata dall’A.N.A.S. non possono essere ignorate le peculiarità della fattispecie concreta.

L’oggetto del presente giudizio è costituito da una contestazione concernente il soggetto obbligato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti rinvenuti su un determinato fondo.

L’Amministrazione ricorrente richiama l’interpretazione prevalente e costante fornita dalla giurisprudenza dell'art. 14, comma 3 del D. lgs. n. 22/97, secondo cui il proprietario del terreno su cui sono stati abbandonati i rifiuti è responsabile dell'abuso, in solido con il soggetto che ha commesso il fatto illecito -ed eventualmente da solo se quest'ultimo resta sconosciuto- esclusivamente allorquando, ai fini della commissione dell'illecito, gli si possa imputare un comportamento doloso o colposo.

E, in effetti, deve convenirsi che in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione (quand'anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza), dell'imputabilità soggettiva della condotta, devono ritenersi illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario del fondo stesso in ragione della sua sola qualità.

Del resto è in tal senso il dato testuale dell’art.14 richiamato ed è di analogo tenore il sopravvenuto art.192 del d.lgs. n.152/2006 che reca la nuova disciplina in materia, disponendo l’abrogazione di quella precedente (cfr. art.264).

Nella specie viene tuttavia in considerazione una dirimente disposizione ulteriore, che rende superfluo qualsiasi accertamento in ordine alla configurabilità in capo all’Ente proprietario di una concreta responsabilità anche per omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia: l’art.14 del codice della strada (d.lgs. n.285/1992).

Tale disposizione pone un onere incondizionato di manutenzione, gestione e pulizia delle strade e –testualmente- “delle loro pertinenze” a carico degli enti proprietari delle strade stesse (quali l’A.N.A.S. nel caso di specie) allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione; e di pertinenze si tratterebbe nel caso in esame secondo le prospettazioni delle difese del Comune non contestate sotto tale profilo dall’Amministrazione resistente.

Deve pertanto ritenersi sussistente in capo all’A.N.A.S., in applicazione della richiamata norma del codice della strada, l’obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti intimata con l’ordinanza gravata.

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Tuttavia in considerazione della peculiarità della controversia, si ritiene di procedere alla compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, seconda Sezione, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/12/2010