Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023
Beni ambientali.Impianti da fonti rinnovabili e tutela del paesaggio
La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale, la qual cosa giustifica il complesso e articolato sistema di protezione che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei princìpi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale
Cass. Sez. III n. 871 del 10 gennaio 2024 (CC 14 dic 2023)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Rongo
Urbanistica.La demolizione riguarda il manufatto intero non rilevando la revoca per prescrizione riferita a porzioni di edificio
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione. Né rileva la circostanza che, medio tempore, sia stata disposta la revoca dell’ordine demolitorio per una porzione dell’immobile abusivo, a seguito dell’intervenuta declaratoria della prescrizione.
TAR Sicilia (CT) Sez. II n.3959 del 22 dicembre 2023
Urbanistica.Voltura della concessione edilizia
La semplice voltura della concessione edilizia (e ciò a maggior ragione deve vale per la voltura che non si è perfezionata o per la semplice cointestazione del titolo abilitativo) non comporta il trasferimento automatico in capo al nuovo titolare delle obbligazioni contratte dall’originario concessionario con l’Amministrazione, occorrendo in tal senso l’espresso accollo del nuovo titolare e l’accettazione dell’Amministrazione creditrice; ciò in considerazione della natura personale dell’obbligazione relativa al pagamento del contributo concessorio di cui si tratta, che non costituisce un onere reale né rappresenta un’obbligazione propter rem in assenza di una norma che espressamente attribuisca all’obbligazione in parola tale natura. Sia gli oneri reali che le obbligazioni propter rem costituiscono, infatti, figure tipiche e devono considerarsi un numerus clausus. Soltanto in un’ipotesi specifica l’obbligazione relativa al versamento del contributo nasce direttamente in capo all’avente causa: ove l’acquirente subentri al venditore prima del rilascio della concessione edilizia.
Cass. Sez. III n. 679 del 9 gennaio 2024 (UP 11 ott 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Olivieri
Beni ambientali.Interventi di ristrutturazione edilizia e necessità autorizzazione paesaggistica
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 146 e 149, d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia se eseguibili mediante "semplice" denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sia se eseguibili in base alla cosiddetta super DIA, prevista dall’art. 23, comma 1, lett. a), stesso d.P.R., necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per quelli di manutenzione straordinaria non comportanti alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, la D.I.A. non deve essere preceduta dall'autorizzazione paesaggistica.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 6504 del 27 novembre 2023
Urbanistica.Istanza di sanatoria e demolizione
La presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/2011 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso ma determina una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia. Infatti, per i principi di legalità e di tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell'atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia. Diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell'efficacia dell'ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001. Dunque la presentazione di una istanza di accertamento di conformità, infatti, ex art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è pertanto alcuna automatica necessità per l'Amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. Essa determina soltanto un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello stesso. In caso di rigetto dell'istanza, che peraltro sopravviene in caso di inerzia del Comune dopo soli 60 giorni, l'ordine di demolizione riacquista la sua piena efficacia. La giustificazione di questo orientamento sta nell'evitare che l'ente locale, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, sia tenuto ad adottare un nuovo provvedimento di demolizione delle opere abusive, altrimenti finendosi per riconoscere in capo al privato, destinatario del provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale suo annullamento, quel medesimo provvedimento.
Cass. Sez. III n. 685 del 9 gennaio 2024 (UP 14 dic 2023)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Moussa
Ambiente in genere.Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali
La procedura di cui agli articoli 318-bis e ss. d. lgs. 152/2006 non è obbligatoria, e l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale. L'obbligatorietà della speciale procedura in esame non può, del resto, essere dedotta neppure dall'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 318-ter d.lgs. 152/06 ("... impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente ... "), poiché si tratta di una mera scelta di stile espositivo, atteso che, nei casi concreti, si possono verificare situazioni analoghe a quelle già esaminate nella disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro, come nel caso in cui l'organo di vigilanza decida di non impartire alcuna prescrizione, perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua. La formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata.
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