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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Elettrosmog.Criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile

Dettagli
Categoria principale: Elettrosmog
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 10 Luglio 2024
Visite: 1673

Consiglio di Stato Sez. VI m. 5104 del 7 giugno 2024
Elettrosmog.Criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile

Il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio. Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. Alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.), mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Ne deriva che la scelta di individuare un’area specifica ove collocare gli impianti, anche se in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio.

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Urbanistica.Subordinazione sospensione condizionale alla demolizione

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 09 Luglio 2024
Visite: 1212

Cass. Sez. III n. 26539 del 5 luglio 2024 (CC 4 apr 2024)
Pres. Sarno Rel. Andronio Ric. PM in proc. D'Antoni
Urbanistica.Subordinazione sospensione condizionale alla demolizione

Subordinata la sospensione condizionale della pena all’esecuzione da parte del condannato dell’ordine di demolizione e scaduto il termine concesso all’interessato per osservare il provvedimento concessivo del beneficio, la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione determina inevitabilmente la revoca della sospensione condizionale della pena in quanto, all’inutile scadere del termine previsto per adempiere, il giudice dell’esecuzione, accertato l’avvenuto inadempimento dell’obbligo, deve revocare il beneficio; revoca che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità maturata prima del termine di scadenza dell’obbligo di adempiere alla demolizione; con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità in proposito, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che, prima della scadenza del termine concesso al condannato per adempiere, lo abbiano reso impossibile

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Ambiente in genere. Autonomia tra VIA ed AIA

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 09 Luglio 2024
Visite: 1760

Consiglio di Stato Sez. IV n. 5154 del 10 giugno 2024
Ambiente in genere. Autonomia tra VIA ed AIA

Il rilascio della V.i.a. non consente di ritenere “autorizzato” il progetto, in caso di mancato rilascio dell’A.I.A. Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto positiva. Il giudizio espresso in sede di VIA può essere superato nel procedimento AIA, trattandosi di procedimenti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, tali da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi. Inoltre, la circostanza che la valutazione di impatto ambientale e quella sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale tendano a formare un 'unicum' non impedisce l'impugnazione separata dei relativi atti (e, quindi, l'autonomia dei due procedimenti), in quanto, se il materiale tecnico è comune, rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali. Il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale e quello per il rilascio dell’AIA sono, infatti, preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che impone l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi.

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Beni ambientali.Elemento soggettivo del reato paesaggistico

Dettagli
Categoria principale: Beni Ambientali
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 08 Luglio 2024
Visite: 1891

Cass. Sez. III n. 24246 del 19 giugno 2024 (UP 18 gen 2024)
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Buonpasso
Beni ambientali.Elemento soggettivo del reato paesaggistico

L’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, con la pena dell’art. 44, lett. C), d.P.R. n. 380 del 2001. Pertanto, l’elemento psicologico non è escluso dall'ignoranza dell’esistenza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la Pubblica Amministrazione prima di intraprendere un'attività rigorosamente disciplinata dalla legge

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Urbanistica.Diritto di accesso in materia edilizia

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 08 Luglio 2024
Visite: 1387

TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n. 11803 del 11 giugno 2024 
Urbanistica.Diritto di accesso in materia edilizia

Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti (distinto dall’interesse richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio, che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi, e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, in ordine al rispetto di tali limiti. Si tratta di situazioni tali da radicare una posizione di interesse differenziato rispetto a quella posseduta dal quisque de populo, non circoscritte, ai fini in questione, all’immobile direttamente confinante o in rapporto di stretta contiguità, ma anche a quello posto nelle vicinanze del manufatto oggetto del permesso di costruire, per le modifiche all’assetto edilizio e urbanistico della zona di riferimento: la vicinitas è concetto evidentemente elastico, riferibile al fatto che l’interessato viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento edilizio o abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, da valutare sulla scorta della situazione concreta e caso per caso. Sicché, in dette ipotesi, l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche non risulta meramente emulativo né preordinato ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, non rilevandosi chiari indici di pretestuosità della richiesta di accesso.

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Polizia giudiziaria.Investigazione sulle cause di incendio nei boschi e nelle campagne

Dettagli
Categoria principale: Polizia Giudiziaria
Categoria: Corte Costituzionale
Pubblicato: 08 Luglio 2024
Visite: 1303

Corte costituzionale n. 124 del 5 luglio 2024
Oggetto: Caccia – Esercizio dell’attività venatoria – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 recante norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia – Previsione che la tortora selvatica (streptopelia turtur) può essere cacciata dal 1° settembre, secondo il piano adottato dalla Conferenza Stato-Regioni.
Ambiente – Polizia giudiziaria – Investigazione sulle cause di incendio nei boschi e nelle campagne – Previsione che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale promuove e aggiorna studi sulle cause recenti e sugli autori degli incendi nei boschi e nelle campagne della Sardegna, anche attraverso l'istituzione e la formazione specialistica di nuclei che svolgono funzioni di investigazione giudiziaria sul fenomeno – Previsione che la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige un rapporto consuntivo in materia e avanza proposte al Consiglio e alla Giunta regionale sulle misure ritenute necessarie ai fini del controllo e del superamento delle singole cause di incendio.
Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1985 in materia di compiti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale – Previsione che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria.

Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza

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  • Urbanistica.Definizione di edifici o parti di edifici legittimi
  • Elettrosmog.Il riordino del codice delle comunicazioni elettroniche, l’equa ripartizione dello spazio elettromagnetico e i nuovi limiti per i campi elettromagnetici
  • Urbanistica.Vincolo di inedificabilità decennale sulle aree boschive interessate dal passaggio del fuoco
  • Beni ambientali.Livellamento del terreno
  • Rifiuti.Obblighi di bonifica e distinzione tra responsabile dell’inquinamento e proprietario del sito.
  • Caccia e animali.Somministrazione di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche
  • Urbanistica.Buona fede affidamento ed invalidità dell’atto amministrativo in materia urbanistica ed edilizia
  • Elettrosmog. Illegittimità ordinanza contingibile ed urgente per bloccare l’istallazione o l’adeguamento tecnologico di impianti di telefonia mobile
  • Urbanistica.Terzo settore ed attività edilizia
  • Ambiente in genere.Taranto. La Corte di Giustizia Europea in difesa del popolo inquinato.

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