Beni ambientali.Divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 1150 del 16 febbraio 2022
Beni ambientali.Divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio
Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno. Sul piano del metodo, va preliminarmente rimarcato che ciascun costrutto normativo deve essere osservato con la “lente” del suo specifico contesto disciplinare. Le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non sono automaticamente trasferibili quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico. La regola che in materia urbanistica porta ad escludere i “volumi tecnici” dal calcolo della volumetria edificabile, trova fondamento nel bilanciamento rinvenuto tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio. Non può pertanto essere invocata al fine di ampliare le eccezioni al divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il quale tutela l’interesse alla percezione visiva dei volumi, del tutto a prescindere dalla loro destinazione d’uso. La conclusione, del resto, è avvalorata dalla stessa lettera della norma in discorso che, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai «lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati». Non è consentito all’interprete ampliare la portata di tale norma, che costituisce eccezione al principio generale delle necessità del previo assenso, per ammettere fattispecie letteralmente, e senza distinzione alcune, escluse.
Rifiuti.Fanghi di depurazione su terreni agricoli
Fanghi di depurazione su terreni agricoli: il Comune vieta, il T.A.R. annulla, la stampa plaude. E i cittadini?
di Gianfranco AMENDOLA
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Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 1050 del 14 febbraio 2022
Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici
In linea generale, il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall' art. 87 d.lg. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale. Sempre in linea generale, occorre tener presente al riguardo che la normativa applicabile alla materia esprime un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
Urbanistica.Consumazione delle violazioni della disciplina antisismica
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Cass. Sez. III n. 7889 del 4 marzo 2022 (UP 27 gen 2022)
Pres. Petruzzellis Est. Di Nicola Ric. Lanteri
Urbanistica.Consumazione delle violazioni della disciplina antisismica
In tema di disciplina delle costruzioni in zone sismiche le violazioni della normativa tecnica hanno natura di reato permanente mentre, invece, i reati relativi all’omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell’avviso di inizio lavori hanno natura di reati istantanei, che si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto intraprende l’attività di edificazione, avendo omesso gli adempimenti richiesti prima dell’esecuzione delle opere, con l’ulteriore conseguenza che, sotto l’aspetto procedimentale, l’adempimento tardivo resta del tutto privo di effetto in quanto le incriminazioni sono volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. sicché l’effettiva pericolosità della costruzione realizzata in assenza della prescritta autorizzazione è del tutto irrilevante ai fini dell’integrazione del fatto tipico perché la verifica postuma dell’assenza del pericolo e il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceità della condotta, posto che gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell’attività, trattandosi di reati a pericolo presunto. Quest’ultima considerazione consente di ritenere che anche il reato di esecuzione dell’attività edilizia in zona sismica senza la preventiva autorizzazione abbia natura permanente, e la consumazione perduri fino alla cessazione dell’attività abusiva
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Beni ambientali.Poteri Ente parco
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TAR Campania (SA) Sez. II n. 491 del 17 febbraio 2022
Beni ambientali.Poteri Ente parco
L'Ente parco è titolare dell'esercizio dei poteri che si esprimono nel rilascio o meno del nulla osta, atteso che la ratio della disposizione della l. n. 394 del 1991 è quella di radicare un generale potere di intervento dell'Ente parco a presidio del vincolo alla cui tutela è preposto, in ragione dei valori specifici in esso compendiati, da salvaguardare altresì, ma non soltanto, nell'ambito del procedimento per il condono edilizio attivato in relazione al diverso parametro della normativa in materia edilizia e urbanistica. In materia di aree naturali protette, il nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco deve in ogni caso essere chiesto ed espresso da parte dell'Ente Parco, il quale, in assenza del Piano per il Parco di cui all'art. 12 della medesima legge, deve necessariamente fare riferimento agli atti istitutivi dell'ente stesso, alle deliberazioni emanate dagli organi di gestione, ai piani paesistici territoriali ed urbanistici nonché alle misure di salvaguardia. E’, poi, obbligatoria la sua richiesta ai fini del “rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco”, ogniqualvolta debba verificarsi la compatibilità con la tutela dell’area naturale protetta di specifici interventi di modificazione o trasformazione che su di essa possono incidere. Ciò corrisponde alla ratio dell’istituto, finalizzato all’accertamento, da parte dell’Ente preposto, dell’impatto dell’intervento richiesto sui valori naturali e paesaggistici del parco, e quindi della sua ammissibilità a fronte della prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di tali valori
Rifiuti.Momento consumativo del reato di abbandono o deposito incontrollato
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Cass. Sez. III n. 8088 del 7 marzo 2022 (UP 13 gen 2022)
Pres. Ramacci Est. Di Stasi Ric. Franceschetti
Rifiuti.Momento consumativo del reato di abbandono o deposito incontrollato
Ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attività potrebbe dirsi che costituisce il "grado zero"), la relativa illiceità penale permea di sè l'intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva), integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio; tutto ciò con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizionale. Nel caso in cui, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiuda in sè l'intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento dei rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività e residuando alla descritta condotta di abbandono
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- Urbanistica.Comunicazione avvio procedimento e atti di repressione degli illeciti edilizi
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