Urbanistica.Condono edilizio silenzio assenso e acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 4214 del 16 maggio 2025
Urbanistica.Condono edilizio silenzio assenso e acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale
Per espresso disposto di legge la formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono è subordinata alla completezza documentale dell’istanza, presupposto che è onere del privato -che invoca l’avvenuta formazione del titolo per silentium- dimostrare. Il diritto alla restituzione previsto all’art. 39, comma 19, della L. n. 724/94 è condizionato alla “sanabilità” dell’opera, e quindi deve intendersi subordinato - malgrado la lettera ambigua della norma - al rilascio del provvedimento di condono. Una lettura della norma in senso costituzionalmente orientato impone quindi di interpretarla nel senso che il diritto dell’interessato all’annullamento degli atti ricognitivi del trasferimento della proprietà in favore del Comune, e la conseguente restituzione materiale del bene, é sospensivamente condizionato al rilascio del condono edilizio, non maturando – invece – per effetto della mera presentazione della domanda di condono o della presentazione, agli uffici competenti, della istanza di annullamento dell’atto di acquisizione e della trascrizione nei registri immobiliari. Non è il mancato annullamento dell’atto di acquisizione a precludere la sanatoria per silenzio assenso, ma è la mancata formazione del silenzio assenso (per difetto della completezza della documentazione) che osta all’annullamento dell’atto di acquisizione il quale, pertanto, rimane valido ed efficace, a prescindere dalla sua trascrizione
Acque.Ecosistemi marini vulnerabili
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TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata) 11 giugno 2025
« Politica comune della pesca – Articolo 9 del regolamento (UE) 2016/2336 – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 – Metodi e criteri per determinare le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili – Creazione di un elenco di zone in cui è certa o probabile la presenza di ecosistemi marini vulnerabili – Istituzione di zone di protezione – Eccezione di illegittimità – Proporzionalità »
Beni culturali.Prescrizioni di tutela indiretta
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 3575 del 28 aprile 2025
Beni culturali.Prescrizioni di tutela indiretta
Negli ordinamenti democratici e pluralisti si richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Così come per i 'diritti' (sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013), anche per gli 'interessi' di rango costituzionale (vieppiù quando assegnati alla cura di corpi amministrativi diversi) va ribadito che a nessuno di essi la Carta garantisce una prevalenza assoluta sugli altri. La loro tutela deve essere "sistemica" e perseguita in un rapporto di integrazione reciproca. Pertanto, nell’adozione del provvedimento ex art. 45 cit., l’amministrazione preposta alla cura dell’interesse culturale può essere chiamata a prendere in considerazione anche interessi diversi ed ulteriori rispetto a quello culturale (interessi che, secondo la dottrina tradizionale della discrezionalità amministrativa, si sarebbero definiti “secondari”). Tanto emerge dalla lettura della norma attributiva del potere che definisce con formule aperte gli obiettivi da perseguire (ad es. “l’integrità” del bene culturale, da intendersi sia in senso materiale che immateriale, le condizioni di “ambiente e decoro”) e lascia all’amministrazione la “facoltà” di individuare le prescrizioni (“le distanze, le misure e le altre norme”) dirette al raggiungimento di tali obiettivi.
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Beni culturali.Il patrimonio culturale urbanistico
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Il patrimonio culturale urbanistico
di Nicola DURANTE
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
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Urbanistica.Classificazioni urbanistiche e tutela per l’affidamento dei proprietari
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2494 del 25 marzo 2025
Urbanistica.Classificazioni urbanistiche e tutela per l’affidamento dei proprietari
Le scelte di classificazione urbanistiche dei fondi non sono condizionate dalla pregressa indicazione di destinazioni d'uso diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o con le varianti, con il solo limite dell'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione in presenza di posizioni di legittimo affidamento, che però sono riservate ai casi eccezionali di superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, di pregresse convenzioni edificatorie già stipulate, di giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi) recanti il riconoscimento del diritto di edificare e di destinazione a zona agricola di lotti interclusi da fondi edificati in modo non abusivo
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Urbanistica.Valutazione unitaria dell'intervento edilizio abusivo
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Cass. Sez. III n. 19867 del 28 maggio 2025 (UP 7 mar 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Gai Ric. Frenna
Urbanistica.Valutazione unitaria dell'intervento edilizio abusivo
In tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti. Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale, nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando, per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti
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- Urbanistica.Inammissibilità sanatoria parziale
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