Consiglio di Stato Sez. VI n. 10253 del 29 novembre 2023
Urbanistica.Demolizione e sequestro delle opere abusive

La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione può non esser giustificata dal solo fatto che le opere abusive siano state oggetto di sequestro adottato dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria; in questi casi tranne che l'Autorità stessa affermi l'attualità di tal misura cautelare, è pur sempre possibile richiederle il dissequestro allo scopo di eseguire tale ordine. Ne consegue che non può essere ritenuta la ineseguibilità dell’ordine demolitorio per la mancanza di una condizione costitutiva dell’esercizio del potere. Nemmeno può essere assumere rilievo la risalenza delle opere, poiché in caso di abusi edilizi, il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo, anche nel caso in cui sia adottato dopo un lungo lasso di tempo dalla commissione dell'abuso, essendo un atto vincolato, non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse sottese


Pubblicato il 29/11/2023

N. 10253/2023REG.PROV.COLL.

N. 03217/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3217 del 2020, proposto dai signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Chianese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Campania, Sezione II, n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2019, resa inter partes, concernente un ordine di demolizione di opere edilizie abusive.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 settembre 2023 il consigliere Giovanni Sabbato;

Nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 3265 del 2014, depositato innanzi al T.a.r. Campania, i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Casoria n. 20 del 27 marzo 2014.

1.1. In punto di fatto i ricorrenti hanno esposto:

- di essere titolari del permesso di costruire in sanatoria n. 249 del 7 maggio 2012;

- di aver ricevuto, con nota del 31 maggio 2013, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento del PdC di cui sopra;

- di essere destinatari del provvedimento prot. n. 2103/2013, con cui è stato annullato il predetto titolo in sanatoria e del conseguente provvedimento n. 20/2014 con cui è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, delle opere oggetto del permesso in sanatoria annullato.

2. A sostegno del ricorso hanno dedotto la illogicità manifesta, la carenza dei presupposti, l’eccesso di potere, il difetto di motivazione e la violazione dell’art.21-nonies della legge n.241/1990, degli artt.10, 31, 36 e 37 del d.P.R. n.380/2001, dell’art.43 della l.r. n.16/2004, della legge n.241/1990, nonché l’eccesso di potere, la manifesta ingiustizia e l’illogicità.

3. Costituitasi ad infringendum l’Amministrazione comunale, il Tribunale adìto ha respinto il gravame ed ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 1.500,00), ritenendo che:

- la proposizione dell’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione, ma un mero arresto dell’efficacia dell’ordine medesimo fino al diniego (anche tacito) dell’istanza;

- il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto;

- l’intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali e non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione;

- l’opera non era ammissibile a condono ex lege n.724/1994 non essendo stata completata nel termine previsto di cui alla data dell’11 agosto 1994, ragion per cui l’Amministrazione ha correttamente esercitato il proprio potere di annullamento;

- l’ordine di demolizione non necessita di una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati;

- con l’istituto del cd. accertamento di conformità è ammessa la sanatoria dei soli abusi formali;

- il tempo trascorso fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non determina l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non impone in capo all’amministrazione uno specifico onere di motivazione.

4. Avverso tale pronuncia i medesimi ricorrenti hanno interposto appello, notificato il 20 marzo 2020 e depositato il 16 aprile 2020, lamentando, mediante un unico motivo d’appello (pagine 11-27), l’error in iudicando in relazione all’omessa applicazione dell’art. 21 septies l. n. 241/1990, il travisamento degli atti e la violazione delle garanzie partecipative.

4.1. In primo luogo, gli appellanti lamentano l’omissione di pronuncia in ordine alla nullità dell’ordine di demolizione per mancanza di un elemento essenziale dell’atto costituito dalla possibilità giuridica di eseguire il comando. Le opere sanzionate sarebbero difatti sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. con verbale (n. 190) redatto dalla P.L. del comune di Casoria l’11 agosto 1994.

4.2. Con ulteriori argomentazioni, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso che l’ordine di demolizione dovesse contenere una motivazione rafforzata stante il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso e l’affidamento del privato. Stando alla tesi di parte, il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare la compatibilità dell’ordine di demolizione con i principi CEDU e, nello specifico, con il principio di proporzionalità.

4.3 Infine, il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.

5. Il Comune di Casoria, nella veste di parte appellata, si è costituito in data 30 settembre 2021 chiedendo il rigetto dell’appello, perché infondato nel merito, ed eccependone preliminarmente l’inammissibilità per:

- assenza di interesse all’impugnazione in capo ai signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. La sola ricorrente signora -OMISSIS- avrebbe un interesse concreto al giudizio, essendo l’unica assegnataria del bene oggetto del provvedimento impugnato;

- assenza di interesse all’impugnazione in generale. Non vi sarebbe la prova che i ricorrenti abbiano impugnato anche l’atto presupposto costituito dal provvedimento di annullamento in autotutela. In assenza di una tale impugnazione, l’accertamento dell’illegittimità del solo ordine di demolizione non arrecherebbe alcuna utilità concreta;

- violazione del divieto dei nova in appello. Il motivo per cui il T.a.r. non si sarebbe pronunciato sulla censura relativa alla nullità dell’ordine di demolizione per mancanza di un elemento essenziale dell’atto costituito dalla possibilità giuridica di eseguire il comando sta nel fatto che siffatta censura non sarebbe mai stata sollevata in primo grado.

6. Il ricorso, discusso all’udienza di smaltimento del 18 settembre 2023 svoltasi con modalità telematica, è infondato.

6.1. L’infondatezza del gravame consente di soprassedere alla disamina di ogni eccezione in rito sollevata da parte appellata.

6.2. L’infondatezza dei motivi articolati si deve innanzitutto al fatto che, secondo ormai consolidato orientamento, dal quale non vi è ragione di discostarsi in questa sede, “la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione può non esser giustificata dal solo fatto che le opere abusive siano state oggetto di sequestro adottato dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria; in questi casi tranne che l'Autorità stessa affermi l'attualità di tal misura cautelare, è pur sempre possibile richiederle il dissequestro allo scopo di eseguire tale ordine" (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2020, n. 2677; id., 20 giugno 2023, n.6031). Ne consegue che non può essere condiviso quanto dedotto a proposito della pretesa ineseguibilità dell’ordine demolitorio “per la mancanza di una condizione costitutiva dell’esercizio del potere” (cfr. pag. 12 dell’appello).

6.3. Nemmeno può essere assumere il rilievo auspicato da parte appellante la risalenza delle opere. Questo Consiglio si è ripetutamente espresso nel senso che “in caso di abusi edilizi, il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo, anche nel caso in cui sia adottato dopo un lungo lasso di tempo dalla commissione dell'abuso, essendo un atto vincolato, non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse sottese” (Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 2023, n. 1716; id., sez. II, 1° giugno 2023, n.5416; id., sez. VII, 24 marzo 2023, n.3011). Parte appellante evidenzia, sul punto, che “in relazione alle opere sanzionate, era stato rilasciato, in data 7 maggio 2012, permesso di costruire in sanatoria (n. 249) successivamente annullato” (cfr. pag. 17 del gravame), ma trattasi di una circostanza che non può influire sul carattere doveroso del provvedimento sanzionatorio in presenza di opere edilizie abusive.

6.4. Nemmeno può utilmente affermarsi che le circostanze temporali possano assumere rilievo al fine di assicurare che la sanzione edilizia sia conforme ad esigenze di proporzionalità. Anche su tale punto questa Sezione si è già espressa negativamente affermando che “il principio di proporzionalità è invocabile laddove l'Amministrazione possa modulare la propria azione in base a scelte discrezionali; mentre nel caso di specie (attinente ad una ordinanza di demolizione di opere abusive) l'agire dell'Amministrazione è vincolato dalle scelte consacrate nella legislazione e negli atti di programmazione urbanistica — queste effettivamente ampiamente discrezionali — la cui attuazione costituisce atto dovuto” (Cons. Stato sez. VI, 20 dicembre 2011, n.6756).

6.5. Infondato è anche l’ultimo passaggio censorio, col quale parte appellante lamenta la mancanza dell’avviso di avvio del procedimento, come ribadito di recente dalla Sezione, “In virtù della natura vincolata dell'ordine di demolizione, non è necessaria, per la validità dell'adozione dello stesso, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss. l. n. 241 del 1990 agli interessati” (Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 680).

7. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.

8. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3217/2020), lo respinge.

Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Comune di Casoria, delle spese di lite nell’importo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, CPA ed accessori come per legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.

Così deciso in collegamento da remoto nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Oreste Mario Caputo, Presidente FF

Giordano Lamberti, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere