TAR Campania (NA) Sez. IV n. 6692 del 4 dicembre 2023
Urbanistica.Conseguenza omessa notifica ordinanza di demolizione
 
L’omessa notifica dell'ordinanza di demolizione ai legittimati passivi indicati dall’art. 31 citato non implica infatti l'illegittimità del provvedimento demolitorio impugnato, bensì rileva ai solo fini della possibilità di poterne pretendere l'adempimento dal soggetto rimasto ignaro, poiché la notificazione attiene infatti non già alla fase di perfezionamento ma alla fase di integrazione dell'efficacia. Resta inteso che il destinatario ha pertanto l’onere di impugnare il provvedimento di demolizione – non notificato – dal momento in cui acquisisce la sua piena conoscenza.

N. 06692/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04848/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4848 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gioacchino Abete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Pulcini, Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

per l'annullamento

della Disposizione Dirigenziale n.-OMISSIS-, del Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune di Napoli, con la quale è stata disposta “ 1) l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e della sua area di sedime, ricadenti nella p.lla -OMISSIS- fg-OMISSIS- N.C.T.; 2) il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 15.000 (quindicimila/00)…” nonché di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso, in ogni caso e tra l'altro, la Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- – mai comunicata e/o notificata alla ricorrente – con la quale si disponeva la demolizione, nel termine di 90 giorni, delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire in Napoli, via -OMISSIS-: “all'interno di suolo agricolo di circa mq. 1600: corpo di fabbrica a solo piano rialzato occupante una superficie di mq.60,00 x 3,20 di h; manufatto in ferro e lamiere termoisolanti occupante una superficie di mq 20,00 x 3,00 di h, adibito a box auto”, nonché il verbale di sopralluogo del 29.08.2019 svolto dal personale del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio, dal quale risulta - risulterebbe – che gli abusi sanzionati “non sono stati rimossi”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il ricorso in esame ha ad oggetto l’atto n.-OMISSIS-. di accertamento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della sua area di sedime, ricadenti nella p.lla -OMISSIS- fg-OMISSIS- N.C.T. ai sensi dell’art. 31 comma 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Con il medesimo atto viene anche irrogata la sanzione pecuniaria di euro 15.000 (quindicimila/00) ex art. 31 comma 4-bis e ss. del medesimo d.P.R. 380/2001.

2. Il procedimento edilizio in questione ha preso l’abbrivio da un sopralluogo svoltosi in data 27 maggio 2015, all’esito del quale era stata accertata la realizzazione senza permesso di costruire ex art. 10 del d.P.R. 380/2001 di un appartamento di circa 60 mq e di un box auto, in un’area a destinazione agricola di proprietà della odierna ricorrente (i fatti sono riportati nel verbale del 28 maggio 2015). Circa due anni dopo, il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione ex art. 31 del d.P.R. 380/2001 delle predette opere prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, richiamata nell’atto impugnato con il presente ricorso. Infine, il 28 agosto 2019, come da “scheda di verifica” sottoscritta dal funzionario preposto, è stata accertata la persistenza dei due manufatti e pertanto l’inottemperanza all’ordine di demolizione, con la conseguente acquisizione coattiva al patrimonio comunale.

3. Oggetto di contestazione, con il primo motivo di ricorso, è la regolare notifica alla legittima destinataria della predetta ordinanza, che risulta essere stata consegnata a mani ad un parente (genero) della ricorrente che, in tale qualità, lo ha ricevuto e sottoscritto.

A fondamento della domanda di annullamento parte ricorrente non deduce vizi propri dell’atto dichiarativo di acquisizione ex art. 31 comma 3 del d.P.R. 380/2001, ma vizi relativi sia alla mancata regolare notifica dell’ordinanza di demolizione sia alla natura “fantasiosa” del verbale di accertamento dell’inottemperanza, poiché i due manufatti non sarebbero visibili dall’esterno della proprietà, recintata con un cancello chiuso. In ogni caso, il verbale di inottemperanza, non sarebbe mai stato notificato alla medesima ricorrente.

Si è costituito il Comune producendo gli atti del procedimento sopra richiamati e concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.

In astratto, la legittimità dell’atto di acquisizione che segue all’accertata inottemperanza dell’ordine di demolizione di opere abusive è pregiudicata dalla mancata notifica del predetto ordine al destinatario che, non avendo conoscenza del suo obbligo di ottemperare, non è in colpa per la sua violazione. L’omessa notifica dell'ordinanza di demolizione ai legittimati passivi indicati dall’art. 31 citato non implica infatti l'illegittimità del provvedimento demolitorio impugnato, bensì rileva ai solo fini della possibilità di poterne pretendere l'adempimento dal soggetto rimasto ignaro, poiché la notificazione attiene infatti non già alla fase di perfezionamento ma alla fase di integrazione dell'efficacia. Resta inteso che il destinatario ha pertanto l’onere di impugnare il provvedimento di demolizione – non notificato – dal momento in cui acquisisce la sua piena conoscenza.

Tanto premesso, nel caso concreto occorre osservare quanto segue.

Non sussiste il vizio di nullità della notifica lamentato da parte ricorrente.

L’ordinanza di demolizione è stata notificata mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c. essendo stata consegnata ad un affine (genero della proprietaria).

Come osservato anche da questo Tribunale (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 15-03-2023, n. 1674), la disciplina per la notificazione degli atti a mano dei familiari è data dall'art. 139 c.p.c., a mente del quale, se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente (l'art. 138 dispone le regole della notificazione nelle mani del destinatario), la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. "Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace".

In tal caso, la disciplina fa leva su due presunzioni: quella della convivenza temporanea del familiare nella abitazione del destinatario, per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa ed abbia preso in consegna l'atto; e quello della conseguente presunzione che il consegnatario a sua volta consegni l’atto al legittimo destinatario. Resta a carico dell’interessato allegare e produrre prova contraria (Cons. Stato, IV Sez., 27 marzo 2018, n. 1908);

D'altra parte (Cass. Civ., II Sez., 5 giugno 2018, n. 14361) la consegna del piego a persona di famiglia nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria.

Occorre infatti specificare che la nullità della notificazione può essere accertata solo ove dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma. Se invece la relata non indichi il luogo della consegna - come nella fattispecie in esame - non si ha nullità, “dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna (ex plurimis: Cassaz. civ. n. 24681/2018)”. T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 22 settembre 2022, n. 2628).

Peraltro, proprio perché la mancata notifica non influisce sulla legittimità del provvedimento medesimo, l'unica conseguenza derivante è la possibilità del ricorrente contestarne la legittimità solo dal momento in cui ne acquisisce la “piena conoscenza”. Nel caso di specie, parte ricorrente, pure ammettendo che abbia appreso dell’ordinanza di demolizione con la notifica dell’atto di acquisizione, non ha sollevato avverso tale atto presupposto alcun vizio, né formale né sostanziale. Si è limitato a rappresentare che “in verità, senza titolo abilitativo, la stessa ha realizzato un piccolo fabbricato rurale posto al servizio del proprio terreno agricolo, utilizzato in modo strumentale all’attività di coltivazione”.

Non può essere condivisa la doglianza con cui si contesta quanto riferito nel verbale di accertamento dell’inottemperanza, sulla base di presunte impossibilità di accesso ai luoghi La giurisprudenza ha precisato che “l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione richiede la stesura di un verbale di verifica dello stato dei luoghi da parte della Polizia municipale che ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente locale, e ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento” (Cons. Stato Sez. VI, 24 gennaio 2023, n. 756). Nel caso specifico, non vi è alcuna contestazione né circa la natura abusiva dei due manufatti non avendo sollevato parte ricorrente alcun vizio avverso l’ordinanza di demolizione, anche nell’ipotesi in cui essa sia stata conosciuta tramite l’atto impugnato in questa sede, né sulla circostanza che, al momento della “verifica”, gli immobili fossero ancora in loco.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

La peculiarità della questione in materia di notificazione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore