Rifiuti.Spedizioni di rifiuti compositi
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TAR Liguria Sez. II n. 177 del 3 marzo 2022
Rifiuti.Spedizioni di rifiuti compositi
In tema di “rifiuti compositi” il fatto che un rifiuto sia composto da due elementi che, quando sono considerati separatamente, possono costituire rifiuti compresi nella lista verde dei rifiuti, non può comportare automaticamente che tale rifiuto composito rientri nell’ambito di detta lista. Infatti, le condizioni nelle quali può svolgersi il trattamento dei rifiuti e i rischi ambientali eventuali collegati alla manipolazione di questi non sono necessariamente identici a seconda che il rifiuto considerato consista in un insieme composito costituito da più elementi o che ciascuno dei detti elementi costituisca un rifiuto distinto.
Rifiuti.Sfalci e potature
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Cass. Sez. III n. 9758 del 22 marzo 2022 (CC 3 feb 2022)
Pres. Liberati Est. Corbo Ric. FD
Rifiuti.Sfalci e potature
In tema di gestione di rifiuti, il regime derogatorio della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previsto dall'art. 185 del medesimo decreto nella formulazione risultante all'esito dell'intervento dell'art. 20, comma 10, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37, opera solo per gli “sfalci e potature” riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l'ambiente o non mettano in pericolo la salute umana, mentre, ove non ricorrano tali presupposti, i predetti scarti vegetali sono classificabili come rifiuti
Acque.Deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2344 del 30 marzo 2022
Acque.Deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge
In materia ambientale, è il titolare dell’interesse legittimo pretensivo ad ottenere una deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge che deve fornire la prova che la concessione di tale deroga non rilevi in danno della salubrità dell’ambiente (fattispecie relativa al rilascio di una A.I.A., ex art. 29 sexies, d.lgs. n. 152 del 2006, che negava la deroga al superamento di emissioni di una sostanza chimica, in un collettore di scarico di reflui, che aveva contribuito ad aumentare emissioni odorigene moleste)
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Rifiuti.Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
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TAR Liguria Sez. I n. 173 del 3 marzo 2022
Rifiuti.Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
Relativamente alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, la vigente disciplina normativa coinvolge le regioni e le province. Gli strumenti settoriali di programmazione sono costituiti, quindi, dal piano regionale di gestione dei rifiuti, dal piano d’area provinciale e dal piano d’ambito. E’ evidente che la compatibilità con i criteri localizzativi previsti dagli strumenti suddetti costituisce condizione di legittimità degli atti che autorizzano la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, non essendo previsto da alcuna disposizione che il provvedimento autorizzatorio unico possa operare con efficacia di variante agli atti di programmazione in materia di gestione dei rifiuti.
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Ambiente in genere.Raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiate
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Corte costituzionale n. 85 del 1 aprile 2022
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Previsione che è consentita la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiate nell'ambito del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative - Determinazione dell'orario e del calendario della raccolta - Individuazione delle aree nelle quali la raccolta del materiale legnoso è vietata.
Dispositivo: non fondatezza
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Ambiente in genere.Natura facoltativa della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali mediante prescrizioni
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Cass. Sez. III n. 7286 del 2 marzo 2022 (UP 4 feb 2022)
Pres. Di Nicola Est. Galterio Ric. El Monstanjid
Ambiente in genere.Natura facoltativa della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali mediante prescrizioni
Muovendo dalla sostanziale analogia della procedura estintiva di cui all’art. 318-bis d.lgs. 152\\06 con le disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758), deve rilevarsi, così come è stato affermato per queste ultime, che la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata. E ciò tanto più in quanto, a differenza della disciplina antinfortunistica, il sistema normativo in esame prevede, allo specifico fine di limitare l’ambito di operatività della procedura estintiva alle ipotesi di minore gravità, un ulteriore condizione, disponendo l’art. 318 bis d. lgs. 152/2006 che la stessa possa trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal d.lgs. 152\06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette: indicazione normativa questa che depone inequivocabilmente, rimettendone l’applicazione alla discrezionalità degli organi di vigilanza ovvero alla polizia giudiziaria, nel senso della facoltatività della procedura estintiva.
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